Alloggio occupato abusivamente: dimensioni e abusi edilizi escludono la tenuità del fatto

Oltre un decennio da abusivo nell’immobile di proprietà dello IACP. A rendere la situazione ancor più grave anche la realizzazione di alcuni lavori non autorizzati. Definitiva la condanna a 1 mese e 10 giorni di reclusione.

Oltre un decennio da abusivo in un alloggio popolare, con tanto di lavori, ovviamente non autorizzati. Logica la condanna, poiché va azzerata, secondo i giudici, l’ipotesi della non punibilità per particolare tenuità del fatto . Su questo fronte a inchiodare l’uomo sono le dimensioni dell’immobile e proprio gli abusi edilizi da lui compiuti Cassazione, sentenza n. 12617, sezione seconda penale, depositata oggi . Gravit à . Linea di pensiero comune innanzitutto per i Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello l’uomo sotto accusa viene ritenuto del delitto di invasione di un immobile popolare, di proprietà dello ‘IACP’, e di connesse violazioni edilizie . Consequenziale la sua condanna a un mese e dieci giorni di reclusione . Nessun dubbio, in sostanza, sulla abusiva occupazione dell’immobile. E su questo punto, ovviamente, concordano anche i giudici della Cassazione, che escludono anche ogni possibile ‘via di fuga’ rispetto alla condanna pronunciata in Appello. Innanzitutto, i magistrati respingono l’obiezione difensiva relativa alla scriminante dello stato di necessità essi osservano che l’uomo si è limitato ad allegare il proprio stato di disagio economico . Ciò non è sufficiente per ritenere giustificata l’occupazione della casa popolare. Per quanto concerne poi la non punibilità per particolare tenuità del fatto , richiesta dal legale, i giudici del ‘Palazzaccio’ ritengono corretta l’ottica adottata in Appello, dove si è considerata grave la condotta tenuta dall’uomo alla luce delle considerevoli dimensioni dell’immobile occupato e della realizzazione di abusi edilizi .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 gennaio – 19 marzo 2018, n. 12617 Presidente Cervadoro – Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto il Cu. colpevole del delitto di invasione, al fine di occuparlo, di un immobile Iacp nonché di connesse violazioni edilizie, condannandolo alla pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo a la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 633 cod.pen. in assenza di prova circa l'elemento materiale dell'arbitraria invasione dell'immobile e del dolo b il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità c la violazione di legge in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. 3. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato e non merita accoglimento. Dalla sentenza impugnata pag. 2 , risulta il già intervenuto accertamento irrevocabile, sia in sede civile che in sede penale, dell'abusiva occupazione dell'alloggio Iacp da parte del prevenuto, al quale fin dal 2001 era stato intimato di rilasciare l'immobile. Il delitto ex art. 633 cod.pen. in contestazione è, quindi da ravvisare, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, nella protrazione dell'occupazione sine titulo, aggravata dall'accertata commissione nell'anno 2012 di abusi edilizi consistenti nella realizzazione nell'area adiacente l'abitazione di un locale adibito a magazzino e di una recinzione. 3.1 II reato di invasione di terreni, di cui all'art. 633 cod. pen., consiste nell'arbitraria introduzione in un terreno o immobile altrui allo scopo di esercitare sullo stesso un rapporto di fatto, che escluda in tutto o in parte quello preesistente riguardante altra persona, dal quale il soggetto agente possa trarre un qualsiasi profitto. E' d'uopo evidenziare che l'ultratrentennale elaborazione giurisprudenziale ha precisato che il reato può avere carattere sia istantaneo che permanente, a seconda che l'introduzione nel fondo sia seguita da un insediamento momentaneo o si protragga con una occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto Sez. 2, n. 14183 del 14/05/1986, Bellassai, Rv. 174641 n. 7427 del 23/11/1987 , D'Amore, Rv. 178731 . La protrazione nel tempo dell'occupazione conferisce, dunque, al delitto natura permanente, la cui cessazione consegue all'allontanamento del soggetto dall'edificio o alla sentenza di condanna in primo grado. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003, Minichini, Rv. 227692 Sez. 1, n. 29362 del 21/06/2001, Confi, comp. in proc. Licciardello, Rv. 219480 Sez. 2, n. 8799 del 17/01/1991, Iafrate, Rv. 188120 n. 3708 del 12/01/1990, Martino, Rv. 183716 . Pertanto, la doglianza difensiva in punto di giuridica configurabilità della fattispecie è destituita di pregio alla luce dei principi soprarichiamati, tenuto-altresì- conto che le violazioni urbanistiche ed edilizie contestate implicano un'estensione dell'originaria occupazione ad aree pertinenziali dell'immobile, trasformate per effetto di interventi realizzati in assenza di legittimazione e di titoli amministrativi abilitanti. 4. Quanto alla scriminante dello stato di necessità, la Corte territoriale ha evaso la doglianza difensiva con ampia motivazione e pertinenti richiami giurisprudenziali, sottolineando come il prevenuto si sia limitato alla mera alligazione di uno stato di disagio economico senza soddisfare l'onere di indicare e circostanziare gli ulteriori elementi indispensabili all'integrazione dell'esimente. Analogamente destituita di pregio è la censura in punto di mancata applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, avendo la sentenza impugnata escluso la ravvisabilità dei presupposti applicativi in considerazione delle considerevoli dimensioni dell'immobile occupato e della realizzazione di abusi edilizi . Devesi aggiungere, peraltro, che questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui, in tema di reati permanenti è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267589 n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265435 . 3.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila Euro alla Cassa delle Ammende.