La motivazione della sentenza di non luogo a procedere non può essere redatta mediante il puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali

La motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art. 29 d.P.R. n. 448/1988 Codice del processo penale minorile non può essere redatta attraverso il rinvio puro e semplice alle relazioni dei servizi sociali qualora una parte contesti il giudizio positivo, in queste espresso, circa l’andamento e il risultato della messa in prova.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 10481/18, depositata l’8 marzo. Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Taranto dichiarava con sentenza di non doversi procedere nei confronti di alcuni minorenni per essersi i reati, a questi addebitati, estinti per esito positivo della messa alla prova. Avverso la sentenza del Tribunale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto ricorre per cassazione denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata. Motivazione della sentenza e messa in prova. Il Supremo Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 29 d.P.R. n. 448/1988 Codice del processo penale minorile , la motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve dar conto del giudizio positivo sull’andamento nonché del risultato della messa in prova. Ora, sebbene un consolidato principio della Suprema Corte non consenta la contestazione in sede di legittimità del difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità o alla prognosi effettuata ma, parallelamente, preveda la possibilità che il giudizio positivo possa anche essere espresso in forma estremamente sintetica, mediante il rinvio alle relazioni del servizio sociale , i Giudici di legittimità sottolineano che quando il contenuto di tali relazioni e la loro attitudine a fondare un giudizio positivo sia espressamente e documentalmente contestato, in sede di discussione, dalle parti o anche da un asola di esse nel caso di specie il pubblico ministero , la motivazione redatta mediante il rinvio puro e semplice a tali atti impedisce, anche al giudice dell’impugnazione, di comprendere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice e di sindacare le ragioni della decisione assunta . Il principio sulla motivazione della sentenza e rinvio ai servizi sociali. Dunque, la Suprema Corte, preso atto della motivata contestazione posta in essere dal PM relativamente alle relazioni dei servizi sociali volte a fondare il giudizio positivo sulla messa in prova, nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio, fissa il seguente principio di diritto La motivazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 29 d.P.R. n. 448/1988 non può essere redatta mediante il puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali se una delle parti ne contesti l’attitudine a fondare un positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova. La parte che eccepisce il vizio di mancanza di motivazione è a sua volta tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso, a illustrare in modo non generico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, onde consentirne una delibazione di manifesta fondatezza e/o rilevanza, e a documentare la loro formale proposizione al giudice del provvedimento impugnato .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 ottobre 2017 – 8 marzo 2018, n. 10481 Presidente Rosi – Relatore Aceto Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.P. e R.R. per i reati loro ascritti artt. 110, 609 octies, 605, 582, 585, cod. pen. per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova. 1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 27, lett. d, d.lgs. n. 272 del 1989 e vizio di mancanza di motivazione. 2. Il ricorso è fondato. 3. Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio dell’udienza depositata il 09/10/2017 dal difensore di fiducia del Ressa che eccepisce l’omessa notificazione del ricorso del pubblico ministero in violazione dell’art. 584 cod. proc. pen. 3.1. La notificazione dell’atto di impugnazione consente alla parte non impugnante di proporre appello incidentale art. 595, comma 1, cod. proc. pen. . Poiché il ricorso per cassazione incidentale non è previsto per legge, il vizio eccepito non ha alcuna rilevanza nel caso di specie in senso conforme, Sez. 3, n. 15752 del 18/02/2016, Biancardi, Rv. 266834, secondo cui l’omessa notifica alla parte privata del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., non produce alcun effetto processualmente rilevante e nemmeno alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che nei confronti di tale sentenza non è consentito l’appello in via principale né alcuna impugnazione incidentale, e il diritto alla piena conoscenza degli atti processuali è comunque assicurato dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza . 4. È assorbente l’eccezione di mancanza di motivazione del provvedimento impugnato che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati viste le relazioni del Servizio Sociale cui i predetti erano stati affidati che attestano l’esito positivo della prova effettuata . 4.1. La motivazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988 deve dare conto del positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno cfr. sul punto, Sez. 4, n. 23355 del 12/04/2013, Rv. 255521 che ha affermato il principio per il quale la sentenza con cui il GUP pronunci nei confronti del minore, sentenza di non luogo a procedere perché estinti i reati per esito positivo della messa in prova, non può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per l’esperimento della messa alla prova e che, pertanto, possono costituire oggetto di censura in sede di impugnazione della relativa ordinanza di sospensione. La motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988, concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno, ed è detto giudizio che può costituire oggetto di specifica censura . 4.2.Tale giudizio può anche essere espresso in forma estremamente sintetica, mediante il rinvio alle relazioni del servizio sociale Sez. 4, n. 23355 del 2013, cit., ritiene comunque auspicabile una maggiore specificazione della motivazione, magari operata attraverso il rinvio consapevole ai singoli aggiornamenti orali e scritti resi nel corso dell’esperimento dal Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale per i Minorenni, di concerto con i servizi locali incaricati di prestare collaborazione . Ma quando il contenuto di tali relazioni e la loro attitudine a fondare un giudizio positivo sia espressamente e documentalmente contestato, in sede di discussione, dalle parti o anche da una sola di esse nel caso di specie dal pubblico ministero , la motivazione redatta mediante il rinvio puro e semplice a tali atti impedisce, anche al giudice dell’impugnazione, di comprendere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice e di sindacare le ragioni della decisione assunta. 4.3.Nel caso di specie, il pubblico ministero, assolvendo all’onere di specificità del ricorso, dimostra di aver contestato, in sede di discussione, l’attitudine delle relazioni dei servizi sociali a fondare un giudizio positivo in ordine al risultato della messa alla prova ed illustra ampiamente le ragioni, non manifestamente infondate e irrilevanti, del proprio dissenso rispetto alla sentenza impugnata. 4.4.In conclusione, può essere pronunciato il seguente principio di diritto la motivazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988 non può essere redatta mediante il puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali se una delle parti ne contesti l’attitudine a fondare un positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova. La parte che eccepisce il vizio di mancanza di motivazione è a sua volta tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso, a illustrare in modo non generico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, onde consentirne una delibazione di manifesta fondatezza e/o rilevanza, e a documentare la loro formale proposizione al giudice del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Taranto per nuovo esame.