Pallini in gomma sparati con un ‘soft air’: condannati

Autori dell’assurdo comportamento due ragazzi. Ferite 5 persone. Riconosciuta l’aggravante dell’utilizzo di un’arma impropria.

Per loro, 2 ragazzi appena ventenni, era solo una bravata. Per i Giudici, invece, è una condotta criminosa in piena regola. Definitiva perciò la condanna a 4 mesi di reclusione ciascuno per avere colpito cinque persone con alcuni pallini di gomma sparati con una carabina ad aria compressa Cassazione, sentenza n. 14189/2018, Sezione Quinta Penale, depositata il 28 marzo . Pallini. L’assurdo episodio si verifica nel febbraio del 2010 in un piccolo paese delle Marche. 5 persone finiscono in ospedale dopo essere state colpite all’improvviso da alcuni pallini in gomma. La prima ipotesi, cioè che qualcheduno si sia divertito a sparare con una sorta di arma giocattolo, viene confermata dai riscontri delle forze dell’ordine. A finire sotto accusa sono 2 ragazzi, che, viene appurato, hanno utilizzato una carabina ad aria compressa. Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, non ci sono dubbi è legittima una condanna per il reato di lesioni personali , reso più grave dall’ uso di un’arma . Giudici concordi anche sulla pena 4 mesi di reclusione per entrambi i ragazzi. Arma. Inutile si rivela il ricorso in Cassazione, dove la condanna pronunciata in Appello viene confermata in toto. Innanzitutto viene ritenuto irrilevante il richiamo all’utilizzo di un’arma cosiddetta ‘ soft air ’, ovvero ad aria compressa. A questo proposito i Giudici ricordano che la circostanza aggravante dell’uso delle armi sussiste ugualmente anche qualora venga utilizzata un’arma giocattolo , e aggiungono che in questa vicenda non potevano esserci dubbi sulla potenzialità lesiva della carabina, considerando le lesioni cagionate e giudicate guaribili in 5 giorni . Per chiudere il cerchio, infine, viene anche rilevato che l’avvenuta esplosione di pallini in gomma costituisce prova della mancata occlusione della canna e ciò significa che vi è stato l’utilizzo di un’arma impropria, ossia di uno strumento, potenzialmente lesivo, utilizzato a tutti gli effetti quale strumento lesivo, paragonabile ad un’arma .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 dicembre 2017 – 28 marzo 2018, numero 14189 Presidente Lapalorcia – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, emessa in data 26/09/2016, la Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza, emessa in data 17/12/2014 dal Tribunale di Macerata, con cui Pi. Yu. e Pi. Mi. erano stati condannati, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione, ciascuno, in relazione al reato di cui agli art. 110, 582 e 585, cod. penumero - con contestuale declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, in relazione al reato, sub capo b , previa riqualificazione nel delitto di cui all'art. 4 legge numero 110/1975 -per aver esploso pallini di gomma, mediante una carabina marca Armalite, calibro 5.56 m. 15 A4, contro Anumero Cr., Ma. Na., Ge. Fu., Ma. Mu. e De. Co., cagionando agli stessi lesioni giudicate guaribili in giorni 5, fatto commesso in Cingoli, il 2/02/201. 2. Gli imputati, tramite difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, allegando vizi di legittimità di violazione di legge, ex art. 606, lett. b , codice di rito, con riferimento, in particolare, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 2, numero 2 cod. penumero , e all'erronea applicazione della legge, con riguardo al capo b dell'imputazione. I ricorrenti evidenziano che, con la sentenza impugnata, i giudici del merito danno atto che l'arma, rinvenuta in possesso di Pi., è qualificabile come uno strumento soft air , con un tappino rosso inamovibile, in libera vendita. Ciononostante, i giudici hanno ritenuto che la stessa fosse paragonabile ad uno strumento atto ad offendere, in quanto aveva espulso pallini, che avevano cagionato le lesioni, oggetto di giudizio. In tale ottica, era stato riqualificato il capo b dell'imputazione. Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbe errata. Gli strumenti, denominati soft air vengono inseriti normativamente nell'art. 5 L. numero 110/1975, a seguito di riforma normativa, entrata in vigore a decorrere dal 1/07/2011. Tale disposizione non include i soft air in plastica dura. Il fatto risaliva al 2/02/2010, sicché la specificazione soft air ancora non sussisteva. La corte avrebbe dovuto fare riferimento alla vecchia formulazione della norma, secondo la quale le disposizioni, nella materia specifica, non sono applicabili ai giocattoli, contraddistinti dall'occlusione della canna, con il tappo rosso. Pertanto le soft air, con energia cinetica non superiore ad 1 Joule, non sono soggette in alcun modo alla normativa di cui alla legge numero 110/75 e non possono essere considerate armi improprie ex art. 585, comma 2, cod.penumero , come nel caso in esame, caratterizzato dalla presenza di una batteria e da una potenza inferiore ad 1 joule. Né sarebbe richiamabile il comma settimo