E’ omicidio doloso o colposo l’aver causato la morte di un pedone a seguito di volontaria violazione delle regole sulla circolazione stradale? Problemi

Il criterio distintivo tra colpa cosciente” e dolo eventuale”, finalizzato all’individuazione dell’elemento soggettivo che accompagna la condotta, è sussumibile nel diverso atteggiamento mentale che il soggetto attivo ha nei confronti della verificazione dell’evento. Nella colpa cosciente” pur avendo la rappresentazione dell’evento, non vi è l’accettazione del rischio della sua verificazione attraverso il processo mentale della controrappresentazione, mentre nel dolo eventuale” vi è l’accettazione del rischio di verificazione dell’evento come conseguenza della condotta.

Il Supremo Collegio sentenza n. 14663/18, depositata il 30 marzo , investito del ricorso proposto dal danneggiato dal reato, con il quale lamentava l’inesatta qualificazione giuridica del fatto, oltrechè il mancato risarcimento del danno derivante dal reato, ha respinto entrambe le domande, la prima statuendo che l’analisi del fatto operata dalla Corte Territoriale era esaustiva di tutti i suoi elementi, ritenuto che anche l’analisi operata sull’elemento soggettivo del reato era stata eseguita correttamente, e quanto al risarcimento del danno, richiamando il principio in base al quale il giudice pronuncia condanna al risarcimento, e per quanto riguarda la liquidazione del danno rimette le parti davanti al giudice civile per la sua determinazione, ove le prove acquisite non ne consentano la liquidazione. La colpa. La Suprema Corte offre un’articolata analisi di quelli che sono gli elementi fattuali sui quali si deve fondare il giudizio di sussistenza dell’elemento soggettivo colpa, indicando quali sono gli elementi sui quali il suo accertamento deve essere formato. Tale elemento soggettivo, classificabile come la colpa con il maggior grado di gravità, è preso in esame dai Giudici per evidenziarne la sussistenza in una comparazione” fattuale finalizzata a decidere quale sia nel caso concreto l’elemento soggettivo, colpa cosciente o dolo eventuale, accollabile al soggetto attivo. La fattispecie. Il caso oggetto della pronuncia in commento, consiste nell’evento morte verificatosi a seguito di colpa per violazione delle leggi che regolamentano la circolazione stradale dei veicoli, violazione a seguito della quale un automobilista investiva, causandone la morte, un pedone. La problematica sottesa alla decisione in commento, è costituita dalle regole” alle quali l’interprete si deve attenere al fine di stabilire quale sia l’elemento soggettivo che sorregge l’ azione dell’autore del fatto. Avverso la pronuncia della Corte Territoriale, che confermava le statuizioni in punto di responsabilità del Giudice di prime cure a carico dell’imputato, e respingeva la domanda di liquidazione integrale del danno e di concessione della sospensione condizionale della pena proposta dal danneggiato dal reato, i Giudici del Supremo Collegio venivano investiti del ricorso proposto da quest’ultimo, nel quale lo stesso lamentava la erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto erroneamente giudicato come sorretto dall’elemento soggettivo colpa, mentre in base agli elementi fattuali emersi nel corso del dibattimento, si sarebbe dovuta evincere la sussistenza del dolo nella forma del dolo eventuale”. Con il secondo motivo del ricorso, si lamentava la mancata pronuncia di risarcimento integrale del danno cagionato dal reato. La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in commento, dichiarava inammissibile il ricorso, stabilendo che quanto alla ravvisabilità nel fatto dell’elemento soggettivo colpa cosciente”, era condivisibile la scelta operata dalla Corte Territoriale, e quanto alla lagnanza relativa al mancato risarcimento del danno, era stato correttamente applicato il principio in base al quale in sede penale, il Giudice pronunciando sentenza di condanna generica sul fatto, rimette le parti davanti al Giudice civile se le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno . Colpa cosciente o dolo eventuale, un discrimine basato sulla rappresentazione e volizione dell’evento elementi della loro ravvisabilità. La Corte di legittimità, nell’operare il controllo sulla esatta qualificazione giuridica del fatto operata dal Giudice di merito, prende in esame il fatto, al fine di evidenziarne i connotati contrassegnanti la rappresentazione e volizione dell’evento, che avevano illuminato” la mente del soggetto attivo nel momento in cui lo stesso poneva in essere la condotta costitutiva del reato. Secondo l’insegnamento dei Giudici di legittimità, al fine di stabilire quale sia tra i due elementi soggettivi accennati, quello accollabile al soggetto in base alla ricostruzione del fatto, è necessario considerare gli elementi ravvisabili nella