L’adesione della parte civile alle richieste del PM equivale a revoca tacita della costituzione in giudizio

Costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione, nel giudizio di primo grado, di conclusioni orali consistenti nella richiesta di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero”, senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9936/18, depositata il 5 marzo. Il caso. Il giudice di merito, sia in prime cure che in seconde, riteneva l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 612 Minaccia e 582 c.p. Lesioni personali , condannandolo al risarcimento del danno alla parte civile, da liquidarsi in separata sede. L’imputato ricorre in Cassazione tramite il proprio difensore di fiducia deducendo, con un’unica doglianza, l’erronea esclusione della revoca tacita della costituzione di parte civile, come già prospettato in appello, posto che la parte civile, nel processo di primo grado, non aveva depositato le proprie conclusioni per iscritto, ma neppure aveva provveduto ad una precisazione orale. La posizione della parte civile. Il ricorso si rivela fondato. Il ricorrente evidenzia correttamente come la parte civile, associandosi alle richieste del PM, abbia poi omesso le proprie conclusioni in ordine al petitum risarcitorio. Le funzioni e le finalità cui mira la pubblica accusa sono infatti intrinsecamente diverse rispetto a quelle della parte civile che deve articolare le proprie richieste in rapporto allo scopo a cui mira la sua costituzione nel processo penale, ovvero vedere riconosciuta la responsabilità civile dell’imputato per il danno cagionato con la condotta penalmente rilevante. La parte civile ha dunque l’onere di allegare tutti gli elementi conoscitivi necessari per il giudice penale ai fini di tale ulteriore accertamento. La revoca della costituzione di parte civile. Dal combinato disposto degli artt. 82, comma 2 e 523, comma 2, c.p.p., discendo che la costituzione di parte civile si intende revocata laddove quest’ultima, in sede di discussione, non presenti conclusioni scritte comprensive sia della richiesta di risarcimento che del suo ammontare. La giurisprudenza ha poi precisato che la revoca tacita della costituzione di parte civile è un negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il potere-dovere di pronunciarsi in merito. Tale istituto giuridico si configura nel caso in cui la parte civile non abbia precisato in alcun modo le sue conclusioni nella fase di discussione, neppure richiamando le conclusioni presentate nell’atto di costituzione. In altre parole, precisa la S.C., va ribadito che costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione, nel giudizio di primo grado, di conclusioni orali consistenti nella richiesta di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero”, senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate . Per questi motivi, la Corte, accogliendo il ricorso, annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, ritenendo come tacitamente revocata la costituzione di parte civile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 novembre 2017 – 5 marzo 2018, n. 9936 Presidente Bruno – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 28 novembre 2016, di conferma di quella emessa dal Tribunale di Palermo, in data 28 gennaio 2015, che aveva riconosciuto S.F.P. responsabile dei reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen. e 4 l. 110 del 1975, infliggendogli la pena ritenuta di giustizia e condannandolo al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile B.C. , da liquidarsi in separata sede, ricorre l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. V. L.R 2. Articola, per l’effetto, un unico motivo di impugnazione, deducendo il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 82 e 523 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che fosse intervenuta, in esito al giudizio di primo grado, la revoca tacita della costituzione di parte civile, come prospettato con specifica ragione di gravame, con la quale era stato evidenziato che la parte civile stessa, nel processo di primo grado, non solo non aveva depositato le proprie conclusioni per iscritto, ma che neppure oralmente le aveva precisate. In effetti dal verbale di udienza del 28 gennaio 2015, svoltasi dinanzi al Tribunale monocratico di Palermo, risultava che la difesa della parte civile si era limitata ad associarsi alle richieste del Pubblico Ministero”, senza né verbalizzare le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese, né richiamarsi alle conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Correttamente la difesa dell’imputato ha evidenziato come, con l’associarsi alle richieste del Pubblico Ministero, la difesa della parte civile non avesse concluso in ordine al petitum risarcitorio, posto che diverse sono le funzioni e le finalità cui mira la parte pubblica con la propria requisitoria e quelle che persegue la parte civile rassegnando le proprie conclusioni. Il Pubblico Ministero, infatti, tende a conseguire le finalità cui è orientato l’esercizio dell’azione penale, vale a dire l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato con l’irrogazione di una pena congrua rispetto al fatto accertato. La parte civile, invece, articola le proprie richieste in rapporto allo scopo cui mira l’esercizio solo eventuale dell’azione civile nel processo penale quello di vedere riconosciuta la responsabilità civile dell’imputato per il danno cagionato alla persona offesa con il fatto di reato. Da ciò deriva l’onere di allegazione di dati conoscitivi idonei a consentire al giudice penale di effettuare tale ulteriore accertamento. E a tale ratio - indicata come quella che ispira le norme di cui all’art. 82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. pen., che disciplinano la revoca della costituzione di parte civile, stabilendo, nel loro combinato disposto, che la costituzione si intende revocata se la parte civile, in sede di discussione, non presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare - si è riferita la giurisprudenza di legittimità, allorché ha sottolineato come l’istituto della revoca tacita della costituzione di parte civile rappresenti un negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il potere-dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria. Potere-dovere che presuppone la necessità di acquisire processualmente, con stabile documentazione, le richieste precise del danneggiato, trattandosi di pretesa civilistica Sez. 5, n. 41141 del 17/10/2001, dep. 2001, Friso, Rv. 220864 . Ha, pertanto, affermato questa Corte che si ha revoca della costituzione della parte civile solo qualora la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione, neppure richiamandosi alle conclusioni presentate all’atto della costituzione vi è difetto, infatti, di una traccia dei termini in cui le stesse sono state formulate, sia nell’ipotesi in cui le stesse non vengano cristallizzate per iscritto, sia nel caso in cui non siano neppure verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese tra le altre, Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769 Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Carbonelli, Rv. 267385 Sez. 4, n. 4492 del 09/12/2015, dep. 2016, Lucca, Rv. 265953 Sez. 1, n. 12550 del 12/03/2015, Fusser, Rv. 262299 Sez. 5, n. 6641 del 14/11/2013, Adinolfi, Rv. 262432 Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773 . Donde, va ribadito che costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione, nel giudizio di primo grado, di conclusioni orali consistenti nella richiesta di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero , senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata Sez. 5, n. 6641 del 14/11/2013 - dep. 12/02/2014, Adinolfi ed altro, Rv. 262432 . 2. Deve registrarsi che - siccome emergente dal verbale di udienza del 28 gennaio 2015, nel processo celebrato dinanzi al Tribunale Monocratico di Palermo, consultabile in ragione della natura processuale della questione prospettata - la costituita parte civile, B.C. , assente personalmente, ed assistita dal difensore di fiducia, Avv. Rossetti Menotti, in sede di discussione si è limitata ad associarsi alle richieste del Pubblico Ministero sicché, alla stregua di tali dati fattuali, risulta accertato che la parte civile costituita non ha rassegnato le proprie conclusioni, né per iscritto né oralmente, la semplice espressa adesione alle richieste del Pubblico Ministero non essendo omologabile alla formulazione delle richieste conclusive ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 523 cod. proc. pen 3. È, quindi, consequenziale il rilievo - in linea con le richiamate premesse in diritto - che la costituzione di parte civile di B.C. nel processo penale a carico di S.F.P. deve intendersi come tacitamente revocata per omessa presentazione delle conclusioni. Da ciò deriva l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento del risarcimento del danno in favore della parte civile e alla rifusione in favore della stessa delle spese processuali statuizioni che, per l’effetto, devono essere revocate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili che revoca.