Accolto il rinvio dell’udienza richiesto dall’avvocato per contestuali impedimenti professionali di «speciale complessità»

La Suprema Corte chiarisce che la richiesta di rinvio dell’udienza, presentata dal legale per contestuali impedimenti professionali, deve essere adeguatamente presa in esame dal Giudice d’Appello sia in relazione alla sua tempestività sia alla speciale complessità degli impedimenti stessi.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 11947/18, depositata il 15 marzo. Il caso. Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa nei confronti del proprio assistito dal Tribunale di Catania denunciando, tra i vari motivi di ricorso, l’omesso esame della richiesta di rinvio dell’udienza per contestuali impedimenti di natura professionale, nella quale veniva altresì rappresentata l’impossibilità di nominare sostituti. Richiesta di rinvio. Il Supremo Collegio riconosce che l’impedimento allegato dal ricorrente, correttamente documento e reso noto attraverso apposita richiesta di rinvio dell’udienza 3 giorni prima della data programmata per la stessa, non risulta che sia stata presa in esame dai Giudici di Appello, limitatisi a dare atto – nella valutazione della sentenza de qua – che l’ultima udienza faceva seguito a due rinvii disposti su analoghe istanze difensive . Ciò posto, la Suprema Corte non trova ragioni per escludere la richiesta di rinvio, né sembra potersi rilevare, avendo certamente questa Corte la possibilità di valutare l’eventuale, manifesta inaccoglibilità dell’istanza di rinvio, che la difesa venne meno a peculiari obblighi di allegazione o di tempestività , non potendosi ritenere palesemente tardiva la comunicazione, 3 giorni prima della data programmata per la trattazione di un processo di cui si chieda il rinvio, di un procedimento noto da poco più di 20 giorni, afferente un separato giudizio di speciale complessità . La Corte quindi annulla la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 novembre 2017 – 15 marzo 2018, n. 11947 Presidente Vessichelli – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il difensore di C.M. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suo assistito, in data 01/02/2011, dal Tribunale di Catania. La declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di bancarotta fraudolenta documentale, correlati alla gestione della Casa Viva s.n.c. di C.M. , dichiarata fallita nell’ottobre 2004. La difesa lamenta - violazione di legge processuale . In vista dell’udienza del 10/03/2016, il difensore del C. aveva presentato una richiesta di rinvio motivata da contestuali impedimenti di natura professionale essendo impegnato, lo stesso giorno ed anche dinanzi a giudici di altre sedi, nella difesa di più soggetti diversi, alcuni dei quali detenuti tale istanza, ove era stata anche rappresentata l’impossibilità di nominare colleghi in sostituzione, non risulta essere stata in alcun modo esaminata dalla Corte territoriale - vizi della motivazione della sentenza impugnata La ricostruzione dei giudici di merito, secondo cui l’imputato avrebbe gestito in via di fatto l’attività d’impresa esautorando la socia accomandataria A.C., non appare suffragata dalle risultanze istruttorie, che al contrario attestano la volontà della donna di continuare ad occuparsi dell’amministrazione né emergerebbero comunque, in capo al C., condotte indicative di una gestione stabile e continuativa - inosservanza ed erronea applicazione di legge penale La fattispecie ravvisabile in concreto, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto individuarsi nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice, non risultando in alcun modo che il ricorrente - descritto da alcuni testimoni come un mero addetto alle vendite, digiuno di competenze tecniche in campo amministrativo - agì al fine di recare pregiudizio ai creditori. Considerato in diritto Il ricorso, in relazione al primo motivo di doglianza che si rivela assorbente appare fondato. Dall’esame degli atti, cui questa Corte è chiamata a procedere in ragione del vizio formale dedotto, emerge che in effetti l’Avv. Abbascià instò il 07/03/2016 per il rinvio dell’udienza programmata tre giorni più tardi, segnalando di dover assistere in pari data un soggetto imputato dinanzi al Tribunale di Siracusa in quel processo, era in programma l’escussione dei testi della difesa , nonché altri - in vinculis - nell’ambito di un diverso giudizio da tenersi a Catania. Quest’ultima incombenza era documentata mediante la produzione del verbale di cui all’udienza precedente, tenutasi l’11/02/2016, e - con riferimento al presente processo - il legale aveva anche rappresentato di non trovarsi nella condizione di designare un sostituto, stante l’espresso divieto oppostogli dall’imputato. La richiesta, in effetti, non risulta presa in esame dai giudici di appello, limitatisi a dare atto - nella motivazione della sentenza de qua - che l’ultima udienza faceva seguito a due rinvii disposti su analoghe istanze difensive, e che lo stesso 10 marzo l’Avv. Abbascià era stato inutilmente atteso per oltre due ore dopo le 09 30 fissate nel decreto di citazione . Né sembra potersi rilevare, avendo certamente questa Corte la possibilità di valutare l’eventuale, manifesta inaccoglibilità dell’istanza di rinvio, che la difesa venne meno a peculiari obblighi di allegazione o di tempestività da un lato, l’impossibilità di nominare un sostituto ragionevolmente implicita per giudizi a carico di detenuti, tanto più che il separato processo in programma a Catania si palesava giocoforza complesso, riguardando molteplici imputati era stata qui dedotta ed illustrata dall’altro, non può ritenersi palesemente tardiva la comunicazione, tre giorni prima della data programmata per la trattazione di un processo di cui si chieda il rinvio, di un impedimento noto da poco più di venti giorni, afferente un separato giudizio di speciale complessità. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.