condotta, in quanto è da questi che sarebbe possibile ricavare indici positivi della volizione dell’evento, in assenza dei quali l’interprete dovrebbe propendere per l’accollo del fatto a titolo di colpa cosciente, dovendosi ritenere l’elemento distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente, quello della volizione dell’evento, presente nel dolo e sempre assente nella colpa. Tali elementi, secondo l’insegnamento dei Giudici di legittimità, sarebbero evidenziabili nella presenza di indici quali la ripetizione dell’azione, e la gravità della condotta tenuta sotto il profilo della sua sconsideratezza, come a voler considerare che tanto più grave è l’imprudenza e il modo nel quale il soggetto si discosta dalla regole, tanto più questo suo comportamento potrà essere considerato come elemento esteriore della volizione dell’evento che illumina” la sua condotta. Nel compiere tale giudizio, si deve considerare la valutazione che il soggetto attivo ha rispetto alle conseguenze della sua condotta, oltrechè per gli altri, anche per se stesso, in quanto da tale indice sarebbe ricavabile la volizione dell’evento o comunque l’accettazione del rischio della sua verificazione come conseguenza della condotta, atteso che, qualora il soggetto ravvisi conseguenze negative della condotta tenuta oltre che per i terzi, anche per se stesso, tale elemento, in presenza di una persistenza nella condotta, sarebbe indice rivelatore della accettazione del rischio di verificazione dell’evento quale conseguenza della condotta tenuta, e quindi di ravvisabilità del dolo eventuale quale elemento soggettivo che illumina” la condotta, dovendosi in difetto ravvisare la colpa cosciente.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 – 30 marzo 2018, n. 14663 Presidente Piccialli – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Ancona, l’11 febbraio 2016, ha confermato la condanna pronunciata con sentenza del 23 gennaio 2014 nei confronti di A.D. in relazione al reato a lui contestato di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale art. 589, comma 2, cod.pen. , commesso in omissis . Oggetto del processo è un incidente che costò la vita a Fa.Mo. , di 13 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, l’A. , in orario notturno, percorreva la via in direzione omissis alla guida di un’autovettura Fiat Uno dopo avere eseguito una manovra di sorpasso di un’autovettura che lo precedeva, l’A. svoltava repentinamente a sinistra, imboccando contromano una via laterale, a velocità giudicata non commisurata all’orario notturno e alla mancanza di illuminazione qui egli investiva Fa.Mo. , che stava procedendo a piedi e che, a seguito dell’urto, riportava lesioni gravissime che la traevano a morte. Con la detta pronunzia, la Corte dorica ha rigettato gli appelli presentati sia dall’imputato relativi unicamente al trattamento sanzionatorio , sia dalla parte civile F.M. che si doleva della concessione della sospensione condizionale della pena all’A. e sollecitava il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in solido con il responsabile civile . Sono state quindi adottate le statuizioni civili a carico dell’A. , nonché quelle in punto di spese processuali, poste a carico di ambedue gli appellanti. 2. Avverso la sentenza impugnata ricorre la parte civile F.M., per il tramite del suo difensore il ricorso consta di due motivi. 2.1. Con il primo si censura la motivazione della sentenza nella parte in cui non trae le dovute conseguenze in relazione all’elemento soggettivo del reato, anche sul piano sanzionatorio, ed alla condotta particolarmente sconsiderata tenuta dall’A. nell’imboccare contromano, a velocità eccessiva e in una zona priva di illuminazione, la strada ove fu investita e uccisa la piccola Mo. condotta che il ricorrente ritiene sintomatica dell’accettazione dell’evento e come tale inquadrabile nel dolo eventuale. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all’omessa determinazione del danno da risarcire osserva il ricorrente che i giudici d’appello disponevano di tutti gli elementi per quantificare i danni e procedere alla loro liquidazione, e che il non avere provveduto in tal senso costringe la parte civile e i congiunti della vittima a percorrere la strada, prevedibilmente lunga, di un nuovo giudizio civile, e a rivivere le tappe della straziante morte di Mo. . 3. Con memoria depositata in atti, l’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia e procuratore speciale, replica ai motivi articolati dalla parte civile. Quanto al primo motivo, ritenuto inammissibile, esso secondo l’imputato consiste in una rilettura delle carte processuali per pervenire a una diversa qualificazione giuridica del fatto storico, ed inoltre non indica quale sarebbe la parte della sentenza in cui si manifesta la contraddittorietà motivazionale quanto al secondo motivo, giudicato parimenti inammissibile, in esso non si tiene conto del fatto che in atti vi è documentazione relativa al versamento, in favore della parte civile, di somme di danaro importanti a titolo di risarcimento del danno. