Notifica dell’atto all’imputato tramite comunicazione PEC all’avvocato

La Corte di Cassazione ribadisce gli effetti e la portata della comunicazione al difensore tramite PEC dell’atto da notificare all’imputato.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12309/18, depositata il 16 marzo. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’istanza di rideterminazione della pena. Il condannato ricorre per l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’individuazione del reato più grave. Notifica dell’atto all’imputato tramite comunicazione del difensore. Il Collegio rileva in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per tardività sottolineando che i termini per la proposizione dell’impugnazione erano ormai decorsi avendo il condannato ricevuto la comunicazione del provvedimento impugnato presso il domicilio eletto presso il difensore tramite PEC oltre 15 giorni prima. Secondo la giurisprudenza infatti, la notifica dell’atto all’imputato tramite consegna al difensore a mezzo PEC si intende perfezionata e pienamente valida nel momento in cui si ha la verifica dell’accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, non essendo necessarie ulteriore verifiche in ordine all’effettiva visualizzazione del messaggio da parte del destinatario. La disposizione di cui all’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, che esclude la possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all’imputato, trova applicazione esclusivamente per le notifiche da effettuare direttamente alla persona fisica dello stesso e non per quelle che possono essere eseguite mediante consegna al difensore. Difensore e domiciliatario. La Corte di legittimità precisa inoltre che con riferimento alla posizione del difensore che sia al tempo stesso anche domiciliatario dell’imputato, la notifica di una sola copia dell’atto a mezzo PEC, mettendo nella definitiva disponibilità del destinatario la copia informatica dell’atto notificato che può dunque essere stampato e riprodotto per una pluralità di volte, comporta la conoscenza dell’atto sia in qualità di difensore che di domiciliatario. Deve dunque ritenersi legittima tale notifica anche in assenza dell’invio di più copie. Tornando al caso di specie, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 gennaio – 16 marzo 2018, n. 12309 Presidente Mazzei – Relatore Aprile Considerato in diritto 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano , ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile ancorché la stessa sia stata proposta avverso un provvedimento pronunciato prima della entrata in vigore della novella, perché la causa di inammissibilità era già prevista in questo senso Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264 . 2. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile per tardività. Il condannato V.M. aveva eletto domicilio presso il difensore avv. Roberto Iannaccone allegato n. 7 all’istanza ed ha ivi ricevuto in data 27 luglio 2017 la comunicazione del provvedimento impugnato il ricorso è stato depositato il 28 settembre 2017. 2.1. La comunicazione in questione è stata effettuata al difensore tramite posta elettronica certificata a mente dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di mezzo tecnico idoneo. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto, tramite posta elettronica certificata c.d. pec , la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016 dep. 2017, Dionigi, Rv. 268877 . D’altra parte, secondo il costante orientamento di legittimità la notifica di atti destinati all’imputato o altra parte privata, che possano o debbano essere consegnati al difensore, effettuata a mezzo posta elettronica certificata cd. PEC , si perfeziona con l’attestazione, apposta in calce all’atto dal cancelliere trasmittente, dell’avvenuto invio del testo originale - la cui mancanza costituisce, peraltro, mera irregolarità - mentre non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268816 . In particolare, è valida la notifica effettuata, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata c.d. pec , dell’atto da notificare all’imputato, atteso che la disposizione di cui all’art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la pec per le notificazioni all’imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse Sez. 4, n. 16622 del 31/03/2016, Severi, Rv. 266529 . 2.2. Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica certificata, contenente la copia elettronica scansione in formato pdf del documento cartaceo originale sottoscritto dal giudice e depositato in Cancelleria risulta inviato dalla Cancelleria del giudice dell’esecuzione e contestualmente ricevuto in data 27 luglio 2017 sulle caselle di posta elettronica certificata dei difensori del condannato avv. Mirko Perlino e avv. Roberto Iannaccone. Premesso che l’avv. Iannaccone, oltre ad essere difensore il difensore di V. nella fase esecutiva, risulta per tabulas essere pure il domiciliatario del condannato nella medesima fase, ci si deve domandare, pur in assenza di una specifica deduzione sul punto, se la Cancelleria debba procedere ad una doppia comunicazione all’avv. Iannaccone della medesima comunicazione di posta elettronica certificata una quale difensore e una quale domiciliatario. 3. Per risolvere la questione è opportuno esaminare alcuni aspetti concernenti la posta elettronica certificata pec e, infine, la questione della conoscibilità della causale della notificazione. 3.1. Deve essere, innanzitutto, evidenziato che nel caso in cui la comunicazione o notificazione sia eseguita per mezzo della posta elettronica certificata pec , non può non tenersi conto delle caratteristiche proprie del mezzo di trasmissione utilizzato, caratteristiche che risultano del tutto peculiari rispetto alla tradizionale notificazione tramite ufficiale giudiziario e finanche a quella eseguita tramite fax. Infatti, a differenza di altri mezzi di notificazione, la posta elettronica certificata mette nella definitiva disponibilità del destinatario la copia informatica dell’atto notificato, potendo il destinatario prendere in ogni tempo visione dell’atto mediante la consultazione del proprio sistema informatico di posta elettronica, stamparlo quante volta voglia, inviarlo a terzi un numero indefinito di volte, senza alcun aggravio di attività o costi. In sostanza, la necessità di procedere alla consegna al soggetto che riceve la notificazione di tante copie quanti sono i destinatari dell’atto appare logicamente incompatibile quando si proceda alla notificazione o alla comunicazione tramite pec , poiché è lo stesso sistema tecnologico che consente al destinatario di riprodurre il numero necessario di copie dell’atto ricevuto. 3.2. D’altra parte, per quanto concerne la tradizionale notificazione degli atti cartacei, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall’atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916 in precedenza Sez. 2, n. 50976 del 17/09/2015, Petrarca, Rv. 265759 Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008, P.M. in proc. Petrisor, Rv. 240138 . Tale principio è stato costantemente affermato con la precisazione che, allorquando sia esplicitato od aliunde chiaramente desumibile che l’atto viene notificato al difensore sia nella sua veste tecnica sia nella veste di destinatario dell’atto in sostituzione dell’imputato, la notifica è pienamente valida pur se effettuata in unica copia, essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica e informato il difensore. 3.3 Ad avviso del Collegio deve farsi convinto richiamo all’indicato orientamento di legittimità che risulta viepiù condivisibile nel caso in cui la comunicazione o notificazione sia eseguita mediante la posta elettronica certificata. Infatti, salvo il caso in cui l’elezione di domicilio non sia conosciuta dal destinatario, questi, allorquando riceve l’atto in formato elettronico tramite pec , risulta a conoscenza della ridetta qualità in ragione del rapporto che intrattiene con il patrocinato sia esso di fiducia o d’ufficio , sicché deve ritenersi legittimamente eseguita la notificazione anche senza l’invio di più copie quanti sono i destinatari. In effetti, a differenza delle tradizionali modalità di comunicazione, la posta elettronica certificata assicura che il messaggio è stato recapitato direttamente al destinatario non è ipotizzabile, per le caratteristiche proprie dell’indirizzo elettronico, la consegna a famigliari, addetti alla ricezione, al portiere o a terzi , che viene individuato in maniera univoca mediante l’indirizzo elettronico esistente nei pubblici registri in associazione al suo codice fiscale, così eliminandosi in radice i rischi di smarrimento dell’atto, omonimia, temporanea assenza o trasferimento dello studio professionale. 4. Ciò premesso, è possibile esaminare la questione oggetto del giudizio. Il ricorso per cassazione è stato depositato nella Cancelleria del giudice a quo in data 28 settembre 2017, oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a , cod. proc. pen., tenuto presente che il provvedimento è stato notificato all’avv. Iannaccone - difensore e domiciliatario - a mezzo della posta elettronica certificata in data 27 luglio 2017, momento da cui decorre il termine di impugnazione a norma dell’art. 585, comma 2, lett. b , cod. proc. pen 5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000 , anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ammende.