Il giudice del rinvio si attenga alla regola iuris sancita dalla Cassazione, ma anche ai presupposti logico-giuridici

Laddove intervenga un annullamento con rinvio della sentenza impugnata per violazione di norme giuridiche, la sentenza di legittimità vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto.

Questo in sintesi il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11641/18, depositata il 14 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Bologna confermava la condanna di primo grado dell’imputato per una serie di reati in materia di stupefacenti. Il difensore di fiducia ricorre in Cassazione con un unico motivo che deduce l’incompetenza per territorio del Tribunale. L’eccezione era peraltro già stata sollevata dinanzi al GUP in sede di rito abbreviato, decisione ribaltata da una precedente sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato la pronuncia di primo grado ritenendo che sussistessero le condizioni per riproporre la questione della competenza nel giudizio abbreviato sulla base di un mutamento sopravvenuto nella giurisprudenza di legittimità. La sentenza ora impugnata, pronunciata dalla Corte d’Appello nel giudizio di rinvio, rigettava nuovamente l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale. Giudizio in sede di rinvio. Il mutamento interpretativo che la Corte di legittimità aveva riscontrato in sede di annullamento della pronuncia impugnata è riferito alla sentenza SS.UU. n. 27996/12 sulla proponibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio in limine al giudizio abbreviato se già proposta e rigetta in udienza preliminare. Il giudice del rinvio avrebbe dunque dovuto procedere ad applicare tale principio senza procedere alla valutazione dei presupposti logico-processuali e fattuali dello stesso. Sancisce infatti la Suprema Corte che laddove intervenga un annullamento con rinvio della sentenza impugnata per violazione di norme giuridiche, la sentenza di legittimità vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto. Il giudice deve dunque uniformarsi alla regola iuris enunciata ma anche alle premesso logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già ricompresi nelle premesse della decisione, senza estendere la propria valutazione a questioni non esaminate nel giudizio di cassazione che formano oggetto di giudicato implicito interno, in quanto il riesame di tali questioni da parte del giudice del rinvio avrebbe l’effetto di porre nel nulla o limitare gli effetti del principio affermato in violazione del principio di intangibilità della sentenza. In conclusione, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 febbraio – 14 marzo 2018, n. 11641 Presidente Paoloni – Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 17 marzo 2017 ha confermato quella resa dal Tribunale di Forlì, all’esito di giudizio abbreviato, con cui l’imputato, R.E. , era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato sostanza stupefacente che successivamente cedeva, in una pluralità di episodi, per almeno 1371 dosi, pari a complessivi grammi 342,75 di sostanza del tipo eroina, nonché un imprecisato quantitativo di metadone. 2. Nell’interesse dell’imputato ricorre per cassazione il difensore di fiducia che, con unico articolato motivo, denuncia l’inosservanza della legge penale e degli artt. 6 e 7 C.e.d.u. in punto di eccepita incompetenza per territorio del giudice di primo grado e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto all’interpretazione giurisprudenziale delle norme processuali vigenti al momento in cui era stato celebrato il giudizio abbreviato, in tema di eccezione di incompetenza. 2.1. Dinanzi al G.u.p. di Forlì la difesa aveva eccepito l’incompetenza per territorio per essere sul reato di cessione ed acquisto di sostanze stupefacenti, commesso dal R. nel Comune di , competente il Tribunale di Ravenna. Siffatta deduzione era stata rigettata dalla Corte di appello, con conferma della decisione adottata sul punto dal primo giudice, sul rilievo che la scelta del rito abbreviato avesse precluso ogni eccezione sul punto. Su ricorso dell’imputato la Corte di cassazione, investita della pregiudiziale questione, con sentenza n. 4112 del 2013 annullava la pronuncia di secondo grado rilevando che, in forza della sentenza a sezioni unite Forcelli, n. 27996 del 29 marzo 2012, nel caso in esame la questione della incompetenza per territorio era stata prospettata nell’udienza preliminare dall’imputato e che, per l’intervenuto rigetto da parte del G.u.p., sussistevano