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso, di per sé manifestamente infondato, il ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrare un effettivo interesse a una diversa qualificazione giuridica del reato in funzione dell’azione civile dallo stesso proposta. Deve infatti ritenersi che l’interesse della parte civile a ricorrere avverso una sentenza di condanna dell’imputato, sollecitando una qualificazione giuridica più grave in ordine ai fatti contestati, sia subordinato alla concreta incidenza che essa assume sulla determinazione del danno di cui sì chiede il ristoro il principio, sia pure in situazioni in parte diverse, è affermato da Sez. 5, Sentenza n. 32762 del 07/06/2013, Floramo, Rv. 256952 Sez. 3, Sentenza n. 14812 del 30/11/2016, dep. 2017, Shi, Rv. 269752 . 1.1. Ma, anche volendo prescindere dalla questione concernente l’interesse a ricorrere della parte civile, nondimeno il motivo in esame è - come già accennato - affetto da manifesta infondatezza. Secondo la giurisprudenza apicale di legittimità Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 , per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali a la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa b la personalità e le pregresse esperienze dell’agente c la durata e la ripetizione dell’azione d il comportamento successivo al fatto e il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali f la probabilità di verificazione dell’evento g le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione h il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento cosiddetta prima formula di Frank . 1.2. È a questo punto utile verificare in quali termini casistici si è orientata la giurisprudenza della Corte regolatrice, dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2014, in materia di reati nell’ambito della circolazione stradale. Ad esempio, la Corte di legittimità Sez. 1, n. 18220 del 11/03/2015, Beti, Rv. 263856 ha annullato con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi appena richiamati la sentenza di condanna in appello per omicidio volontario pronunciata in relazione alla condotta dell’imputato, il quale, in stato di ebbrezza, aveva viaggiato contromano in autostrada, provocando così la collisione con altra auto e, per l’effetto, sia il ferimento del conducente sia il decesso immediato dei quattro trasportati in tale occasione la Corte Suprema ha precisato che sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente quando l’agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento medesimo. Affermando analogo principio, in altra pronunzia Sez. 1, n. 8561 del 11/02/2015, De Luca, Rv. 262881 è stata invece confermata la condanna per omicidio volontario con dolo eventuale pronunciata in relazione alla condotta del conducente di autovettura che, deliberatamente, aveva effettuato una manovra di impegno della corsia di sorpasso al fine di ostruire la marcia e di impedire il sorpasso a due motociclisti i quali provenivano da tergo a velocità elevata, provocando così la collisione della sua autovettura con le motociclette, strette tra il veicolo e la barriera spartitraffico. Nella motivazione della sentenza, resa alla luce dei citati principi della pronunzia a Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp, si afferma tra l’altro che nelle specifiche condizioni del teatro stradale ampiezza della semicarreggiata, esistenza della barriera spartitraffico metallica, dinamica del movimento dei veicoli, velocità, dislocazione dei mezzi etc. , la deliberata, delittuosa manovra di collisione, finalizzata a impedire il sorpasso dei motociclisti, perpetrata dall’imputato, rende palese che costui si determinò ad agire comunque, anche a costo di cagionare la morte di uno o di entrambi i motociclisti. Sicché l’epilogo mortale, pur palesandosi ex ante non assolutamente necessario, bensì eventuale, fu pienamente voluto dall’agente, il quale lo inserì prospetticamente nella scellerata azione - orientata a ostacolare il sorpasso mediante la collisione - quale variabile della catena eziologica innescata, nel senso di sviluppo collaterale o accidentale ma, comunque, preventivamente accettato, tale cioè che - sul piano del giudizio controfattuale - il soggetto attivo non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento secondo la cosiddetta prima formula di Frank . 