Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest: per la condanna è sufficiente l’atteggiamento elusivo del conducente

Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici è integrato non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test ma anche laddove il conducente, pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento, attui una condotta ripetutamente elusiva” del metodo di misurazione del tasso alcolemico.

Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10555, depositata in cancelleria l’8 marzo 2018. Rifiuto dell’alcoltest. Nel caso di specie, un cittadino di origine extracomunitaria è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici art. 186, comma 7, del codice della strada . In dettaglio, secondo l’accusa il conducente avrebbe dolosamente eluso il test, eccependo - a più riprese - il cattivo funzionamento delle apparecchiature all’uopo utilizzate dalle forze dell’ordine. Accompagnato presso altra pattuglia della zona per ripetere l’accertamento, avrebbe reiterato la sua opposizione a subire il controllo. La difesa si è opposta alla tesi accusatoria evidenziando come, a seguito del primo controllo, le forze dell’ordine avrebbero illegittimamente accompagnato l’imputato presso altra pattuglia anziché - come previsto dall’art. 186, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 - presso il più vicino ufficio o comando . Tale imposizione - sempre nell’opinione della difesa - avrebbe determinato una violazione della libertà personale dell’imputato, in aperta violazione dell’art. 13, Cost Atteggiamento elusivo del conducente e rifiuto ingiustificato. In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale ha affermato la responsabilità penale dell’imputato per l’effetto condannando alla pena di giustizia. Tanto ha confermato - previa riduzione della pena - la Corte territoriale, adita in sede di appello. Per entrambi i Giudici di merito, infatti, non vi erano dubbi sull’atteggiamento affatto collaborativo dell’imputato né poteva assumersi illegittima la scelta, operata dalle forze dell’ordine, di accompagnare il conducente presso altra pattuglia della zona anziché presso l’ufficio/comando più vicino. La vicenda è dunque finita all’attenzione della Suprema Corte. In occasione del giudizio di legittimità, la difesa ha insistito per l’annullamento della condanna inflitta dai giudici di merito, sostanzialmente reiterando gli argomenti difensivi sopra sintetizzati. L’accompagnamento non è misura restrittiva della libertà personale. Gli Ermellini, dopo aver richiamato alcuni importanti arresti giurisprudenziali anche della Corte Costituzionale hanno parimenti confermato il verdetto impugnato, precisando i poteri che la polizia stradale può esercitare nel corso degli accertamenti sul tasso alcolemico dei conducenti. Segnatamente, nella sentenza in epigrafe i giudici romani hanno radicalmente escluso l’asserita lesione della libertà personale del conducente che sia richiesto di seguire le forze dell’ordine per gli opportuni controlli di secondo grado presso il comando. In merito, si osserva come sia la Corte Costituzionale sent. n. 194/1996 e - più recentemente - il Ministero dell’Interno circolare 300/A/42175/109/42 del 29 dicembre 2005 abbiano escluso che l’accompagnamento possa ritenersi misura coercitiva, dal momento che la persona non è accompagnata” in modo coattivo. L’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando di polizia - spiega la Corte - va qualificato come dovere di collaborazione, passibile di sanzione penale in caso di rifiuto, al pari di quanto avviene per svariate ulteriori fattispecie nelle quali è repressa la semplice disobbedienza” a tal proposito, si richiamano, inter alia, le ipotesi disciplinate all’art. 650, c.p. e all’art. 173, cod. militare di pace . L’esclusione di qualsivoglia natura coercitiva dell’accompagnamento implica, quale diretta conseguenza, l’irrilevanza circa l’esatto luogo nel quale il conducente è accompagnato per l’esecuzione del test rafforzato” i.e. altra pattuglia ovvero ufficio/comando di polizia più vicino . Rifiuto o elusione dell’alcoltest. In definitiva, secondo la Corte, il reato in esame deve assumersi integrato non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità di sottoporsi al test ma anche quando, come nel caso esaminato, il conducente – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva” del metodo di misurazione del tasso alcolemico.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 febbraio – 8 marzo 2018, n. 10555 Presidente Di Salvo – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. In data 28 marzo 2017, la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato riconoscendo all’imputato i doppi benefici di legge la sentenza con la quale E.O.E. era stato condannato dal Tribunale di Forlì alla pena di giustizia in relazione al reato p. e p. dall’art. 186, comma 7, Cod. Strada rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici , accertato in omissis . Nel confermare l’affermazione di penale responsabilità del prevenuto, la Corte felsinea ha precisato che la richiesta degli operanti, rivolta all’E. , di seguirli al comando di polizia per eseguire la rilevazione etilometrica non era illegittima, atteso il tenore letterale dell’art. 186, comma 4, Cod. Strada e la breve distanza fra il luogo del controllo e l’ufficio di polizia. La Corte di merito ha poi respinto le censure mosse dall’appellante in ordine al presunto malfunzionamento dell’apparecchio utilizzato desumibile, secondo la prospettazione difensiva, dai vani tentativi di espirare nell’apparecchio posti in essere dall’E. , escludendo la configurabilità di tale accidentale difetto. