Rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore anche nel procedimento di sorveglianza

Nel procedimento di sorveglianza, il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14785/18, depositata il 3 aprile. In fatto. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava la richiesta diretta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale proposta da parte di un soggetto condannato alla pena della reclusione, il cui ordine di esecuzione era stato sospeso. Preliminarmente, era stata respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute per insufficienza di allegazioni e impossibilità di verificare l’assolutezza dell’impedimento a comparire. Sulla base di tale profilo, la pronuncia viene impugnata con ricorso per cassazione dall’interessato che lamenta l’omessa valutazione della certificazione medica proveniente dall’ospedale e attestante la condizione sanitaria del difensore sottoposto ad intervento chirurgico pochi giorni prima dell’udienza , allegata all’istanza di rinvio tempestivamente inoltrata a mezzo PEC. Legittimo impedimento. La Corte di legittimità, analizzando la censura, richiama in primo luogo il precedente delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 31461/06, invocato anche dal Tribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata, secondo cui il legittimo impedimento del difensore non può costituire causa di rinvio dell’udienza con riguardo ai procedimenti camerali compresi quelli per i quali la sua presenza è prevista come necessaria, soccorrendo in tale ipotesi la nomina di un difensore d’ufficio. Gli Ermellini sottolineano però la necessità di rivalutare il principio alla luce del nuovo intervento delle Sezioni Unite sentenza n. 41432/16 con il quale è stato affermato che il combinato disposto degli artt. 127, comma 3, 443, comma 4 e 599 c.p.p. implichi, anche nei procedimenti di appello in camera di consiglio a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado , la rilevanza del legittimo impedimento del difensore di fiducia, che abbia deciso di parteciparvi ma sia stato impossibilitato a comparire per causa di forza maggiore, evento o malattia imprevisti e imprevedibili . In altre parole, l’impedimento del difensore dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina, essendo applicabile l’art. 420- ter , comma 4, c.p.p In conclusione, la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza che dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p., fissata ai sensi dell’art. 666, comma 3, richiamato dall’art. 678, comma 1, c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 luglio 2017 – 3 aprile 2018, n. 14785 Presidente Di Tomassi – Relatore Tardi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2016 il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava la richiesta avanzata da A.G. , volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, inflitta con sentenza del 25 ottobre 2010 del Tribunale di Pesaro, il cui ordine di esecuzione era stato sospeso, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., con provvedimento reso in data 1 luglio 2015 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale. Il Tribunale respingeva preliminarmente la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, motivata da ragioni di salute, trasmessa dall’avv. Alfonso Vaccari, difensore di fiducia dell’istante, ritenendo che, in difetto di più specifica allegazione, non potesse valutarsi la effettività dell’impedimento e l’assoluta impossibilità di comparire, e richiamando, in ogni caso, il condiviso orientamento giurisprudenziale Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006 , confermato sino a data recentissima Sez. 1 n. 1452 del 21/04/1916 Sez. 1, n. 1777 del 20/05/2016 , secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, il legittimo impedimento del difensore, anche se prontamente comunicato, non comportava il rinvio dell’udienza di trattazione, purché fosse assicurata nelle forme di legge la presenza di un sostituto, come disposto nella specie. L’istanza era, poi, giudicata infondata nel merito per la insussistenza dei presupposti per ammettere il condannato al richiesto affidamento in prova ovvero ad altra forma di espiazione penale extramuraria, attesa la sua pericolosità sociale, comprovata dai plurimi precedenti penali e dalle denunce sino a data recente e alimentata da una dipendenza compulsiva dal gioco, valutata in termini di massima severità dal Servizio specialistico, oltre alla sua irreperibilità di fatto nel luogo indicato come domicilio e alla sua non contattabilità neppure per l’U.E.P.E., cui aveva chiesto di essere affidato. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia avv. Alfonso Vaccari, l’interessato A. , che ne chiedeva l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denunciava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., la incorsa violazione della legge penale per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio della camera di consiglio del 12 ottobre 2016 avanzata dal difensore per proprio assoluto e legittimo impedimento a comparire per motivi di salute. 2.1. Secondo il ricorrente - che rappresentava in fatto che il difensore aveva inoltrato detta istanza, a mezzo p.e.c. del 5 ottobre 2016, documentando l’impedimento assoluto attraverso l’allegazione di idonea certificazione medica, rilasciata dall’Ospedale OMISSIS in data 29 settembre 2016 e attestante la diagnosi e la disposta sua dimissione in pari data, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico il 26 settembre 2016, con prognosi di guarigione con il prescritto riposo assoluto domiciliare sino a tutto il 14 ottobre 2016 e con la previsione di medicazione post operatoria nella giornata del 12 ottobre 2016 - il Tribunale non aveva letto la certificazione medica allegata alla istanza, che aveva giudicato non documentata, e non aveva, pertanto, potuto valutare la fondatezza dell’impedimento assoluto addotto. 