L’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento può essere comunicata a mezzo fax

La giurisprudenza ammette pacificamente l’inoltro a mezzo telefax dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, a condizione che la comunicazione sia stata effettuata al numero di fax della cancelleria del giudice procedente e non ad un qualsiasi numero di fax dell’ufficio giudiziario.

Con la sentenza n. 10793/18, depositata il 12 marzo, la Corte di Cassazione decide in merito all’impugnazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha rideterminato la durata della pena della reclusione comminata ai due coimputati in relazione ad alcuni reati in materia di edilizia, confermando l’ordine di demolizione. Con il ricorso presentato dagli imputati viene sollevata la lesione del diritto di difesa non essendo stata presa in considerazione dai giudici di merito la certificazione medita inviata a mezzo fax e attestante l’impossibilità di una dei due imputati a partecipare all’udienza, comunicazione sulla base della quale il difensore non si era poi presentato. Comunicazione dell’istanza. I Giudici di legittimità, ripercorrendo le risultanze istruttorie, rilevano come la giurisprudenza ammetta ormai pacificamente l’inoltro a mezzo telefax dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, con conseguente nullità dell’eventuale sentenza pronunciata dal giudice laddove questo non si sia pronunciato sull’istanza, a condizione che la comunicazione sia stata effettuata al numero di fax della cancelleria del giudice procedente e non ad un qualsiasi numero di fax dell’ufficio giudiziario. Inoltre, prosegue il Collegio, l’invio a mezzo fax dell’istanza in parole non comporta per la parte l’onere di accertarsi del regolare arrivo della comunicazione e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. È infatti sufficiente che quest’ultimo sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente l’esistenza dell’istanza. In conclusione, ravvisando una manifesta violazione processuale nel mancato esame dell’istanza da parte del giudice, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 febbraio – 12 marzo 2018, n. 10793 Presidente Sarno – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 febbraio 2017 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del 14 maggio 2015 del Tribunale di Salerno, ha infine rideterminato in mesi dieci di reclusione, confermando altresì l’ordine di demolizione, la pena infine complessivamente inflitta a D.F.R. e S.R. , entrambi recidivi reiterati specifici, per i reati previsti dagli artt. 81 capoverso, 110 e 734 cod. pen. e 181, comma 1-bis d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dagli artt. 61 n. 2, 110 e 349 cod. pen., con l’aggravante della custodia giudiziaria per la D.F. . 2. Avverso la predetta decisione gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo é stata lamentata la violazione del diritto di difesa, in quanto non era stata presa in considerazione la certificazione medica che, inviata a mezzo fax, attestava l’impossibilità della D.F. a presenziare al dibattimento all’udienza del 27 febbraio 2017, mentre il difensore fiduciario non si era colà presentato proprio a seguito della precedente comunicazione, che appunto dava conto dell’impedimento dell’imputata a comparire. In via subordinata era invece allegata manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della prescrizione anche per gli ulteriori capi d’imputazione per i quali era intervenuta invece condanna. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 4.1. La difesa di parte ricorrente ha prodotto copia dell’istanza, datata 23 febbraio 2017, con la quale - nella,premessa che la signora D.F.R. , imputata nel procedimento penale rga 1779/2015 con udienza già fissata per il giorno 22.02.2017 innanzi l’On.le Corte di Appello , come si evince dall’alligata certificazione medica resa dal dott. S.V. non può assolutamente presenziare al dibattimento a causa delle sue condizioni fisiche di cui al certificato richiamato - la stessa difesa tecnica chiedeva rinviarsi processo stante l’assoluto impedimento della sig.ra D.F. a presenziare l’udienza . L’istanza, sottoscritta invero dall’avvocato Alberto Ariostino, risulta trasmessa via fax unitamente alla documentazione medica, con la quale il medico dott. S. raccomandava all’odierna ricorrente in data 22 febbraio 2017 ulteriori giorni 20 di assoluto riposo e cure mediche , in quanto affetta da postumi di trauma del ginocchio di dx con deficit articolare ed impossibilità al carico deambulativo . Il numero di fax del destinatario, cui l’istanza risulta inoltrata il 23 febbraio alle ore 16.39 con esito OK, è lo omissis , corrispondente al numero della Cancelleria del dibattimento penale della Corte salernitana. Non possono residuare dubbi, stante anche il preciso dovere imposto in proposito al difensore, circa la corrispondenza al vero dell’attività processuale siccome descritta nel ricorso. 4.2. Ciò posto, va altresì osservato che già in occasione di precedenti udienze l’odierna ricorrente aveva presentato analoga documentazione medica, peraltro direttamente all’udienza, e che la Corte territoriale aveva sempre acceduto al rinvio dell’incombente processuale. 4.3. In specie, l’udienza era stata fissata per il 27 febbraio 2017, e non per il 22 febbraio come erroneamente indicato nell’istanza, laddove comunque era correttamente indicato il numero di ruolo del procedimento. 4.4. Alcun provvedimento risulta essere stato assunto, tant’è che all’udienza era stata infine pronunciata la sentenza oggetto del presente ricorso, nei confronti anche del coimputato, parimenti ricorrente, S.R. . 5. Richiamate siffatte premesse in fatto, la Corte rileva che nell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta al riguardo è stato infine osservato che l’inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e determina la nullità della sentenza successivamente pronunciata ove il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell’ufficio giudiziario Sez. 3, n. 37859 del 18/06/2015, Masenelli, Rv. 265162 Sez. 5, n. 535 del 24/10/2016, dep. 2017, Asmarandei, Rv. 268943 . Con l’ulteriore precisazione che l’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza dell’istanza Sez. 5, n. 535 del 24/10/2016, dep. 2017, Asmarandei, Rv. 268942 . 5.1. In specie, il numero di fax corrisponde proprio all’ufficio del dibattimento penale della Corte salernitana omissis , mentre in ogni caso l’istanza risulta essere stata tempestivamente proposta quattro giorni prima dell’udienza. Non può infatti rilevare in proposito l’errata indicazione ivi contenuta della data del 22 febbraio, in sé addirittura anteriore rispetto alla formulazione della richiesta di rinvio del processo, atteso che comunque il numero di ruolo era esattamente riportato. Sì che in ogni caso sarebbe stato possibile un agevole rintraccio dell’incartamento processuale. 5.2. Nonostante ciò, e nonostante il positivo rapporto di trasmissione del fax, non risulta essere stato adottato alcun provvedimento. 5.3. Dall’esame degli atti, quindi, risulta solamente che l’istanza di rinvio del processo non è stata esaminata, tant’è che all’udienza, nell’assenza tra l’altro del difensore fiduciario, è stata pronunciata la sentenza. 6. Va da sé che, nella situazione data ed in ragione della manifesta violazione processuale, non può che essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio del giudizio alla Corte di Appello di Napoli. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata alla Corte di Appello di Napoli.