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l’E. , per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso è affidato a quattro motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo l’esponente lamenta violazione di legge in riferimento all’accompagnamento del prevenuto presso l’ufficio o comando di polizia accompagnamento che, sostiene l’esponente, non è consentito, se non in via derogatoria, dalla disposizione di riferimento l’art. 186, comma 4, Cod. Strada ed inoltre, quand’anche l’accompagnamento fosse consentito, dovrebbe trattarsi dell’ufficio o del comando più vicino , e giammai - come invece accaduto nel caso di specie - di un’altra pattuglia operante sulla strada. 2.2. Con il secondo motivo l’esponente censura vizio di motivazione in ordine all’assunto secondo il quale la stazione dei Carabinieri più vicina al luogo del controllo sarebbe stata quella di Cesenatico che distava 13 chilometri, per un percorso complessivo di 26 chilometri tra andata e ritorno , laddove risultava comprovato che la stazione dei Carabinieri più vicina si trovava nello stesso abitato di omissis . Censura inoltre l’esponente il fatto che la Corte di merito abbia posto l’accento sulla non opposizione dell’imputato all’accompagnamento a Cesenatico, a fronte dell’illegittimità di tale accompagnamento, atteso che la misurazione doveva avvenire solo sul posto. 2.3. Con il terzo motivo l’esponente denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva a fronte della contraddittorietà dei testi operanti escussi in ordine alla ricostruzione delle circostanze di fatto - ivi compresa la manifestazione di dissenso da parte dell’imputato - doveva essere sentito il brigadiere N. , appartenente alla pattuglia operante a Cesenatico, presso la quale il prevenuto era stato condotto per l’esecuzione dell’esame, alla cui presenza l’imputato avrebbe manifestato il rifiuto. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, a fronte dell’incensuratezza dell’imputato e della prognosi di non recidivanza che ha indotto la Corte di merito a concedere al medesimo la sospensione condizionale della pena. Quanto all’atteggiamento del prevenuto dopo i fatti, definito calunnioso, la Corte distrettuale trascura di considerare la contraddittorietà delle testimonianze degli operanti, a fronte della quale l’E. non ha fatto altro che fornire la propria versione dei fatti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato in tutte le argomentazioni poste a base dei quattro motivi di doglianza. 1.1. Va innanzitutto sgombrato il campo da quella che risulta essere la lagnanza principale, riferita alla pretesa illegittimità dell’accompagnamento del prevenuto presso altro ufficio o comando di polizia per l’esecuzione dell’alcoltest. Il ricorrente fa riferimento al caso in cui gli accertamenti di cui al comma 4 dell’art. 186 Cod. Strada vengano eseguiti dalla Polizia giudiziaria accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando , secondo quanto espressamente previsto dalla norma. La questione, tutt’altro che nuova, attiene alla compatibilità di tale previsione con i profili connessi alla libertà personale del soggetto cui l’accertamento si rivolge e, dunque, con l’art. 13 Cost. . Orbene, è pacifico che, nel caso di accompagnamento del conducente per l’effettuazione degli accertamenti di cui all’art. 186 comma 4, non si possa parlare in alcun modo di misura restrittiva della libertà personale, né di obbligo coercibile ed è altrettanto pacifico che il rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi agli accertamenti de quibus integra il reato di cui all’art. 186 comma 7. 1.2. Al riguardo, la Corte Costituzionale si è da tempo espressa nei termini suddetti, in particolare con la sentenza 194 del 15 maggio 1996 la pronunzia riferita all’ipotesi di cui all’art. 187 Cod. Strada, ma che enuncia principi valevoli anche nel caso dell’accompagnamento di cui all’art. 186 comma 4 esclude la sussistenza dei denunciati vizi di costituzionalità nella previsione della facoltà degli agenti di polizia di accompagnare il conducente in quel caso per il prelievo di campioni di liquidi biologici, presso idonee strutture , alla stregua dell’art. 13 Cost., escludendo al riguardo che la libertà personale del conducente possa dirsi violata. Osserva la Consulta che egli non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell’agente. Vero è infatti che - a tutela della effettività dell’attività di