Causa o concausa? Il ruolo della negligenza alla guida nei sinistri stradali mortali

La condotta colposa della vittima di un sinistro stradale costituisce causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, soltanto se risulta del tutto eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile. In particolare, occorrerà verificare, per attribuire valore di causa da sola sufficiente, che detta condotta sia estranea all'area del rischio gestita dal titolare della posizione di garanzia.

Così ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 13312 depositata il 22 marzo 2018. Quella pozzanghera assassina. È lei, la liquida ed infida protagonista della sentenza che ci apprestiamo ad analizzare 10 anni fa, su una strada provinciale pugliese, complice la condotta di guida non irreprensibile di un automobilista, una pozza d'acqua ha provocato un incidente stradale con conseguenze mortali 3 morti e 1 ferito. Sotto processo finiscono un dirigente della Provincia di Bari, ente proprietario della strada e un capo cantoniere, addetto alla vigilanza su quel tratto di asfalto. Condannati in primo grado, vengono assolti in appello la Corte barese, infatti, ha ritenuto che a provocare l'incidente non fu il fenomeno dell'aquaplaning, quanto il fatto che il conducente di una delle due autovetture avesse assunto stupefacenti, fosse alla guida di un veicolo con le gomme lisce e marciasse a velocità superiore ai limiti di circolazione per quel tratto di strada. Le parti civili, deluse dalla decisione di secondo grado, insorgono. La motivazione d'appello che consistenza deve possedere? Prima di accogliere i ricorsi proposti avverso la decisione di secondo grado, che si era fortemente discostata dalla struttura di quella resa dal Tribunale, gli Ermellini ci ricordano quale caratura deve avere il percorso motivazionale di una sentenza d'appello per potersi reggere” senza traballare. Bisogna distinguere se le due sentenze di merito sono conformi, le rispettive motivazioni si integrano . Quindi, fondendosi, diventano un tutt'uno. Ciò, detto fra le righe, consente al Giudice di secondo grado di respingere determinate censure richiamando per relationem la decisione resa dal primo Giudice, che si vuole, appunto, confermare. Se, diversamente, le due sentenze sono contrastanti – condanna in Appello dopo assoluzione in primo grado, o viceversa – vi sono oneri specifici con la riforma del 2017, ad esempio, è stato canonizzato l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello del P.M. avverso sentenza di assoluzione per motivi riguardanti la valutazione della prova dichiarativa. In ogni caso, ricordano da piazza Cavour, per sostenere un giudizio difforme in Appello sulla base dello stesso compendio probatorio già valutato dal Giudice di primo grado, la motivazione della sentenza dovrà essere particolarmente rafforzata. Ciò dovrà, in altri termini, consentire la puntuale individuazione delle ragioni che giustificano le diverse conclusioni cui sono giunti i Giudici di secondo grado. Da ciò consegue, invero, che la decisione d'Appello non potrà ritenersi sufficientemente motivata nel caso in cui vi si leggano soltanto generiche critiche o altrettanto imprecise valutazioni distonanti con quelle espresse nella sentenza impugnata. La sufficienza della causa sopravvenuta quando si spezza il nesso di causa? Ecco il punto nodale della questione nel nostro caso l'incidente si verificò a causa della condotta di guida censurabile di una delle vittime del sinistro, ovvero fu cagionato dalla pozzanghera che provocò lo sbandamento di una delle due vetture, oppure ancora da entrambi i fattori? Dalla risposta a questa domanda dipende il giudizio di responsabilità, co-responsabilità o innocenza dei 2 imputati. Hanno impugnato soltanto le parti civili quindi ogni valutazione sulla reità è fuori dal range del giudizio della Suprema Corte. Rimane, però, il capo civile del risarcimento del danno ecco che, in relazione a quest'ultimo, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia tutto al Giudice civile competente per valore nel farlo, accompagna il rinvio con un principio che non è affatto nuovo la sola sufficienza di un fattore causale sopravvenuto presuppone che quest'ultimo sia atipico, eccezionale, non previsto né prevedibile e, più, in particolare, estraneo all'area del rischio tutelato dal titolare della posizione di garanzia. Cioè a dire guidare un'autovettura con gomme lisce, ad alta velocità e dopo avere assunto stupefacenti deve o può considerarsi un fattore del tutto eccezionale? Non vogliamo essere retorici, ma verrebbe da osservare che – stando alle cronache – la situazione descritta è tutt'altro che insolita.