Utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altri procedimenti: precisazioni della Corte

In un procedimento è possibile utilizzare le intercettazioni di altro diverso procedimento quando la diversità rispetto a quello in cui sono state disposte ed effettuate è solo formale, trattandosi di procedimento stralciato” e, quindi, separato da quello originario solo per diversità di indagati o reati emersi nel corso delle indagini.

Così la Cassazione con sentenza n. 15288/18, depositata il 5 aprile. Il caso. Gli imputati, tutti assessori, venivano assolti con sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., per insufficienza, contraddittorietà e inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio per il delitto loro ascritto, di falsità ideologica in atto pubblico. Gli stessi, invero, erano stati accusati di avere redatto alcune delibere della giunta comunale attestanti la presenza di un altro assessore in realtà assente. Il Giudice perveniva a tale decisione sulla scorta della ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ai sensi dell’art. 270, comma 1, c.p.p., in quanto effettuate in altro procedimento a carico di uno degli imputati, per i diversi reati di corruzione e concussione. Unicità o eterogeneità dei procedimenti. Proponeva ricorso la Procura della Repubblica deducendo che il caso di specie non rientrerebbe tra quelli individuati dall’art. 270 c.p.p., posto che si tratta di risultati di intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale originariamente unico e successivamente frazionato per via della eterogeneità dei reati e dei soggetti coinvolti. Incidentalmente, peraltro, sollevava una questione relativa al superamento, da parte del giudice, dei limiti previsti dall’art. 425 c.p.p., circa la sua valutazione ai fini dell’emissione della sentenza di non luogo a procedere. Funzione dell’udienza preliminare. La Corte accogliendo il ricorso, affronta, in primo luogo, proprio la questione relativa alla natura e ai caratteri della sentenza di cui all’art. 425 c.p.p., precisando, che, la stessa va inquadrata come una sentenza di merito su un aspetto processuale”. Invero, il GUP è chiamato a valutare non se l’accusa sia o meno fondata non opera, quindi, un giudizio di merito sui fatti di causa , bensì se gli elementi posti in evidenza dal PM, eventualmente integrati ai sensi degli art. 421- bis e 422, siano tali da sostenere l’accusa in giudizio. Si deve trattare, dunque, di un giudizio complessivo volto a accertare una seppure minima probabilità” che vi sia un esito di affermazione di colpevolezza in questo senso, peraltro, Cass. Sez. VI, n. 17385/16 . Cosa si intende per diverso procedimento” nell’art. 270? L’errore in cui è incorso il giudice è relativo alla interpretazione di diverso procedimento”, ai sensi dell’art. 270 c.p.p Ed invero, la Corte, aderendo all’orientamento oramai consolidato, afferma che non deve attribuirsi rilevanza al dato formale della diversità dei procedimenti, senza tener conto della genesi degli stessi dovendosi, al contrario, avere riguardo alla circostanza che i risultati probatori siano il frutto di una indagine unica, poi separata per ragioni di diversità di indagati o reati successivamente emersi. Pertanto, se quello che la legge vuole impedire, tramite la norma di cui all’art. 270 c.p.p., è il trasferimento dei risultati delle operazioni tecniche dall’uno all’altro procedimento, i quali abbiano avuto autonoma e distinta origine , nel caso di origine unitaria, tale disposto non può applicarsi, con la conseguenza che non può che ritenersi legittima l’utilizzabilità delle intercettazioni. Pertanto, le conversazioni riguardanti fattispecie di reato nuove e diverse possono essere utilizzate per fondare un’eventuale accusa per incriminazioni fino a quel momento non conosciute agli inquirenti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 febbraio – 5 aprile 2018, n. 15288 Presidente Sabeone – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 comma 3 cod. proc. pen., nei confronti di T.E. assessore , P.M. assessore , Pa.Cr. sindaco , D.G.F.P. assessore e A.L. segretario generale , imputati del reato di cui all’art. 479 cod. pen., per avere redatto delibere della giunta comunale di omissis ideologicamente false, in quanto attestanti la presenza dell’assessore P.M. in realtà assente alla seduta del 26 maggio 2015. La decisione si incentra sulla ritenuta inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 270 comma 1 cod. proc. pen., delle intercettazioni telefoniche. Secondo il giudice di merito le intercettazioni effettuate nel procedimento per i reati di corruzione e concussione iscritto a carico di T.E. non avrebbero potuto essere utilizzate in questo diverso procedimento, che non concerne delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Lo stesso giudice, una volta esclusi i risultati delle intercettazioni telefoniche dalla piattaforma probatoria, formula un giudizio di insufficienza, contraddittorietà e inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio dei residui elementi raccolti dalla pubblica accusa consistenti in sommarie informazioni, analisi dei dati relativi ai tabulati telefonici e al cd. positioning delle utenze in uso a P.M. . 2. Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge. Sostiene il ricorrente che la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sarebbe erronea, in quanto, nella specie, non troverebbe applicazione il disposto dell’art. 270 cod. proc. pen., poiché ricorrerebbe non l’ipotesi di intercettazioni effettuate in un procedimento e riversate in altro ab origine distinto, ma quella di risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati. Il Pubblico ministero evidenzia, inoltre, che le conversazioni captate, che trascrive analiticamente in ricorso, sono fornite di una significativa valenza probatoria e sono tali da sostenere l’accusa in giudizio. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio motivazionale, in quanto il giudice sarebbe incorso in un travisamento della prova attribuendo una utenza cellulare, effettivamente localizzata nel Comune di OMISSIS , all’imputato P.M. , quando invece la stessa risulterebbe utilizzata da P.M. . 2.3 Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice proceduto a una complessa e approfondita disamina nel merito, così travalicando i limiti consentiti dall’art. 425 cod. proc. pen 3. Il Pubblico Ministero deposita due memorie per correggere gli estremi di un precedente giurisprudenziale citato in ricorso e trascrivere il testo di una decisione recente in tema di art. 270 cod. proc. pen 4. Il difensore di Pa.Cr. deposita memoria con la quale, a supporto della decisione del giudice in merito, insiste sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto disposte in un procedimento diverso per numero di iscrizione, indagati, titoli di reato e contesto, privo di qualunque connessione di cui si discute. 5. Deposita una memoria anche il difensore di P.M. , per sostenere l’operatività della sanzione di inutilizzabilità dell’art. 270 cod. proc. pen. alla luce dell’insussistenza di una connessione oggettiva, probatoria o finalistica tra i procedimenti per evidenziare l’irrilevanza dei tabulati telefonici, utili a individuare l’ubicazione di un apparecchio telefonico non di una persona per contestare la ricostruzione della natura della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. prospettata dal Pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. È necessario, anzitutto, dipanare i dubbi sollevati dalle parti circa natura e caratteri della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen L’analisi deve muovere dai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale e della Corte di legittimità. Il Giudice delle leggi è più volte intervenuto ad affermare che le modifiche apportate alla disciplina della udienza preliminare non abbiano altresì modificato la funzione assegnata ad essa, nel disegno del codice, nella quale l’apprezzamento del giudice non si sviluppa secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento Corte Cost. sentt. nn. 82 del 1993, 71 del 1996, 51 del 1997 ord. n. 185 del 2001 . In sostanza la funzione dell’udienza preliminare resta quella di verificare l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di giudizio formulata dal Pubblico ministero. Inoltre la Corte di cassazione, nella sua espressione più autorevole, ha sottolineato che l’obbiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice, rispetto all’epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p., non attribuisce allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell’imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato comma 3 dell’art. 425 c.p.p., è sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibattimento Sez. U, n. 39915 del 30 ottobre 2002, Vottari, in motivazione . In sintesi, da un lato, il quadro probatorio e valutativo delineatosi all’udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile e, d’altra parte, il Giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire a una diversa soluzione tra le altre Sez. 5, n. 22864 del 15 maggio 2009, Giacomin, Rv 244202 Sez. 6, n. 10849 del 12 gennaio 