polizia - codesto rifiuto è poi costruito dal comma 8 dell’art. 187 come un autonomo titolo di reato. Ma, a parte il fatto che quest’ultima norma non è stata denunciata, il giudice deve riscontrare la ragionevolezza del motivo che ha indotto l’agente a disporre l’accompagnamento. Ed è proprio la previsione legislativa di tale ragionevolezza a scongiurare i rischi di abuso paventati dal rimettente, consentendo che a posteriori si compia una verifica giudiziale dei fatti e della attendibilità delle ragioni del convincimento dell’agente, in relazione al bene protetto della sicurezza della circolazione ed alle correlate finalità di prevenzione . In forza di tali premesse, sicuramente valide anche per l’accompagnamento del conducente previsto dal comma 4 dell’art. 186, la Consulta esclude il contrasto di tale adempimento con l’art. 13 della Costituzione. Coerentemente con tale impostazione, il Ministero dell’Interno, con circolare N. 300/A/1/42175/109/42 del 29 dicembre 2005, ha escluso che l’accompagnamento possa qualificarsi come misura restrittiva della libertà personale, poiché non è previsto che l’accompagnamento della persona avvenga in modo coattivo. 1.3. In linea con le suestese considerazioni, l’accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando di polizia dev’essere qualificato come dovere di collaborazione, soggetto a sanzione penale in caso di rifiuto al pari di quanto avviene in numerose altre ipotesi di reati di c.d. disobbedienza si pensi all’art. 650 cod.pen., o all’art. 173 del codice militare di pace, o al previgente testo dell’art. 14, comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998, ecc. . Al riguardo, non deve trarre in inganno il fatto che la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736, citata sia nel ricorso che nella sentenza impugnata abbia escluso la configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti laddove il conducente si opponga all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando con riferimento agli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dell’art. 186 i c.d. precursori , che come noto sono cosa ben diversa dagli accertamenti etilometrici con valore probatorio di cui al successivo comma 4 , non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo nella specie il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta chilometri dal luogo del controllo tale principio, infatti, non vale per l’ipotesi di rifiuto dell’accompagnamento per sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 4 dell’art. 186, in relazione al quale la tipicità è assicurata proprio dal raccordo tra il comma 4 e il comma 7 dell’art. 186. 2. Da tutto quanto precede discende la radicale irrilevanza di tutte le molteplici questioni proposte dal ricorrente nei primi tre motivi di ricorso, correlate alla pretesa e, come si è visto, del tutto insussistente illegittimità dell’accompagnamento del prevenuto presso altro ufficio o comando per l’esecuzione dell’alcoltest né a conclusioni diverse può pervenirsi laddove l’accompagnamento, in luogo di un ufficio o comando di polizia, venga eseguito presso altra pattuglia munita di etilometro, valendo anche in questo caso le medesime ragioni e le stesse finalità dell’accompagnamento. Ciò che conta, in relazione alla ricostruzione dei fatti ricavabile dall’incarto disponibile, è che il reato di cui all’art. 186, comma 7, Cod. Strada è ravvisabile non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando come nel caso che ne occupa il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico ex multis vds. Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Avondo, Rv. 262162 . All’evidenza, quanto fin qui osservato priva di qualsivoglia rilevanza le questioni, addotte dall’esponente, in ordine alla pretesa contraddittorietà dei testi operanti e alla decisività della prova testimoniale di cui si lamenta la mancata assunzione. 3. Resta da dire del quarto motivo di lagnanza, attinente al diniego delle attenuanti generiche motivo a sua volta manifestamente infondato. Sarebbe al riguardo sufficiente osservare che, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato da ultimo vds. Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 . Nella specie, peraltro, vi è anche un’espressa valutazione negativa della condotta dell’imputato, nella quale la Corte di merito ha ravvisato intenti calunniosi nei confronti dei due operanti al riguardo, non valgono a contrario le considerazioni del ricorrente circa le pretese e, per quanto si è detto, comunque irrilevanti contraddizioni tra le dichiarazioni dei testi A. e S. , di cui l’odierno ricorrente aveva ipotizzato addirittura la falsità in questa sede di legittimità è sufficiente osservare, in proposito, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 . 4. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso priva di rilevanza il decorso del termine di prescrizione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , il ricorrente va altresì condannato a versare la somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.