Doppio avvocato di fiducia e notifica della citazione in giudizio

L’omesso avviso dell’udienza ad uno dei due difensori di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che se tempestivamente eccepita da parte dell’altro difensore può essere sanata, sempre che quest’ultimo, oppure un suo sostituto, sia presente in udienza.

Con la sentenza n. 15717/18, depositata il 9 aprile, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dalla difesa avverso al pronuncia con cui la Corte d’Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza di condanna di prime cure per i reati di minaccia e violazione di domicilio, affermandosi di non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 4 l. n. 110/1985. L’avvocato di fiducia ricorrente lamenta la violazione delle norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Notifica. La Corte di Cassazione, ricostruita la vicenda, evidenzia come la circostanza che l’imputato fosse assistito da due difensori di fiducia, di cui solo uno abbia ricevuto la notifica della citazione, determina un’ipotesi di nullità assoluta della sentenza non sanabile. Il codifensore presente all’udienza di appello non ha infatti proposto alcuna eccezione in merito, non potendo dunque ritenersi integrata la rinunzia implicita riconosciuta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 39060/09. Il precedente citato statuisce che l’omesso avviso dell’udienza ad uno dei due difensori di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che se eccepita da parte dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari o prima delle conclusioni può essere sanata. La sanatoria poggia dunque sul presupposto che l’altro codifensore, oppure un suo sostituto, sia presente in udienza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’avvocato presente in udienza fosse uno dei due difensori di fiducia mentre egli era in realtà il sostituto del difensore d’ufficio inizialmente nominato per l’imputato. La presenza di tale professionista, surrogatoria rispetto a quella di un difensore che non aveva titolo a presenziare perché alla sua nomina d’ufficio erano seguite le due nomine di fiducia, non può in conclusione ritenersi equivalente a quella di un sostituto del difensore di fiducia. In conclusione, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 marzo – 9 aprile 2018, n. 15717 Presidente Sabeone – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 febbraio 2017, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Como il 9 ottobre 2013 nei confronti di M.G., confermando la condanna per i reati di minaccia e violazione di domicilio e dichiarando non doversi procedere per prescrizione in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, Avv. A.T., lamentando violazione di legge processuale per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello a sé medesimo, nella qualità, nonostante il M. lo avesse nominato difensore di fiducia rilasciando apposita dichiarazione all’ufficio matricola del carcere, tanto che, in forza del mandato ricevuto, era stato proprio l’Avv. T. a presentare ricorso in appello. L’omessa notifica avrebbe determinato nullità assoluta della sentenza di appello ex artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dagli atti risulta che l’Avv. T. è stato nominato difensore di fiducia dell’imputato il 20 novembre 2013, con dichiarazione rilasciata all’ufficio matricola del carcere ove il ricorrente era detenuto che l’Avv. R. - che, nell’intestazione della sentenza impugnata, risulta difensore di fiducia dell’imputato - era in realtà il difensore di ufficio originariamente nominato che M. era difeso di fiducia anche dall’Avv. D. anch’egli indicato nell’intestazione della sentenza come difensore di fiducia , come da nomina formalizzata il 29 aprile 2016 che l’Avv. T. non è stato citato per l’udienza di appello che l’Avv. D., invece, ha ricevuto regolare notifica per l’udienza dinanzi alla Corte di appello che entrambi i difensori di fiducia erano assenti all’udienza dinanzi alla Corte territoriale e che nessuno dei due ha incaricato un sostituto, mentre era presente, quale sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. dell’Avv. R., altro professionista che la Corte distrettuale, sull’erroneo presupposto che l’Avv. R. fosse un codifensore di fiducia, ha celebrato l’udienza alla presenza del sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. di quest’ultimo, che nulla ha dedotto circa la questione della mancata notifica all’Avv. T 1.2. Ebbene, la circostanza che l’imputato fosse assistito da due difensori di fiducia - Avvocati T. e D. - e che uno dei due non sia stato citato, determina l’invocata nullità, senza che possa dirsi concretizzata alcuna sanatoria. A quest’ultimo proposito deve precisarsi che la circostanza che il difensore presente all’udienza di appello non abbia proposto alcuna eccezione non ha determinato la sanatoria della nullità verificatasi, non potendo dirsi integrata la rinunzia implicita di cui hanno detto le Sezioni Unite nella sentenza n. 39060 del 16/07/2009 ricorrente Aprea, Rv. 244188 , laddove hanno statuito che l’omesso avviso dell’udienza ad uno dei due difensori di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari ovvero prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti. Il presupposto della sanatoria è, infatti, la presenza del codifensore citato ovvero di un suo sostituto, ex artt. 102 o 97, comma 4, cod. proc. pen. il codice prospetta la nozione di parte nell’art. 182/2 co. CPP, nel senso che essa è rappresentata dal soggetto necessario a costituirla per il compimento di ciascun atto del processo. A tal fine è sufficiente la presenza di un solo difensore tra due di fiducia dell’imputato non comparso, o un sostituto dello stesso difensore. La parte costituita dal solo difensore presente ha l’onere di eccepire la nullità a regime intermedio, per mancato avviso all’altro difensore di fiducia assente . In questo caso, invece, si è verificata una situazione diversa, in quanto la Corte distrettuale, sull’erroneo presupposto che l’Avv. R. fosse uno dei due difensori di fiducia, ha celebrato l’udienza con il sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. del predetto, la cui presenza, siccome surrogatoria di quella di un difensore che non aveva titolo a presenziare perché alla sua nomina di ufficio erano seguite nomine fiduciarie, non può dirsi equivalente a quella di un sostituto del codifensore di fiducia ritualmente citato, il che impedisce di ritenere che l’inerzia nella formulazione dell’eccezione possa avere implicazioni in termini di rinunzia ad essa. 2. A tanto consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.