2.2. Né il Tribunale poteva porre rimedio al vulnus difensivo, determinato dalla impossibilità del difensore di esercitare il proprio mandato, attraverso la designazione del difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., valendo invece a conforto del proprio assunto, secondo il ricorrente, il principio affermato, in relazione all’art. 127 cod. proc. pen., da questa Corte Sez. 6, n. 10157 del 11/03/2016 , sulla scorta del quale egli non aveva designato alcun sostituto processuale confidando nel chiesto rinvio dell’udienza, e quanto stabilito dalle Sezioni Unite con recente sentenza Sez. U, n. 41432 del 03/10/2016 , alla cui stregua il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o di altro evento non prevedibile ed evitabile non aveva l’onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la pronuncia dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza stante la fondatezza del ricorso, configurando l’omesso rinvio della trattazione del procedimento, a fronte di una documentata richiesta del difensore di fiducia, una evidente lesione del diritto di difesa, motivatamente valorizzato dalla più recente giurisprudenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondata la censura che attinge l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non ostasse alla trattazione del procedimento di sorveglianza nei confronti di A.G. , il cui diritto di difesa ha garantito con la nomina del difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a svolgere il mandato difensivo per motivi di salute, avanzata dal difensore di fiducia. 2. Il Tribunale ha dato risposta negativa alla questione insorta circa la valenza del dedotto impedimento quale causa di rinvio dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamato per il procedimento di sorveglianza dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., valorizzando il condiviso orientamento di legittimità, che, fissato dalle Sezioni Unite Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146 , è stato confermato nel tempo fino a data recente tra le altre, Sez. 1, n. 36347 del 21/04/2016 , alla cui stregua il disposto di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen., per il quale il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma 4, cod. proc. pen 2.1. Tale principio di diritto, sì come correttamente dedotto dal ricorrente e rimarcato nella requisitoria, deve tuttavia essere rivisto alla luce del nuovo recente intervento delle Sezioni Unite Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello . Con detto arresto, invero, le Sezioni Unite, superando il contrasto giurisprudenziale per il quale ne era stato richiesto l’intervento regolatore Sez. 5, ord. n. 6220 del 17/12/2015, dep. 2016 , hanno ritenuto, premettendo l’esame del contesto normativo, anche sovranazionale, e mutando il precedente orientamento, che il combinato disposto degli artt. 127, comma 3, 443, comma 4, e 599 cod. proc. pen. implichi, anche nei procedimenti di appello in camera di consiglio a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado , la rilevanza del legittimo impedimento del difensore di fiducia, che abbia deciso di parteciparvi ma sia stato impossibilitato a comparire per causa di forza maggiore, evento o malattia imprevisti e imprevedibili in motivazione , fissando il principio di diritto, secondo cui, come da massimazione ufficiale, nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, è applicabile l’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. ed è, pertanto, rilevante l’impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate Rv. 267748 , e l’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina Rv. 267747 . 2.2. Questa Sezione, dando conto del significato normativo di tale decisione nel contesto interpretativo di mutate esigenze procedimentali anche alla luce dei principi costituzionali in tema di giusto processo e annotando il parallelismo della situazione processuale in essa delibata udienza camerale prevista, ex artt. 598, 599, comma 1, 127 cod. proc. pen., per la discussione, nella fase di appello, della impugnazione di sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dove è prevista la presenza necessaria del difensore con quella che si determina davanti al Tribunale di sorveglianza udienza camerale ex artt. 678, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen. con la previsione della presenza necessaria del difensore , ha ritenuto con recente decisione che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite -in quanto correlato alla impossibilità di vanificare la scelta del difensore di comparire all’udienza camerale per un evento imprevisto e imprevedibile o per forza maggiore, impeditivi in concreto della sua partecipazione all’udienza e, per l’effetto, limitativi del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell’imputato, per subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale - dovesse essere reputato estensibile alla udienza camerale prevista per il giudizio di sorveglianza, e di conseguenza, necessariamente, al giudizio di esecuzione atteso il riferimento di entrambi i giudizi alle medesime norme procedimentali Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, dep. 30/05/2017, Recupero, Rv. 270343 . A tale sistematica lettura del quadro normativo deve darsi continuità, condividendosi gli argomenti che lo sostengono, tra i quali la coerente lettura della disciplina generale del procedimento camerale, stabilita dall’art. 127 cod. proc. pen. e applicabile per tale sua natura a ogni udienza in camera di consiglio prevista in qualsiasi contesto processuale penale, e segnatamente del quarto comma di detta disposizione, traendosi dalla previsione del rinvio dell’udienza ove sussista un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che abbia introdotto nel procedimento una condotta specifica la richiesta di essere sentito , la conseguenza logica che il difensore ha, invece, diritto al rinvio dell’udienza in forza della facoltà generale di opporre il legittimo impedimento ovviamente serio, comprovato e tempestivamente comunicato . 3. Deve, pertanto, riaffermarsi il seguente principio di diritto nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 127 cod. proc. pen., fissata ai sensi dell’art. 666, comma 3, richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. . 4. L’udienza in esito alla quale il Tribunale di sorveglianza ha deliberato sulla istanza di affidamento in prova, che ha rigettato, è, in definitiva, alla luce di tale principio e della documentazione certificazione medica e ricevuta di invio telematico della richiesta di rinvio , allegata al ricorso, radicalmente nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 127, comma 5, 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona affinché provveda, nelle forme del contraddittorio come indicate, a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.