Corruzione di minorenne: dolo specifico e seminfermità mentale, problemi di compatibilità?

Se non vi è in linea di principio alcuna incompatibilità fra il vizio parziale di mente e la sussistenza del dolo generico o del dolo eventuale, maggiormente problematica, o quantomeno necessariamente oggetto di una più approfondita verifica, è invece la compatibilità fra la seminfermità mentale ed il dolo specifico.

Il caso. Il Tribunale di Reggio Emilia, in esito a giudizio abbreviato, e previa concessione della circostanza attenuante della minorata imputabilità, aveva affermato la penale responsabilità di C.S. per il reato di cui all’art. 609- quinquies c.p., ovvero corruzione di minorenne la Corte di Appello di Bologna, investita del gravame, aveva confermato in toto la statuizione di prime cure. In particolare, secondo la ricostruzione di entrambe le sentenze di merito, l’imputato, dopo avere attirato l’attenzione di G.S. e della di lei figlia minore S., di 8 anni di età, avrebbe compiuto gesti con le mani e con il bacino idonei a mimare un rapporto sessuale. Avverso la pronuncia della Corte territoriale C.S. ricorreva per Cassazione lamentando, con un unico motivo di impugnazione, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice quale elemento psicologico del reato de quo . Corruzione di minorenne elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Il reato previsto e punito dall’articolo 609- quinquies c.p. sanziona la condotta di colui che, in presenza di persona avente età inferiore agli anni 14, compia atti sessuali, per tali dovendosi intendere sia le condotte di congiunzione carnale fra soggetti diversi, sia le condotte onanistiche, che gli atti di mero esibizionismo degli organi genitali ove connessi a manifestazioni della vita sessuale. Tale condotta tipica, realizzata secondo una delle modalità citate, deve essere posta in essere al fine di fare assistere alla stessa il soggetto infraquattordicenne si tratta, cioè, di un reato a dolo specifico, in cui la volontà del soggetto agente deve essere precipuamente indirizzata al perseguimento di uno scopo ulteriore rispetto al mero consapevole e volontario compimento di una determinata condotta. Il rapporto tra il dolo specifico e l’imputabilità. Per quanto l’indagine afferente la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico vada effettuata con gli stessi criteri e negli stessi termini sia nel caso di soggetto agente pienamente imputabile che nel caso di soggetto ad imputabilità diminuita, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che la ridotta capacità di intendere e di volere possa avere influenza nella ricerca della sussistenza del dolo richiesto ai fini della integrazione della fattispecie delittuosa nei casi di reati contraddistinti dal dolo specifico. In effetti, hanno chiarito i Supremi Giudici, benché non sussista in linea di principio alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la sussistenza del dolo generico od eventuale, maggiormente problematica – o comunque oggetto di una verifica necessariamente più approfondita – può invece essere la verifica della compatibilità tra la seminfermità ed il dolo specifico, essendo quest’ultimo evidentemente caratterizzato da una più raffinata forma di volizione che trascende i soli limiti della condotta e dell’evento naturalisticamente inteso come tipica ed ordinaria conseguenza di detta condotta. La necessaria verifica della compatibilità tra la parziale imputabilità dell’imputato ed il dolo specifico. Orbene, nel caso di specie, acclarato che l’imputato era affetto da psicosi caratterizzata da alterazioni del pensiero ad impronta delirante persecutoria con allucinazioni di tipo auditivo, e riconosciuta l’attenuante del vizio parziale di mente, la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere una verifica in ordine alla compatibilità tra tale stato personale e la particolare forma di dolo previsto per il reato in contestazione. Infatti, nel caso di soggetto affetto da una grave compromissione della capacità di intendere e di volere, è necessario specificamente accertare in concreto l’applicabilità dei canonici principi in ordine alla formazione e direzione della volontà riguardanti il soggetto non affetto da patologie psichiatriche, considerato che gli stessi presuppongono una forma di ideazione non solo elementare ma dotata di una certa raffinatezza elaborativa. Donde, la sentenza impugnata risulta affetta da vizio motivazionale in relazione alla compatibilità tra la parziale imputabilità dell’imputato e la particolare forma di dolo che caratterizza il reato di cui all’art. 609- quinquies c.p. a lui contestato, con la conseguenza che la stessa debba essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello che rivaluterà la ricorrenza in capo a C.S. dell’elemento soggettivo proprio del reato de quo .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 ottobre 2017 – 26 marzo 2018, n. 13996 Presidente Di Nicola – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 24 febbraio 2016 il Tribunale di Reggio Emilia, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato C.S. colpevole del reato di cui all’art. 609-quinques cod. pen., per avere attirato la attenzione di G.S. e della figlia di costei S. , di anni 8 al momento del fatto, ed avere quindi compiuto gesti con le mani e con il bacino tali da mimare un rapporto sessuale, e lo ha, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, previa concessione della attenuante della minorata imputabilità, ritenuta prevalente sulla contestata recidiva. Avendo avverso detta sentenza proposto appello l’imputato, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 ottobre 2016 ha confermato la decisione del giudice di primo grado. Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2017 ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione, con il quale è dedotta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice a carico dell’imputato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso merita accoglimento. Deve, infatti, osservarsi che il reato puntualmente attribuito al prevenuto, cioè la violazione dell’art. 609-quinquies, comma primo, cod. pen., è caratterizzato dalla necessità che la condotta da esso descritta - consistente nel compimento di atti sessuali, dovendo essere ricompresi in tale nozione non solamente le condotte di congiunzione carnale fra soggetti diversi ma anche le condotte onanistiche Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 aprile 2008, n. 15633 nonché gli atti di mero esibizionismo degli organi genitali, ove connessi a manifestazioni della vita sessuale Corte di cassazione, Sezione III pena, 13 giugno 2016, n. 24417 , in presenza di persona avente età inferiore ad anni 14 - sia realizzata non solamente secondo la descritta modalità, ma è anche previsto che la stessa sia posta in essere al fine di fare assistere ad essa il soggetto infraquattoridicenne. Si tratta, pertanto, di un reato a dolo specifico in cui la volontà dell’agente deve essere indirizzata al perseguimento di uno scopo ulteriore rispetto al mero consapevole compimento di una determinata condotta. Può ben dirsi che, nel caso di specie, l’introduzione nella struttura del reato di un elemento finalistico peculiare non indispensabile al fine del perfezionamento del reato sotto il profilo del suo divenire naturalistico - nel senso che l’evento voluto o quanto meno perseguito dall’agente potrebbe nella specie anche non essersi realizzato - ma fondamentale al fine di cui sopra sotto il profilo della direzione della volontà dell’agente, essendo lo scopo di fare assistere al compimento dell’atto sessuale un dato necessario acciocché si realizzi la piena integrazione dell’elemento soggettivo tipico del reato in questione abbia la funzione di selezionare o comunque caratterizzare, con riferimento al loro disvalore penale, condotte che, sebbene non commendevoli, ove non sostenute dall’indicato specifico intento finalistico della condotta potrebbero non assurgere alla rilevanza penale, ovvero potrebbero essere diversamente qualificate, in termini di minore gravità, sotto il profilo della loro pur affermata rilevanza penale si pensi in tal senso, coeteris paribus , all’esistenza o meno del dolo specifico come fattore che potrebbe fungere da elemento sintomatico ai fini della diagnosi differenziale fra il reato di corruzione di minorenne e quello di atti osceni di cui al riformato secondo comma dell’art. 527 cod. pen. . Tanto premesso osserva, a questo punto il Collegio, come il tema della necessaria sussistenza del peculiare intento perseguito dall’agente nei reati caratterizzati dal dolo specifico si possa intersecare con il tema della capacità di intendere e di volere dell’agente medesimo. È stato, infatti, rilevato in giurisprudenza che, sebbene la indagine in relazione alla colpevolezza del soggetto segnalato per essere ad imputabilità diminuita vada effettuata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamente capace, tuttavia la ridotta capacità di intendere e di volere può avere influenza nella ricerca della sussistenza del dolo, necessario per la integrazione della fattispecie delittuosa, nei reati contraddistinti da un particolare dolo specifico Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 gennaio 1985, n. 600 invero, seppure non vi è in linea di principio alcuna incompatibilità fra il vizio parziale di mente e la sussistenza del dolo generico Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 gennaio 2015, n. 4292 o del dolo eventuale Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 aprile 2015, n. 14548 , più volte nel tempo la Corte ha, invece, rilevato come più problematica, e comunque necessariamente oggetto di una più approfondita verifica, sia la compatibilità fra la seminfermità mentale ed il dolo specifico in tal senso, infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 marzo 2001, n. 9202 idem Sezione I penale, 20 novembre 1984, n. 10440 idem Sezione II penale, 29 marzo 1971, n. 981 , essendo questo, evidentemente, caratterizzato da una più raffinata forma di volizione che trascende i soli limiti della condotta e dell’evento naturalisticamente inteso come tipica ed ordinaria conseguenza di detta condotta. Nel caso in questione, ed applicando ad esso i principi dianzi esposti, rileva il Collegio come la Corte felsinea - pur avendo dato atto della circostanza che il prevenuto è stato ritenuto soggetto affetto da psicosi caratterizzata da alterazioni del pensiero ad impronta delirante persecutoria, con allucinazioni di tipo auditivo, tanto che lo stesso è stato riconosciuto seminfermo di mente con applicazione, per un verso, della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. e, per altro verso, della misura di sicurezza della libertà vigilata, attesa la sua rilevata pericolosità - non abbia svolto alcun tipo di verifica in ordine alla compatibilità fra tale stato personale e la particolare forma di dolo previsto per il reato in contestazione, essendosi il giudice del gravame limitato a riportare il principio giurisprudenziale, peraltro affermato in relazione alla sussistenza degli elementi gravemente indizianti necessari per la adozione di un mera misura cautelare, secondo il quale la configurabilità del dolo specifico non richiede la prova certa della consapevolezza del reo di agire al fine di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza, potendosi tale direzione finalistica desumersi anche da elementi solo indizianti Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 marzo 2015, n. 12537 laddove è manifesta la illogicità di tale motivazione nella parte in cui in essa si ritengono applicabili, al di là della loro pertinenza alla sola fase cautelare del giudizio, ad un soggetto affetto da una grave compromissione della capacità di intendere e di volere - attitudine questa che, affinché sia riscontrata la seminfermità mentale, deve essere, infatti, grandemente scemata - i medesimi principi in ordine alla formazione e direzione della volontà riguardanti il soggetto non affetto da patologie psichiatriche di sorta e ciò anche laddove le caratteristiche di tale formazione e direzione presentino delle specificità che presuppongono una forma di ideazione non solo elementare ma dotata di una certa raffinatezza elaborativa. In definitiva la sentenza impugnata, stante il vizio di motivazione in relazione alla compatibilità nel caso di specie fra la solo parziale imputabilità del prevenuto e la particolare forma di dolo che caratterizza il reato a lui contestato, deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna che, in applicazione dei principi dianzi esposti, rivaluterà la ricorrenza in capo al C. dell’elemento soggettivo proprio del reato a lui contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.