1.3. A differenza di altri ordinamenti come quelli anglosassoni, con la nozione di recklessness o quello francese, con la nozione di mise en danger nei quali il grado della rimproverabilità dei reati che si pongono al confine fra dolo o colpa è correlato alla gravità oggettiva del fatto storico essendo basato su una lettura dei fatti che qualifica oggettivamente la condotta connotandone il disvalore , nell’ordinamento italiano la graduazione della responsabilità in siffatte ipotesi si colloca in un’area individuabile attraverso le sfumature dell’interpretazione della sfera volitiva dell’agente. È peraltro vero che le importanti affermazioni contenute nella sentenza Thyssenkrupp consentono di ricavare il grado di responsabilità soggettiva colposa o dolosa del soggetto attivo non solo dall’indagine personologica sul soggetto attivo, sui motivi determinanti la sua azione eccetera, ma altresì dalla caratterizzazione del fatto storico per come esso si presenta nel suo svolgimento diacronico prima, durante e dopo la consumazione del reato , senza trascurare - dato, questo, di peculiare importanza nel caso che ne occupa - le conseguenze negative per l’autore che possano derivare dalla sua condotta. Occorre comunque rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato quantitativo della sconsideratezza alla guida maggiore sconsideratezza uguale maggiore tasso di rappresentazione e volizione , piuttosto che su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo ossia attribuire o meno al soggetto attivo un atteggiamento di volizione dell’evento lesivo o mortale intesa in senso ampio, ossia comprensiva dell’accettazione dell’eventualità concreta . 1.4. Venendo al caso di specie, non è chi non veda che la grave sconsideratezza che caratterizzò la condotta alla guida dell’A. non può ascriversi alla nozione di dolo eventuale come delineata dalle Sezioni Unite basterebbe considerare che, nell’imboccare una strada buia ad alta velocità e contromano, l’A. non poteva ignorare il rischio tutt’altro che marginale che un altro veicolo, percorrendo in senso opposto - e dunque corretto - la medesima strada, provocasse un incidente nel quale egli stesso avrebbe potuto riportare gravi conseguenze. Non può, in questo senso, ignorarsi che la manovra azzardata da lui compiuta comportava necessariamente gravi pericoli anche per la sua incolumità, e tanto non consente di affermare che egli accettasse, in quel momento, le conseguenze di tale condotta gravemente imprudente alla guida e, se ciò vale per i rischi a cui egli si esponeva, vale necessariamente anche per i rischi cui egli esponeva terze persone. 1.5. Quale ulteriore e conclusiva notazione, vale la pena di evidenziare che la peculiarità caratterizzante della condotta dell’A. in occasione del tragico incidente è costituita dall’avere condotto la propria autovettura contromano e a velocità eccessiva elementi, questi, che, in seguito all’entrata in vigore della recente legge n. 41/2016 ed in specie dell’art. 589-bis cod.pen., rubricato Omicidio stradale vds. in particolare il comma 5 dell’articolo , integrano circostanze aggravanti di un reato che, per espressa previsione testuale, è punito a titolo di colpa. 2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. È noto che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l’accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l’entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’evento illecito Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e altri, Rv. 265637 . 2.1. È appena il caso di ricordare che, in base all’art. 16 della Direttiva n. 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in tema di protezione delle vittime da reato, gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedimento giudiziario . Nel nostro ordinamento, coerentemente, in base all’art. 539, comma 1, cod.proc.pen., il giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno . Ciò premesso, l’odierno ricorrente, nell’articolare la doglianza di che trattasi, ha bensì allegato elementi che connotano la gravità del fatto e dei danni che ne sono conseguiti, ma non ha tuttavia fornito elementi tali da consentire di ritenere univocamente e integralmente determinabile e suscettibile di pronta liquidazione, da parte del giudice penale, la somma spettante a titolo di risarcimento. Tanto più che, come si desume dallo stesso motivo di ricorso in esame, vi sarebbe la mancanza, allo stato attuale, di un integrale risarcimento dei danni , il che lascia intuire come del resto allegato dall’imputato nella sua memoria di replica che la parte civile abbia ricevuto la corresponsione di una parte delle somme costituenti risarcimento ma, dell’ammontare di tali somme e, conseguentemente, dell’eventuale determinabilità del residuo non vi è traccia nel motivo di ricorso, che per ciò stesso si appalesa anche affetto da genericità e sia pure comprensibilmente animato dal desiderio di evitare la penosità di una ulteriore ricostruzione della tragica vicenda nel giudizio civile sul quantum. 3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.