2012, Petramala, Rv. 252280 . Al di là della discussione sulla qualificazione di rito o di merito della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., quello che davvero rileva nel costituire il limite effettivo entro cui deve muoversi detta pronuncia è l’oggetto della valutazione prognostica spettante al giudice dell’udienza preliminare. Per tali ragioni questo collegio condivide la prospettiva, funzionale alla decisione sul secondo e sul terzo motivo del ricorso, secondo cui il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo - come per le decisioni emesse all’esito del dibattimento - alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione all’apprezzamento, sempre necessario, dell’aspetto prognostico concernente l’insostenibilità dell’accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale Sez. 6, n. 29156 del 3/6/2015, Arvonio, Rv. 264053 Sez. 6, n. 48928 del 11/11/2015, Fascetto, Rv. 265478 . In ciò trovano composizione anche i differenti percorsi argomentativi che hanno condotto a ritenere in presenza di fonti di prova che si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate, che il giudice dell’udienza preliminare è tenuto a disporre il rinvio a giudizio dell’imputato Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, I, Rv. 266443 , essendogli preclusi apprezzamenti di tipo sostanziale sulla colpevolezza dell’imputato Sez. 4, n. 19179 del 18/2/2016, De Salvo, Rv. 267250 che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale Sez. 6, sent. n. 6765 del 24/01/2014, Luchi, Rv. 258806 . Tale prospettiva è stata portata a compiuta elaborazione dall’inquadramento della sentenza di non luogo a procedere come sentenza di merito su di un aspetto processuale , poiché il giudice dell’udienza preliminare è chiamato a valutare non già la fondatezza dell’accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all’art. 416 cod. proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421 bis e 422 cod. proc. pen., di volgere verso un epilogo dibattimentale non obbligato nel senso dell’accertamento dell’innocenza dell’imputato, ma anche aperto, seppur con una minima probabilità , verso un esito di possibile affermazione di colpevolezza dell’imputato Sez. 6, n. 17385 del 24/2/2016, Tali, Rv. 267074 . 2. Tutto ciò premesso si osserva come il primo motivo del ricorso sia fondato. La questione proposta si incentra precipuamente sul significato da attribuire all’espressione diverso procedimento cui l’art. 270 cod. proc. pen. riconnette il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche. 2.1 Il caso di specie è ricostruito nella sentenza impugnata e negli stessi atti di parte. La vicenda trae origine all’interno del procedimento n. 799/15 RGNR iscritto a carico di T.E. per reati di corruzione e concussione. Nell’ambito delle intercettazioni, autorizzate in quel procedimento, è stata captata, in data 26 maggio 2015, una conversazione telefonica - tra il T. e P.M. , assessori, entrambi, del Comune di OMISSIS - nel corso della quale il secondo comunicava al primo di non riuscire a partecipare alla seduta di giunta indetta per quella giornata, in quanto fuori sede, precisando volendo se serve mi puoi metté presente che non ho problemi . Il sistema di positioning relativo all’utenza dalla quale il P. aveva effettuato quella telefonata consentiva di localizzarlo lontano da OMISSIS per l’intera durata della seduta. A seduta conclusa, T. ricontattava P. , invitandolo a recarsi dal Segretario generale del Comune, A.L. , per apporre la propria sottoscrizione al verbale di seduta, nella sua qualità di assessore anziano pagina 3 sentenza impugnata . Sulla scorta di tali elementi il Pubblico Ministero ordinava l’iscrizione del reato di cui all’art. 479 cod. pen. nel predetto procedimento n. 799/15 RGNR, quindi disponeva la separazione del procedimento relativo a tale ipotesi di reato cui veniva assegnato il numero di 5100/15 RGNR, procedimento oggetto della pronuncia ex art. 425 cod. proc. pen. qui impugnata. 