La violazione del contraddittorio rende nullo il decreto di archiviazione del GIP

Nel caso in cui l’opposizione all’archiviazione tempestivamente proposta dalla parte civile venga tardivamente trasmessa al GIP, il provvedimento di archiviazione emesso de plano è nullo per violazione del principio del contraddittorio.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13118/18, depositata il 21 marzo. Il fatto. Il GIP di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di un imputato su richiesta del PM procedente. La persona offesa aveva infruttuosamente presentato tempestiva opposizione presso la segreteria dell’ufficio del PM, ma il GIP aveva proceduto de plano in quanto l’atto di opposizione era pervenuto al suo ufficio successivamente all’adozione del decreto di archiviazione. Il Giudice aveva dunque indicato il ricorso alla Corte di legittimità quale unico rimedio esperibile. La persona offesa invoca dunque, dinanzi ai Supremi Giudici, l’art. 568, comma 5, c.p.p. secondo il quale se la l’impugnazione è proposta al giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente l’atto di opposizione indicava infatti un numero di ruolo generale non corretto per mero errore materiale . L’opposizione all’archiviazione. Il Collegio premette che l’opposizione alla richiesta di archiviazione può essere legittimamente presentata, oltre che presso la cancelleria del GIP, anche alla segreteria del PM da cui la persona offesa abbia ricevuto la notifica della richiesta stessa. In tal caso, non possono essere addebitati alla parte gli eventuali ritardi nella trasmissione dell’atto di opposizione per inefficiente dell’ufficio. Ricorda inoltre la Corte che l’opposizione è inammissibile laddove sia stata presentata in violazione dei termini di decadenza oppure sia priva dell’indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova. Ciò posto, la Corte analizza il caso in cui l’opposizione tempestivamente proposta, non sia poi pervenuta al GIP oppure gli sia stata consegnata dopo la pronuncia sulla richiesta di archiviazione. La soluzione individuata dagli Ermellini è quella di ritenere che il provvedimento del GIP debba essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice, che dovrà valutare in via preliminare l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 410, comma 2, c.p.p In altre parole, la ritardata trasmissione al GIP dell’opposizione all’archiviazione tempestivamente proposta dalla parte civile rende nullo il provvedimento emesso de plano per violazione del principio del contraddittorio. In conclusione, la Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al GIP per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 gennaio – 21 marzo 2018, n. 13118 Presidente Rosi – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 5/12/2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione - ai sensi dell’art. 409, comma 1, cod. proc. pen. - del procedimento a carico di S.E. . 2. Propone ricorso per cassazione N.R. , persona offesa del procedimento medesimo, deducendo - con unico motivo - l’inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 409 e 568, comma 5, cod. proc. pen Il G.i.p. avrebbe provveduto nel senso suddetto senza neppure aver letto l’opposizione all’archiviazione ritualmente proposta, poiché portata a sua conoscenza solo successivamente all’emissione del provvedimento ciò in quanto l’atto di opposizione, pur recando ogni indicazione oggettiva e soggettiva del procedimento in esame, indicava un numero di ruolo generale non corretto, per mero errore materiale. Si invoca, quindi, l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a mente del quale se l’impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. E fermo restando, peraltro, che l’opposizione proposta risulterebbe per certo ammissibile nel merito, come indicato alle pagg. 5-7 del ricorso. Si chiede, pertanto, l’annullamento del decreto di archiviazione. 3. Con requisitoria scritta dell’11/11/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, atteso che l’errore materiale citato sarebbe addebitabile alla sola persona offesa, sì da non configurarsi alcuna violazione del contraddittorio nel provvedimento emesso de piano. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato. Ritiene la Corte opportuno, in primo luogo, riportare i passaggi essenziali della vicenda, al fine di risolvere poi la questione di diritto alla stessa sottesa. Ed allora, risulta pacifico che 1 il pubblico ministero procedente, all’esito delle indagini preliminari, ha formulato richiesta di archiviazione del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen. 2 il 31/10/2016, la persona offesa ha presentato tempestiva opposizione ex art. 410 cod. proc. pen., depositandola nella segreteria dello stesso ufficio del pubblico ministero 3 con decreto emesso de piano il 5/12/2016, qui impugnato, il G.i.p. ha accolto la richiesta di archiviazione 4 soltanto il successivo 13/12/2016, l’atto di opposizione è pervenuto all’ufficio del medesimo Giudice, che - non potendo revocare il decreto già emesso - ha indicato il ricorso a questa Corte quale unico rimedio esperibile. 