La sentenza di patteggiamento non può essere eliminata dal casellario giudiziale

Anche laddove alla sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta , segua la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. , l’art. 5 d.P.R. n. 313/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale non ne contempla l’eliminazione dal casellario giudiziale.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 14798/18, depositata il 3 aprile. Il caso. Il Tribunale di Roma rigettava l’istanza proposta dall’interessato volta alla cancellazione della menzione e della visibilità dai registri della Pubblica Amministrazione di una sentenza pronunciata a suo carico per reato da considerarsi estinto. Contestualmente, richiedeva l’annullamento della segnalazione dal casellario giudiziale con effetto retroattivo. Il Giudice di merito rilevava non solo che l’art. 5 d.P.R. n. 313/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale non contemplava la possibilità di cancellazione avanzata dall’interessato ma che dalla sentenza oggetto della domanda non risultasse disposta l’estinzione del reato. In aggiunta, il Giudice osservava che la richiesta di annullamento della segnalazione dal casellario giudiziale risultava essere volta ad evitare l’esclusione dell’istante da una procedura concorsuale. Avverso il provvedimento del Tribunale l’istante ricorre per cassazione denunciando l’illegittimità del diniego della cancellazione della menzione in considerazione di una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. sia delle questioni relative alla competenza del Tribunale in materia. Il casellario giudiziale. Il Supremo Collegio, riprendendo un recente orientamento delle Sezioni Unite, ribadisce che in tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati è attribuita dall’art. 40 d.P.R. n. 313/2002 al Tribunale, in composizione monocratica, del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato e che tale competenza ha natura funzionale ed inderogabile . Parallelamente, i Giudici di legittimità riconoscono come lo stesso ricorrente avesse riconosciuto in sede di memoria difensiva che il Giudice adito ha rilevato che l’art. 5 d.P.R. n. 313/2002 non contempla la eliminazione dal casellario giudiziale della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche se dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., tenuto conto che essa istanza riguardava, nello specifico, l’iscrizione del provvedimento, disciplinata appunto dal menzionato art. 5, nel certificato generale casellario e non già le mere risultanze del certificato penale a richiesta di privati . Inoltre, non può condividersi, secondo la Suprema Corte, la tesi difensiva per la quale l’istanza rigettata dal Giudice territoriale fosse da intendere come istanza per far dichiarare estinto il reato, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., sia perché diverso il tenore della richiesta delibata in prime cure, sia perché l’estinzione del reato andava richiesta al Giudice dell’esecuzione e non già al Tribunale individuato ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 313/2002 . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 marzo – 3 aprile 2018, n. 14798 Presidente Di Tomassi – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con provvedimento del 5 ottobre 2017, rigettava l’istanza proposta da C.D. , ai sensi dell’art. 40 dpr 313/2002, per la cancellazione della menzione e della visibilità dai registri della Pubblica Amministrazione della sentenza n. 45/1995, pronunciata a suo carico il 24 maggio 1995, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Larino per reato da considerarsi estinto ai sensi dell’art. 445 c.p.p Con la medesima istanza il C. chiedeva, altresì, l’annullamento della segnalazione dal casellario giudiziale con effetto retroattivo, e cioè a valere dal 4.7.2000. A sostegno della decisione il giudice dell’esecuzione osservava che l’art. 5 del dpr 313/2002 non contempla l’ipotesi innanzi dedotta tra quelle per le quali il giudice può disporre l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale e che, comunque, con riferimento alla sentenza oggetto della domanda non risultava disposta la declaratoria di estinzione del reato per la mancata commissione di reati nel quinquennio successivo alla definitività, provvedimento di competenza del tribunale in composizione collegiale ex art. 665 c.p.p Opinava altresì il giudice dell’esecuzione che l’istante perseguiva, con l’istanza rigettata, la eliminazione degli effetti determinatisi in conseguenza del rilascio della certificazione del casellario giudiziale nel contesto di procedura concorsuale dalla quale, per essa, l’interessato sarebbe stato escluso, situazione, questa, tutelabile davanti al giudice civile, presso il quale, peraltro, risultava pendente il relativo giudizio, di guisa che non poteva provvedersi ora per allora all’annullamento di una attività di carattere materiale quale quella di rilasciare certificazione del casellario con gli esiti delle iscrizioni a carico dell’istante. 2. Avverso il provvedimento detto ricorre per cassazione il C. , assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne denuncia l’illegittimità sviluppando due motivi di impugnazione. 2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione degli artt. 665 e 666 e segg. c.p.p. e vizio della motivazione sul punto, in particolare argomentando il giudice dell’esecuzione ha adottato un provvedimento di non liquet rispetto alla istanza di cancellazione della menzione e della visibilità dai registri della pubblica amministrazione della sentenza con la quale il Tribunale di Larino aveva applicato a carico dell’interessato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti tanto si appalesa del tutto illegittimo l’art. 666 c.p.p. stabilisce il principio che il giudice dell’esecuzione procede a richiesta dell’interessato e del suo difensore e, nella specie, l’interessato, a mezzo del suo difensore, aveva domandato la predetta cancellazione previa declaratoria di estinzione del reato con effetto ex tunc dal 4.7.2000 . 2.2 Col secondo motivo di impugnazione la difesa ricorrente denuncia violazione dell’art. 40 dpr 313/2002 e vizio della motivazione al riguardo sul rilievo, per quanto di interesse, che illegittimamente sarebbe stata negata la competenza del giudice dell’esecuzione adito a provvedere sulle questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. 3. Con motivata e tempestiva requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. A cura del ricorrente è stata, infine, depositata memoria difensiva con la quale il C. , dopo aver premesso di essere stato reintegrato dal giudice civile nel posto di lavoro dal quale era stato estromesso a cagione dei contenuti del certificato del casellario per cui è causa, osservava che frettolosamente aveva il G.E. qualificato la sua istanza, da intendersi non già come richiesta di cancellazione di sentenza di patteggiamento, non prevista dall’art. 5 d. lgs. 313/2002, bensì come richiesta di estinzione del reato commesso nel lontano 1995, ricorrendone tutti i requisiti di legge. 4. Il ricorso è infondato. Appare utile, in primi luogo, ribadire, con Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, Rv. 269550, che, in tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati è attribuita dall’art. 40 d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313 al Tribunale, in composizione monocratica, del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato e che tale competenza ha natura funzionale ed inderogabile. Tanto premesso non può non rilevarsi che correttamente, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente in sede di memoria difensiva, il giudice adito ha rilevato che l’art. 5 del d.p.r. 313/2002 non contempla la eliminazione dal casellario giudiziale della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche se dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, co. II, c.p.p., tenuto conto che essa istanza riguardava, nello specifico, l’iscrizione del provvedimento, disciplinata appunto dal menzionato art. 5, nel certificato generale del casellario e non già le mere risultanze del certificato penale a richiesta di privati. Né può condividersi la tesi difensiva affidata alla memoria aggiunta là dove assume che l’istanza rigettata dal giudice territoriale fosse da intendere come istanza per far dichiarare estinto il reato, ai sensi dell’art. 445, co. II, c.p.p., sia perché diverso il tenore della richiesta delibata in prime cure, sia perché l’estinzione del reato andava richiesta al giudice dell’esecuzione e non già al tribunale individuato ai sensi dell’art. 40 dpr 313/2002. 5. Alla stregua di quanto sin qui esposto il ricorso deve essere rigettato ed ai sensi dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.