Ladro furbo ma non dotato di particolare abilità: esclusa l’aggravante della “destrezza”

Esclusa l’aggravante della destrezza” per il colpo messo a segno in un bar. Il ladro ha semplicemente approfittato della disattenzione della sua vittima, allontanatasi per recarsi al bancone, lasciando il borsello su una sedia.

Furbo nel cogliere al volo l’occasione, ma certo non dotato di particolari capacità il ladro che mette a segno il colpo approfittando del comportamento disattento della vittima. Impossibile, quindi, applicare l’aggravante della destrezza” all’azione compiuta in un bar, e consistita nel portar via un borsello quando il proprietario si è allontanato per recarsi al bancone Cassazione, sentenza n. 15216/18, sez. IV Penale, depositata il 5 aprile . L’aggravante della destrezza. Scenario della vicenda è il Bresciano. Lì un uomo viene beccato a utilizzare carte di credito non sue, frutto del colpo compiuto in un bar, dove è riuscito a sottrarre il borsello a un cliente. Il ladro finisce sotto processo, ovviamente, e viene condannato per furto reso più grave dalla destrezza mostrata, secondo i Giudici, nell’azione compiuta nell’esercizio commerciale. Su questo fronte, però, il legale contesta la valutazione compiuta in Appello, sostenendo in Cassazione che il suo cliente non ha impiegato particolare abilità per eludere il controllo della vittima, che si era allontanata per pagare il conto e aveva lasciato il borsello incustodito su una sedia . Questa obiezione viene accolta dai Giudici della Cassazione, i quali escludono l’aggravante della destrezza e osservano che, invece, il ladro non ha mostrato particolare abilità nell’eludere la vigilanza sulla cosa , bensì semplice temerarietà nel cogliere un’opportunità favorevole in assenza di controlli .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 marzo – 5 aprile 2018, numero 15216 Presidente Blaiotta – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Brescia, con la pronuncia in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa il 5/05/2015 dal Tribunale di Brescia nei confronti di Ra. Re. qualificando il reato contestato al capo B originariamente contestato come violazione dell'articolo 648 cod. penumero quale ipotesi di furto aggravato ai sensi degli articolo 61 numero 2 e 625 numero 4 cod. penumero e rideterminando la pena, considerato più grave il reato contestato al capo A per violazione degli articolo 81, secondo comma, cod. penumero e 55, comma 9, D.Lgs. 21 novembre 2007, numero 231, in un anno di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Fatti accertati in Brescia ed in Bagnolo Mella il 23 giugno 2013. 2. Re. Ra. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione di legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625 numero 4 cod. penumero e per erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 cod. penumero Secondo il ricorrente, l'aggravante della destrezza non può farsi coincidere con il mero impossessamento della cosa incustodita, essendo necessario che la condotta dell'agente manifesti una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa la sentenza avrebbe erroneamente configurato l'aggravante in relazione ad un furto perpetrato allorché la persona offesa si era allontanata per pagare il conto all'interno di un bar, non essendo stata impiegata particolare abilità per eludere il controllo della persona offesa. Il ricorrente contesta la decisione anche con riferimento alla circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 numero 2 cod. penumero perché ritiene che, nel caso in esame, la volontà di commettere il reato-mezzo, ossia il furto, non coincidesse sin da principio con la volontà di commettere il reato-fine indebito utilizzo di carte di credito . La Corte territoriale ha collegato al fine di utilizzare la carta il furto di essa, laddove la volontà originaria coincideva con la sottrazione e l'impossessamento del borsello piuttosto che della carta di credito, la cui presenza all'interno del borsello non poteva essere nota all'agente. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Nel dirimere un contrasto interpretativo sorto tra le Sezioni semplici, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull'esistenza di una particolare abilità dell'agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa Sez. U, numero 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801 . E' infatti significativo che l'ipotesi più frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto borseggio , nel quale l'agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori la borsa ecc. . Ma, anche al di fuori dei casi di borseggio , ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l'agente si avvale di una sua particolare abilità Sez. 2, numero 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 26323501 Sez. 4, numero 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 24320701 per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Per contro, non è sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. 1.2. Alla luce di questi principi, nel caso di specie non si giustifica la ravvisata esistenza, da parte dei giudici di merito, dell'aggravante in esame, avendo la persona offesa riferito che la sottrazione era avvenuta quando aveva lasciato il proprio borsello sulla sedia di un bar portandosi al bancone di mescita. Tale condotta è caratterizzata, piuttosto che dalla particolare abilità dell'agente nell'eludere la vigilanza sulla cosa, dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità favorevole in assenza di controlli. Deve dunque escludersi, secondo l'orientamento interpretativo sposato dalle Sezioni Unite, che nel caso concreto sia configurabile l'aggravante della destrezza. 2. Dovendosi escludere la sussumibilità del fatto nell'ipotesi aggravata ai sensi dell'articolo 625 numero 4 cod. penumero , deve rilevarsi l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 3. Il secondo motivo di ricorso è, conseguentemente, assorbito. 4. Conclusivamente, esclusa la configurabilità dell'aggravante contestata, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata, in difetto di querela, in relazione al reato di cui al capo B . La precisa indicazione della pena irrogata per il reato di cui al capo A e dell'aumento per la continuazione interna a tale capo d'imputazione pena base anni uno di reclusione ed Euro 310,00 di multa, aumentata ad anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 450,00 di multa, da diminuire di un terzo per il rito abbreviato consente a questa Corte Suprema di procedere alla determinazione della pena ai sensi dell'articolo 620 lett.I cod.proc.penumero P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto di cui al capo B perchè, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 625 numero 4 c.p., l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Ridetermina la pena in ordine al reato di cui al capo A in dieci mesi e venti giorni di reclusione e 300 Euro di multa.