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 novembre 2017 – 22 marzo 2018, n. 13312 Presidente Blaiotta – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia emessa nei confronti di Pe.Em. e di Ia.An. dal Tribunale di Trani, con la quale questi erano stati giudicati responsabili del reato di cui agli artt. 113 e 589, co. 1, 2 e 4 cod. pen. e condannati alle pene ritenute eque nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La Corte di Appello ha infatti mandato assolti gli imputati ritenendo che il fatto non sussista ed ha revocato le statuizioni civili. 2. La vicenda che ha occupato i giudici territoriali concerne l’incidente stradale occorso il omissis in un tratto della strada provinciale posto nel territorio del Comune di omissis . Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito, giunto alla progressiva chilometrica 5-625, in corrispondenza del viadotto , P.G., alla guida dell’autovettura Lancia Y targata , sulla quale viaggiavano anche I.C.F., M. e R., perdeva il controllo del veicolo ed invadeva l’opposta corsia di marcia, andando a collidere con la sopraggiungente autovettura Citroen Saxo, targata , con alla guida Z.A. ed a bordo anche D.P In conseguenza dell’impatto decedevano quest’ultimo, il P., I.C.F. e R. subiva lesioni personali Z.A Ad avviso del Tribunale la perdita di controllo del veicolo da parte del P., al quale pure attribuiva una condotta di guida concorrente alla determinazione del tragico esito, era stata dovuta al fenomeno dell’aquaplaning determinato dalla presenza di una pozza di acqua sul manto stradale, non defluita a causa dell’intasamento delle canaline di scolo. Pertanto al Pe., quale dirigente della Provincia di Bari, ente proprietario della strada, preposto al servizio viabilità, e allo Ia., capo cantoniere con compiti di vigilanza sul tratto stradale, il Tribunale attribuiva la responsabilità del sinistro e delle morti che ne erano conseguite, perché avevano omesso l’uno di predisporre ed attuare le verifiche necessarie alla pulizia delle canaline di scolo e l’altro di segnalare la situazione di intasamento delle medesime. La Corte di Appello, per contro, ha ritenuto che la ricostruzione della causa della perdita di controllo del veicolo del P. fosse stata fondata sulla sola dichiarazione del teste oculare M.P., ed ha ritenuto questa non sufficiente allo scopo, poiché il teste aveva riferito di presumere che il veicolo era sbandato a causa della pozzanghera presente sul manto stradale. Inoltre, tenuto conto che secondo gli accertamenti operati il P. guidava il veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti, aveva tenuto una velocità superiore a quella permessa nel tratto stradale e aveva posto in marcia un veicolo con le ruote pressoché lisce, per la Corte di Appello la condotta del medesimo era stata la causa della perdita di aderenza degli pneumatici sul fondo stradale bagnato dalla pioggia e fattore causale alternativo idoneo ad interrompere il nesso causale riconducente agli imputati. 3. Avverso tale decisione ricorrono per la cassazione Z.A., Z.P. e F.L., a mezzo del comune difensore di fiducia, avv. Vincenzo Operamolla. 3.1. Con un primo motivo deducono violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Rilevano i ricorrenti che alla luce delle prove raccolte in giudizio - ovvero la testimonianza M. e la consulenza tecnica eseguita da S.P. - la sentenza impugnata risulta errata, illogica ed immotivata nella parte in cui ha escluso che l’autovettura Lancia Y abbia perso il controllo per effetto dell’aquaplaning . ciò in quanto non solo il teste ma anche la ricostruzione cinematica fornita dall’esperto contrasta con quanto asserito dalla Corte di Appello. Asseriscono che la Corte di Appello ha applicato erroneamente i criteri interpretativi indicati dall’art. 192 cod. proc. pen. che si è limitata a fornire una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alla decisione di primo grado senza esplicitare le ragioni della erroneità della ricostruzione respinta che non si è espressa sulle prove che erano state analiticamente indicate dal Tribunale così dando luogo ad una motivazione meramente apparente. 