dell'art. 5, ante riforma, stante la presenza del tappo rosso. Anche con riferimento alle lesioni, la corte si sarebbe riportata esclusivamente alle certificazioni mediche, senza una compiuta verifica, eseguita tramite perizia, e senza la dovuta considerazione delle deposizioni testimoniali. La sentenza sarebbe altresì viziata, non potendosi considerare l'arma giocattolo, ricompresa nella nozione dell'art. 4.comma 2, legge numero 110/1975. La Corte, anziché dichiarare non doversi procedere per intervenuta prescrizione, avrebbe dovuto applicare l'art. 129, cod. procomma penumero , dichiarando la non punibilità del fatto, oggetto di giudizio, in osservanza della successione delle leggi nel tempo e dell'applicazione della disposizione più favorevole per il reo. Da ultimo, parte ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. penumero , trattandosi di un fatto di particolare tenuità. Considerato in diritto 1. Le contestazioni, poste dalla difesa con l'atto d'appello e riproposte in questo grado di legittimità, attengono, per un verso, alla qualificazione del reato, sub a , di lesioni personali , aggravate dall'uso dell'arma, ex art. 582, comma 2, numero 2, cod. penumero , e, sotto altro profilo, alla non configurabilità, neppure ai fini della declaratoria della prescrizione, del reato, ex art. 4, legge numero 110 del 1975. E ciò in considerazione dell'utilizzo di un soft air, con struttura in plastica e potenza inferiore ad un joule, come tale non suscettibile di trasformazioni e considerato non offensivo per le persone e attualmente in libera vendita, corrispondente, comunque, alle prescrizioni, già all'epoca vigenti, anteriori alla riforma del 2011, implicanti, per i giocattoli riproducenti armi, l'occlusione della canna, con un tappo rosso, incorporato ovvero intimamente connesso. La categoria dei giocattoli, alla quale sono da ricondurre i soft air, di cui trattasi, non è soggetta alla normativa, riguardante le armi, il che escluderebbe sia la previsione dell'aggravante, contestata con riferimento alle lesioni personali, sia la prospettabilità del reato di porto di arma impropria. Per quanto concerne il primo profilo, sono pienamente condivisibili le considerazioni, svolte sul punto specifico, dalla corte territoriale, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità. Secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste ugualmente la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo. Sez. 2, numero 18382 del 27/03/2014 - dep. 05/05/2014, Venanzi e altro, Rv. 260048 . Agli effetti del reato di lesioni, secondo tale pronuncia, sulla scia di precedenti di analogo tenore, l'aggravante va ravvisata, allorché qualsiasi strumento, provvisto di potenzialità lesiva, sia utilizzato in concreto come un'arma, dato, quest'ultimo, innegabile, nell'odierna fattispecie, ove si considerino le lesioni cagionate alle parti lese, mediante l'espulsione di pallini di gomma. Quanto poi alla prospettabilità dell'imputazione, sub b , basti considerare, per l'appunto, il fatto, già sottolineato nella sentenza impugnata, che l'avvenuta espulsione dei pallini di gomma costituisce riprova della mancata occlusione della canna, in violazione del citato art. 5, comma numero 4, e, quindi, della sussistenza, nel caso di specie, dell'utilizzo di un'arma impropria, ovverossia di uno strumento, potenzialmente lesivo, utilizzato, a tutti gli effetti, quale strumento lesivo, paragonabile ad un'arma. A tal proposito è bene rammentare che l'art. 5 citato, nella formulazione attuale, prevede proprio la sussistenza dell'aggravante, nonché del reato, in contestazione, allorché la canna non sia occlusa a norma del quarto comma. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il porto di una pistola ad aria compressa integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 4, legge numero 110 del 1975, se la potenzialità offensiva dell'arma non sia particolarmente elevata, a seguito del rilascio di un'energia cinetica inferiore a 7,5 joule in caso inverso, allorché la potenzialità risulti superiore, la pistola dev'essere qualificata come arma comune da sparo Sez. 1, numero 13601 del 23/03/2011 - dep. 05/04/2011, Boracchi, Rv. 249920 . 2. Da ultimo, relativamente poi alla lamentata mancata applicazione dell'istituto giuridico, di cui all'art. 131 bis cod. penumero , considerata l'entrata in vigore di tale disposizione, risalente al 16/03/2015, si osserva che, nonostante la risalenza della sentenza di primo grado al dicembre 2014, la difesa degli imputati non ha richiesto l'applicazione di tale istituto né con i motivi d'appello né, tanto meno, al momento di precisare le proprie conclusioni, nel corso del dibattimento del secondo grado, il che, per gli effetti del giudicato interno, preclude la rilevabilità di tale qualificazione nel presente grado di giudizio. 3. Alla luce delle considerazioni espresse, si devono rigettare i ricorsi, ponendosi a carico dei ricorrenti, ciascuno, il pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.