Il decreto di citazione a giudizio notificato a mani dell’imputato fonda la conoscenza del procedimento

La richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. può essere avanzata qualora l’istante dimostri di non essere venuto a conoscenza del provvedimento per caso fortuito o forza maggiore, circostanza che non sussiste laddove l’imputato abbia avuto conoscenza dell’esistenza del procedimento attraverso la notificazione, a mani proprie, del decreto di citazione a giudizio.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 14206/18, depositata il 28 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Brescia rigettava con ordinanza l’istanza di restituzione in termini per la proposizione dell’impugnazione avanzata dall’imputato, rilevando come questi avesse avuto conoscenza del procedimento essendogli stato notificato a mani proprie il decreto di citazione a giudizio. Inoltre, l’estratto contumaciale veniva notificato presso il difensore di fiducia, poiché l’imputato medesimo non era stato rinvenuto all’indirizzo indicato. Avverso l’ordinanza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando la non effettiva conoscenza del provvedimento. La restituzione nel termine. Il Supremo Collegio sottolinea che ai sensi dell’art. 175 c.p.p. la restituzione nel termine può essere concessa qualora l’istante non sia venuto a conoscenza del provvedimento per caso fortuito o forza maggiore. Pertanto, precisa la Suprema Corte, in materia di impugnazioni la restituzione nel termine presuppone una mancata conoscenza incolpevole, qualificabile essa stessa come caso fortuito o forza maggiore, non riconoscibile per l’appunto, in caso di effettiva conoscenza del provvedimento e di volontaria rinuncia all’impugnazione . Ciò posto, i Giudici di legittimità sottolineano che non solo a causa del mancato reperimento dell’imputato la notificazione dell’estratto contumaciale avveniva regolarmente ex art. 161, comma 4, c.p.p. ma la riprova, nella fattispecie, della conoscenza del procedimento, desumibile dall’avvenuta notificazione del decreto di citazione a giudizio a mani dell’imputato, induce ad escludere la fondatezza dell’istanza di rimessione in termini, potendosi verosimilmente ritenere una rinuncia alla proposizione dell’impugnazione, come già sostenuto dal Giudice del merito, o, almeno, l’inosservanza colpevole, a carico dell’imputato, di un onere di informazione circa il procedimento pendente, certamente non assimilabile alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, sottostanti a una rimessione in termini . La Corte quindi dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 dicembre 2017 – 28 marzo 2018, n. 14206 Presidente Lapalorcia – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. D.I. , tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza, emessa dalla Corte d’Appello di Brescia in data 21/04/2017, con cui era stata rigettata l’istanza, avanzata dal medesimo, al fine di ottenere la restituzione in termini, ex art. 175, comma 2, codice di rito, per la proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 giugno 2013, divenuta definitiva il 16 ottobre 2013, con la quale il prevenuto era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, per il reato di cui all’art. 588, comma 2, cod. pen 2. Segnatamente, il ricorrente deduce vizi di legittimità, consistenti sia in violazioni di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b , codice di rito, in relazione all’art. 175, comma 2, codice di rito, sia in vizi motivazionali, ex art. 606, comma 1, lett. e , codice di rito. Secondo il collegio, l’imputato aveva avuto conoscenza del procedimento, in quanto gli era stato notificato, a mani proprie, il decreto di citazione a giudizio. L’estratto contumaciale era stato notificato presso l’indirizzo fornito dall’imputato, ma, non essendo stato il medesimo rinvenuto, era stato poi notificato al difensore nominato d’ufficio. L’art. 175, codice di rito, prevede, per la restituzione in termini, due condizioni, ossia il fatto che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e che non abbia rinunciato all’impugnazione. Al riguardo, la corte territoriale avrebbe errato nell’applicare la normativa in questione, posto che la comunicazione dell’estratto contumaciale al difensore d’ufficio non dimostrava un’effettiva conoscenza dell’imputato, presupposto indispensabile per porre il soggetto condannato in condizione di esercitare il proprio diritto ad impugnare. Sul punto la corte territoriale aveva omesso di motivare. Il P.G., nella requisitoria scritta, ha rilevato che il giudice è tenuto a rigettare la richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 175 c.p.p., in presenza di una delle due condizioni, previste da tale norma, ossia la conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento a suo carico ovvero l’avvenuta effettiva conoscenza del provvedimento con contestuale volontaria rinuncia dell’interessato a proporre impugnazione. Nel caso in esame, l’avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio a mani proprie, in data 1/08/2012, comproverebbe la conoscenza, da parte del prevenuto, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale a suo carico. L’invito ad eleggere domicilio è risultato privo di effetto, per cui si era poi provveduto a notificare l’avviso ex art. 161, comma 4, c.p.p Considerato in diritto 1. L’odierno ricorso è manifestamente infondato e, in quanto tale, inammissibile. La richiesta di restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p., è connessa alla prova, a carico dell’istante, di non essere venuto a conoscenza del provvedimento per caso fortuito o forza maggiore. All’evidenza, in materia di impugnazioni, la restituzione nel termine presuppone una mancata conoscenza incolpevole, qualificabile essa stessa come caso fortuito o forza maggiore, non riconoscibile, per l’appunto, in caso di effettiva conoscenza del provvedimento e di volontaria rinuncia all’impugnazione. Nel caso di specie, stante il mancato reperimento dell’imputato, la notificazione dell’estratto contumaciale è avvenuta, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., presso il difensore d’ufficio, il che induce a ritenere del tutto regolare la predetta notificazione. È pur vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di restituzione nel termine, non può farsi discendere dalla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d’ufficio domiciliatario l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile aliunde Sez. 4, n. 8104 del 15/11/2013 - dep. 20/02/2014, Djordjevic, Rv. 25935001 . E ciò, all’evidenza, per la mancanza di certezza, circa il mantenimento di rapporti, tra l’imputato ed un difensore nominato dall’ufficio. Cionondimeno, la riprova, nella fattispecie, della conoscenza dell’esistenza del procedimento, desumibile dall’avvenuta notificazione del decreto di citazione a giudizio a mani dell’imputato, induce ad escludere la fondatezza dell’istanza di rimessione in termini, potendosi verosimilmente ritenere una rinuncia alla proposizione dell’impugnazione, come già sostenuto dal giudice del merito, o, almeno, l’inosservanza colpevole, a carico dell’imputato, di un onere di informazione circa il procedimento pendente, certamente non assimilabile alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, sottostanti a una rimessione in termini. 2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, con il contestuale obbligo di pagamento delle spese processuali di una somma, che si reputa equo stimare in Euro 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.