3.2. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 40, 41 e 113 cod. pen., anche in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c. ed il vizio della motivazione, a riguardo della ritenuta mancanza di nesso causale tra la condotta degli imputati e gli eventi. Premesso che gli artt. 14 e 15 Cod. str. individuano una posizione di garanzia in capo all’ente proprietario della strada, nel caso che occupa la Provincia, i ricorrenti osservano che il dirigente Pe., ricevuta una precisa segnalazione di pericolo per la pubblica incolumità si fa riferimento alla mail inviata da Sa.Gi. il giorno stesso del sinistro avrebbe dovuto attivarsi per la messa in sicurezza del tratto stradale e che lo stesso imputato aveva affermato di essere stato colui che dava disposizioni alle aziende manutentrici in merito agli interventi da eseguire. Aggiungono che erano certamente note le carenze strutturali e manutentive della strada provinciale XX, come si evince sia dalle testimonianze che dalla documentazione attinente il contenzioso civile coinvolgente la Provincia per il risarcimento dei danni subiti da utenti della strada. La conclusione che i ricorrenti traggono da tali premesse è che l’omicidio colposo plurimo e le lesioni colpose gravissime sono ascrivibili anche alla condotta omissiva dei funzionari della Provincia poiché gli interventi avrebbero evitato l’anomalo accumulo di acque piovane e il fenomeno dell’aquaplaning. La condotta tenuta dal P. non può qualificarsi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. 4. Ricorre altresì Ze.Ro., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su D.T. e D.R., a mezzo del difensore di fiducia Fl.An Con unico motivo, che evoca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata perché la Corte di Appello ha operato una valutazione atomistica e frazionata degli indizi esistenti a carico degli imputati, non avendo valutato il carattere dimostrativo delle prove testimoniali e tecniche raccolte sul punto concernente la causa della perdita di controllo del veicolo condotto dal P 5. Ricorre infine P.C., a mezzo del difensore di fiducia avv. Michele Musci. 5.1. Deduce la violazione degli artt. 40, 41 e 113 cod. pen. ed il vizio della motivazione, per aver la Corte di Appello, in presenza di un comportamento colposo dei soggetti incaricati della manutenzione di una strada pubblica contraddittoriamente ritenuto la responsabilità esclusiva dell’utente della strada P., ingiustificatamente esposto ad un pericolo visibile, conosciuto ed evitabile dalla pubblica amministrazione. La condotta del P. non può essere considerata abnorme ed eccezionale ben essendo immaginabile la negligenza che la connota. Rammentati i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del nesso causale, anche in presenza di possibili fattori tra loro alternativi, il ricorrente afferma che nel caso di specie tutti i fattori causali dovevano considerarsi di pari valenza e quindi idonei a produrre l’evento. 5.2. Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione per aver la Corte di Appello valorizzato elementi probatori inconsistenti e privi di significato, estrapolandoli dal contesto probatorio complessivo perfettamente univoco . Dopo aver elencato i mezzi di prova dai quali si traggono gli elementi di responsabilità a carico degli imputati, il ricorrente afferma che la Corte di Appello ha completamente travisato il contenuto delle prove raccolte nel giudizio di primo grado , incorrendo in errore percettivo che si è concretizzato nel trarre dal termine presumibilmente utilizzato dal M. la convinzione che il P. non fosse entrato nel ristagno di acqua presente nel margine destro della corsia di marcia inoltre la corte territoriale ha omesso la valutazione delle altre prove decisive, segnatamente i rilievi fotografici effettuati dalla Polizia Stradale e la consulenza S 6. In data 17.11.2017 è stata depositata memoria nell’interesse di Pe.Em., con la quale si richiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili perché essi non fanno riferimento specifico e diretto alle statuizioni civili e perché incentrati esclusivamente sulla rivalutazione delle prove ai fini della ricostruzione del fatto, senza indicare specifiche fratture logiche della motivazione o sue carenze. Quindi si svolgono osservazioni adesive alla sentenza impugnata. 