le condizioni per riproporre la questione nel giudizio abbreviato . Nel giudizio di rinvio la Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il motivo sollevato dal R. sul rilievo che egli aveva si sollevato eccezione di incompetenza in sede di udienza preliminare, ma non l’aveva riproposta in limine al giudizio abbreviato. Denuncia sul punto il ricorrente l’illegittimità della sentenza del giudice del rinvio nella dedotta ritualità e tempestività dell’eccezione sollevata in ragione delle norme processuali e dell’interpretazione giurisprudenziale delle prime offerta dalla consolidata giurisprudenza, all’epoca in cui si era svolto il giudizio di primo grado. La difesa dell’imputato non avrebbe potuto prevedere all’epoca in cui aveva sollevato l’eccezione dinanzi al primo giudice il mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale che si sarebbe registrato con la sentenza a sezioni unite Forcelli sulla specifica questione della riproponibilità dell’eccezione di incompetenza nel giudizio abbreviato, in applicazione di principio innovativo. La Corte di appello di Bologna, con il rigetto della relativa eccezione pregiudiziale, avrebbe violato gli artt. 6 par. 3 lett. b e 7 della Cedu e leso il diritto dell’imputato ad un processo equo inteso come diritto ad evitare conseguenze più sfavorevoli in ragione dell’interpretazione di una norma, conseguenza ragionevolmente non prevedibile al momento in cui si sarebbe dovuta esercitare una facoltà processuale Corte Edu, Iordanov c./Bulgaria in ragione di un principio di irretroattività della legge sancito dall’art. 7 che avrebbe dovuto ricomprendere, secondo allargata interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, non solo l’atto di produzione legislativa, ma anche quello di derivazione giurisprudenziale S U 21 gennaio 2010 n. 18288 . 2.2. È stata depositata certificazione rilasciata dal Ser.t di Faenza relativa al programma terapeutico intrapreso dall’imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le ragioni di seguito indicate. 2. Con la sentenza di annullamento del 7 dicembre 2012, la Corte di cassazione, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite Forcelli sulla proponibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio in limine al giudizio abbreviato, ove già proposta e rigettata in sede di udienza preliminare, rilevato che la questione era stata prospettata dall’imputato R. nell’udienza preliminare ed era stata rigettata con ordinanza del 17 novembre 2004, ha ritenuto che sussistevano le condizioni per riproporre la questione nel giudizio abbreviato e su detta premessa ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. Questa Corte ha quindi ritenuto l’applicabilità del principio sancito dalla sentenza Forcelli all’imputato R. nella premessa valutazione della posizione dal medesimo rivestita all’esito dei giudizi già svolti. 3. La Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, non era quindi chiamata per il principio affermato in sede di annullamento, e per i presupposti logico-processuali e fattuali nello stesso ricompresi, a svolgere un nuovo accertamento in fatto sul punto, vagliando la posizione processuale del R. al fine di verificare se la stessa rispettasse o meno la sequenza processuale scandita dalla Sezioni Unite Forcelli per l’imputato giudicato all’esito di giudizio abbreviato, instaurato in udienza preliminare. L’indicato accertamento, ponendosi in contrasto con il principio affermato nel giudizio rescindente dalla Corte di legittimità e con i suoi presupposti passaggi logico-processuali, si è tradotto nella violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e nella conseguente nullità dell’impugnata sentenza. 4. Va quindi affermato il seguente principio di diritto Ove intervenga un annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la sentenza della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto il giudice del rinvio che è pertanto chiamato non solo ad uniformarsi alla regula iuris enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, anche se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame di siffatte questioni da parte del giudice del rinvio verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti del principio affermato, in violazione del principio di intangibilità della sentenza . 5. La sentenza impugna va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che nella celebrazione del giudizio si atterrà all’enunciato principio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.