4. Così ricostruito l’iter procedimentale sviluppatosi, osserva in primo luogo il Collegio che - per indirizzo qui da ribadire - è legittima la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presso la segreteria del pubblico ministero da cui la persona offesa abbia ricevuto la notifica della richiesta medesima, stante la previsione di cui all’art. 126 disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale lo stesso pubblico ministero, nel caso di cui all’art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., trasmette gli atti al G.i.p. dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine di cui all’art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. A detta alternativa per il pubblico ministero corrisponde, infatti, la duplice possibilità per la persona offesa di depositare l’atto di opposizione - oltre che presso la cancelleria del Giudice investito della predetta richiesta di archiviazione - anche presso l’ufficio del pubblico ministero stesso, e senza che, in quest’ultimo caso, possano essere addebitati alla parte privata i ritardi nella trasmissione dell’atto di opposizione dovuti ad inefficienze dell’Ufficio Sez. 5, n. 42791 del 19/9/2016, Morazzano, Rv. 268459 . 5. Ancora in punto di principi generali, poi, si rileva che l’opposizione in esame è sanzionata dalla pena dell’inammissibilità, a mente del codice di rito, soltanto se presentata in violazione dei termini di decadenza di cui all’art. 408, comma 3, cod. proc. pen. venti giorni, come da d.lgs. 23 giugno 2017, n. 103 , oppure se - con riguardo al contenuto - non indica l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, come stabilito dall’art. 410, comma 1, cod. proc. pen In questi casi, dunque, e solo in questi, il giudice - a mente del successivo comma 2 - dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 6. Così brevemente richiamata la cornice normativa di riferimento, occorre allora domandarsi quid iuris nel caso in cui l’opposizione - pur formalmente e tempestivamente proposta - non pervenga al G.i.p., o sia a questi consegnata in un momento successivo all’adozione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 409 cod. proc. pen., e tutto ciò per ragioni addebitabili soltanto agli uffici interessati. Orbene, ritiene la Corte che, in tali casi, lo stesso provvedimento debba essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice, che dovrà compiere innanzitutto la verifica preliminare di cui al citato art. 410, comma 2, cod. proc. pen., in punto di ammissibilità dell’opposizione. La rituale e tempestiva presentazione di questa, infatti, introduce una verifica processuale che il codice pone esclusivamente nelle mani del giudice, ed alla quale lo stesso non può sottrarsi quel che, peraltro, emerge con chiarezza dalla lettera dell’art. 410, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale il giudice provvede a norma dell’art. 409, commi 2, 3 4 e 5 udienza camerale, ordine di indagini suppletive, imputazione coatta soltanto fuori dei casi previsti dal comma 2 , ossia solo qualora l’opposizione abbia superato il vaglio di ammissibilità, nei termini suddetti, e non sia sfociata in un decreto motivato di archiviazione, emesso de piano. Il giudizio in punto di ammissibilità, dunque, non può essere omesso ne consegue che, nell’archiviare nei termini appena citati nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi dell’art. 410, comma 2, cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all’inammissibilità dell’opposizione, che - come già richiamato - può essere dichiarata solo per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari. Ove difettino tali condizioni, l’archiviazione de piano determina, per indirizzo pacifico, una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione tra le molte, Sez. 2, n. 54024 del 26/10/2017, Cecini, non massimata Sez. 6, n. 53433 del 06/11/2014, P.O. in proc. c. Ignoti, Rv. 262079 . 7. Alla luce dei principi di diritto così richiamati, questa Corte ha quindi affermato che la ritardata trasmissione al G.i.p. dell’opposizione tempestivamente proposta rende nullo, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione emesso de plano Sez. 6, n. 28432 del 13/6/2013, Iannelli, Rv. 256352 nell’occasione, la Corte ha motivato tale violazione sul presupposto che la mancata trasmissione dell’opposizione preclude in radice il diritto di intervento della persona offesa, tanto da giustificare il ricorso per cassazione giusta il combinato disposto di cui all’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. e art. 127, comma 5, stesso codice . 8. Tutto quanto ribadito in termini generali, ritiene allora il Collegio che gli stessi principi ben possano trovare applicazione anche nel caso di specie nel quale, infatti, l’ufficio del pubblico ministero, presso il quale era stata tempestivamente depositata l’opposizione all’archiviazione, non aveva provveduto - in termini altrettanto tempestivi - al successivo inoltro della stessa alla cancelleria del giudice. E senza, al riguardo, possa assumere carattere decisivo l’erronea indicazione - nell’atto medesimo - del numero di registro generale del procedimento, atteso che erano stati comunque ivi indicati con chiarezza il nome dell’indagato, quello della persona offesa e del pubblico ministero procedente, in uno con una dettagliata descrizione della vicenda. Sì da doversi concludere che gli elementi identificativi riportati dall’opponente ben consentivano - al di là dell’errore materiale in effetti presente - di individuare con esattezza il procedimento oggetto dell’opposizione proposta, il cui tardivo inoltro alla cancelleria del giudice deve, pertanto, esser addebitato al solo ufficio del pubblico ministero. Ne consegue che il decreto di archiviazione impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari di Verona. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona per nuovo esame.