7. Il 21.11.2017 è stata depositata Memoria difensiva nell’interesse di I.A., con la quale si asserisce che sono inammissibili i ricorsi delle parti civili perché mancanti di riferimenti specifici e diretti agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire ed osservando che non sussistono i vizi della sentenza impugnata dei quali si sono lamentati i ricorrenti. Considerato in diritto 8. I ricorsi sono ammissibili. In merito alla ammissibilità del ricorso della parte civile che non espliciti gli effetti civili che intenda conseguire con l’annullamento della sentenza impugnata, il S.C. ha affermato che l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012 - dep. 08/02/2013, P.C. in proc. Colucci e altri, Rv. 254130 . 9. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito precisati. Di essi è opportuna una trattazione unitaria, risultando sostanzialmente coincidenti nelle censure, sia pure con variazioni non meramente lessicali, delle quali pure si darà conto. I ricorsi pongono due ordini di questioni quello dello Zucchini introduce solo il primo la carenza motivazionale, per non aver la Corte di Appello preso in considerazione e confutato tutti gli argomenti probatori utilizzati in chiave fondativa del giudizio di responsabilità degli imputati e la violazione della disciplina in tema di nesso di causa, accompagnata da vizio motivazionale, per aver la Corte di Appello affermato in modo errato e non argomentato l’irrilevanza causale delle condotte degli imputati. Entrambi i motivi sono fondati. 9.2. Il modo in cui la sentenza di secondo può e deve rapportarsi a quella oggetto di impugnazione è stato oggetto di una estesa e profonda elaborazione giurisprudenziale che ha permesso di condensare alcuni punti fermi. Ove le sentenze di primo e di secondo grado siano tra loro conformi, e nella misura in cui lo sono, le rispettive motivazioni si integrano, dando anche al vizio di motivazione - quale motivo di ricorso per cassazione - una particolare conformazione non è, se non a particolari e stringenti condizioni, denunciabile il travisamento della prova Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432 Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217 se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relazione Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Santapaola e altri, Rv. 256435 . Ove le decisioni siano tra loro contrastanti, ed in specie quando il giudice di appello riformi una sentenza di assoluzione emettendo pronuncia di condanna, egli è tenuto in primo luogo a disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando il diverso giudizio sia fondato su una dissonante valutazione dell’attendibilità del dichiarante dalla quale provenga una prova decisiva Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, dep. 06/07/2016, Dasgupta, estesamente in motivazione secondo talune precisazioni, non sussiste l’obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove Sez. 3, Sentenza n. 19958 del 21/09/2016, dep. 27/04/2017, Chiri, Rv. 269782 . In ogni caso, per sostenere il difforme giudizio espresso in grado di appello e in particolare quando la condanna si muti in assoluzione sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, il giudice della riforma non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, dep. 13/06/2017, P.c. in proc. C., Rv. 270149 . Un simile vincolo è facilmente comprensibile in caso di sopravvenuta condanna in tal caso, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio deve essere resa una motivazione che si sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 . Ma ricorre anche nell’ipotesi inversa, sicché il giudice di appello non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Pg in proc. Ricotta, Rv. 258005 deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l’integrale riforma Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014 - dep. 03/12/2014, P.C. in proc. Fu e altri, Rv. 261327 . 