2.2. La declaratoria di inutilizzabilità, compiuta dal giudice dell’udienza preliminare, è errata. Invero, secondo i recenti ma ormai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità, il giudice, ai fini della corretta applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen., ancor prima di valutare se sussistano profili di connessione tra le diverse vicende criminose, deve stabilire se l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni riguardi lo stesso o distinti procedimenti. La medesima giurisprudenza ravvisa l’esistenza di uno stesso procedimento nel caso in cui, in occasione delle intercettazioni svolte, vengano captate conversazioni rilevanti per un’altra ipotesi di reato fino a quel momento sconosciuta agli inquirenti tra le altre Sez. 5, n. 45535 del 16/3/2016, Damiani, Rv. 268453 Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921 Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014 dep. 2015, La Volla, Rv. 262496 Sez. 1 n. 2930 del 17/12/2002, Semeraro, Rv. 223170 . E ciò indipendentemente dalla circostanza che quel delitto sia connesso o meno con i reati per i quali sono state disposte le intercettazioni. Il punto è illustrato, in maniera perspicua, nella sentenza n. 6702 del 16/12/2014 È evidente, infatti, che ove le notitiae criminis riferite alle diverse figure di reato abbiano origine nell’ambito dello stesso procedimento, ancorché diano luogo a distinte iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. ed alla germinazione di altri procedimenti, il richiamo all’art. 270 cod. proc. pen. è fuorviante. La ratio della previsione contenuta al comma 1 di tale articolo è, infatti, quella di evitare l’utilizzazione circolare dei risultati delle operazioni captazione, in violazione dei presupposti di ammissibilità cui agli artt. 266 e 266 bis cod. proc. pen. Ma una volta verificatane la sussistenza per le varie figure di reato cui esse sono riferite - come nel caso di specie - la circostanza che dall’originario abbiano origine plurimi procedimenti non esplica alcuna rilevanza, dal momento che quello che la legge intende impedire è il trasferimento dei risultati delle operazioni tecniche dall’uno all’altro procedimento, i quali abbiano avuto autonoma e distinta origine Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014 dep. 2015, La Volla, in motivazione . L’equivoco, in cui è incorso il giudice dell’udienza preliminare, è quello di attribuire rilevanza preminente al dato formale della diversità del procedimenti, senza tenere conto della genesi degli stessi, non considerando, quindi, che non si dà diversità di procedimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 270 cod. proc. pen., nel caso in cui, come nella specie, le indagini riguardino un procedimento ab origine unico n. 799/15 RGNR ancorché frazionatosi in un momento successivo n. 5100/15 RGNR per la diversità dei soggetti indagati e dei reati emersi nel corso delle indagini tra le prime Sez. 1 n. 2930 del 17/12/2002, Semeraro, Rv. 223170 . 2.3. L’utilizzabilità delle intercettazioni radice alla base la pronuncia ex art. 425 cod. proc. pen. che si fonda sulla conclusione opposta, attesa l’indubbia valenza dimostrativa delle conversazioni captate, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata. 3. Ferma la decisività dei rilievi che precedono, sono fondate le doglianze del ricorrente anche in relazione al vizio di motivazione della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen Da quanto esposto al paragrafo 1, discende che il sindacato di legittimità sulla sentenza di non luogo a procedere deve avere ad oggetto il controllo della giustificazione indicata dal giudice nel valutare gli elementi posti a fondamento della ipotesi accusatoria e, quindi, della riconoscibilità del criterio prognostico adottato, nella valutazione d’insieme di tali elementi, per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio Sez. 2, sent. n. 5669 del 28/01/2014, Schiaffino, Rv. 258211 Sez. 6, sent. n. 35668 del 28/03/2013, Abbamonte, Rv. 256605 Sez. 6, sent. n. 20207 del 26/04/2012, Broccio, Rv. 252719 cfr. anche Sez. 5, n. 54957 del 14/9/2016, Fernandez, Rv. 268629 . Nella specie la sentenza impugnata, al di là delle astratte enunciazioni di principio esposte in limine, travalica i poteri del giudice per l’udienza preliminare, incorrendo in vizi motivazionali di varia natura propugna la propria interpretazione su prove connotate da un significato aperto o alternativo quali i risultati dei tabulati telefonici e del positioning suscettibile, dunque, di diversa valutazione da parte del giudice del dibattimento soprattutto se collegato ai dati provenienti da altre fonti sommarie informazioni testimoniali - indica approfondimenti istruttori, cui però, contraddittoriamente, non consente alcuna opportunità di sviluppo dibattimentale - incorre in un travisamento laddove assegna all’imputato un’utenza, in realtà in uso al parente, evidenziando una discrasia di fatto insussistente, ma che, proprio per le stesse ragioni indicate dal giudice, avrebbe richiesto una successiva verifica dibattimentale. 4. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Civitavecchia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Civitavecchia.