9.3. Nel caso che occupa l’impianto della sentenza di condanna ha senza dubbio il proprio pilastro nel giudizio dell’essersi prodotto l’effetto aquaplaning ed esso è stato ritenuto sulla scorta di quanto esposto dal consulente tecnico S.P., secondo il quale le ruote dell’auto condotta dal P., entrando nella grossa pozzanghera presente sulla sede stradale, persero contatto con il manto stradale e il fenomeno dell’aquaplaning rese incontrollabile l’autovettura, che deviò verso sinistra, invase la corsia opposta e impattò la sopravveniente Citroen nonché sulla scorta delle dichiarazioni del teste M., che il primo giudice evoca per affermare che pur esse indicano tale dinamica . La Corte di Appello, invece, ha rimarcato che l’ipotesi dell’aquaplaning fonda sulle sole dichiarazioni del M., il quale aveva riferito che l’auto del P. presumibilmente a causa di una pozzanghera sbandava . ed ha ritenuto che il carattere presuntivo della dinamica ricavata da tale deposizione non permetta di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che il veicolo in parola penetrò con gli pneumatici di destra nella pozzanghera e perciò perse aderenza al manto stradale. Tace del tutto, la corte territoriale, del contributo reso sul punto dallo S. che pure cita ad altro riguardo . Ne consegue che l’onere di motivazione rafforzata non è stato correttamente adempiuto. La Corte di Appello ha risolto il cruciale tema della perdita aderenza del veicolo per effetto della presenza sul fondo stradale di una considerevole quantità di acqua sostanzialmente esprimendo un giudizio di dissenso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice a proposito della portata dimostrativa della deposizione M. e oscurando integralmente l’apporto del consulente tecnico, che quindi non è stato criticamente discusso. 9.3. Né può ritenersi che tale specifica confutazione fosse superflua, avendo la Corte di Appello individuato nel comportamento del P. la causa unica del sinistro in tale giudizio si annida un grave vizio della motivazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ribadisce nel particolare settore dei reati in materia di circolazione stradale quanto vale nel più ampio ambito della causalità penale, al fine di accertare se il comportamento colposo della vittima del sinistro costituisce mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente, o piuttosto causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, occorre verificare se esso risulta del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile con riferimento al pedone, Sez. 4, n. 23309 del 29/04/2011, 09/06/2011, Cocon, Rv. 250695 . Per vero, anche in questo specifico settore appare maggiormente in grado di descrivere il fenomeno della causa da sola sufficiente a produrre l’evento la più recente ricostruzione giurisprudenziale che indica nell’estraneità del fattore all’esame dall’area di rischio gestita dal garante il connotato che meglio permette di identificare la causa interruttiva per tutte Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, in motivazione . Nel caso di specie occorre quindi chiedersi se il comportamento del P., che si fece utente stradale con modalità negligenti ed imprudenti, possa ritenersi del tutto estraneo al rischio affidato alle cure degli odierni ricorrenti, nelle rispettive qualità menzionate dalla contestazione. Ma inutilmente si ricercherebbe tale disamina nella sentenza impugnata, la quale esaurisce la trattazione della complessa problematica nella seguente lapidaria affermazione . non è provato con sufficienza sic certezza il dato probatorio idoneo a supportare la ricostruzione del nesso causale, come contestato agli imputati, e ., comunque, la sussistenza di fattori causali alternativi, idonei a interrompere il nesso causale contestato, comporta l’assoluzione . . 10. Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, trattandosi di annullamento pronunciato esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46476 del 13/07/2017 - dep. 10/10/2017, P.C. in proc. Ostuni e altro, Rv. 271147 . Al giudice del rinvio compete anche la regolazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda pure la regolazione delle spese tra le parti quanto al presente giudizio di legittimità.