Rigettata l’istanza di rinvio dell’udienza dell’avvocato influenzato

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, il certificato medico prodotto dinanzi al giudice deve dimostrare l’assoluta impossibilità a comparire.

Con la sentenza n. 9025/18, depositata il 27 febbraio, la Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso presentato da un imputato condannato in primo ed in secondo grado per calunnia. Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza della Corte d’Appello per violazione del diritto di difesa a causa dell’omesso rinvio del processo tempestivamente richiesto dal difensore di fiducia per legittimo impedimento per malattia. Impedimento assoluto. Il Collegio ha rigettato il ricorso escludendo ogni dubbio sulla correttezza dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata. Il Giudice dell’appello ha infatti rigettato l’istanza di rinvio motivata dal difensore sulla base di un asserito impedimento di salute attestato da un certificato medico che documentava però una mera sindrome influenzale . L’impedimento dedotto peraltro lo stesso giorno dell’udienza non era connotato dal requisito dell’assolutezza posta l’assenza di ogni indicazioni del medico curante circa la sintomatologia tale da determinare un’assoluta impossibilità del difensore a comparire. Ugualmente infondata è la censura della sentenza circa il profilo motivazionale relativo alla mancata designazione di un sostituto processuale, circostanza comunque superflua stante l’inadeguatezza dell’impedimento dedotto dal difensore. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 gennaio – 27 febbraio 2018, n. 9025 Presidente Petruzzellis – Relatore Tronci Ritenuto in fatto 1. T.M., con atto a propria firma, impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la pronuncia del Tribunale di Larino, di condanna alla pena di anni due di reclusione in relazione al reato previsto e punito dall’art. 368 cod. pen Unica è la doglianza formalizzata, con cui si deduce la nullità della pronuncia della Corte distrettuale, per violazione del diritto di difesa conseguente all’erronea applicazione dell’art. 420 ter c.p.p. e vizio di motivazione ciò a seguito dell’omesso rinvio del processo, malgrado il legittimo impedimento a carico del difensore di fiducia, da ritenersi dallo stesso tempestivamente portato a conoscenza dell’A.G., per il resto a nulla valendo il riferimento del giudice d’appello alla mancata designazione di un sostituto processuale, non richiesta in caso d’impedimento per malattia, come nel caso di specie. Considerato in diritto 1. La manifesta infondatezza del ricorso comporta la declaratoria di sua inammissibilità, con le conseguenti statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo. 2. Il nucleo centrale dell’ordinanza con cui la Corte distrettuale ha disatteso l’istanza di rinvio risulta senza meno corretto e pertanto incensurabile invero, a fronte di un’istanza di rinvio motivata da un preteso impedimento di salute del difensore, documentato attraverso l’allegazione di un certificato medico attestante unicamente la sussistenza, alla data di redazione dell’atto 24.01.2017 , di una sindrome influenzale a carico del legale, con prescrizione di gg. 5 di guarigione , il giudice d’appello ha ineccepibilmente rilevato che l’impedimento dedotto - comunicato il giorno stesso dell’udienza 26.01.2017 non risulta connotato dal prescritto carattere di assolutezza, in assenza di qualsivoglia indicazione, da parte del sanitario redigente, di sintomi di sorta, tali da determinare l’assoluta impossibilità del difensore stesso a comparire, tanto più in ragione dei due giorni nel frattempo decorsi dalla formazione del certificato in questione. In senso contrario, nessuna valenza può essere riconosciuta alle considerazioni, del tutto congetturali, del ricorrente, circa il carattere radicalmente invalidante della patologia del tutto genericamente attestata con il ricorso di cui trattasi. Logico corollario di quanto precede è che risultano per l’effetto ininfluenti le pur corrette considerazioni svolte con riferimento a quella parte della motivazione - per quanto detto, del tutto superflua - con cui la Corte molisana ha altresì erroneamente censurato l’assenza di giustificazioni circa la mancata designazione di un sostituto processuale ad opera del difensore, in proposito valendo in effetti l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, con cui è stato affermato che L’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale ”. così Sez. Un., sent. n. 41432 del 21.07.2016, ric. Sarrapochiello ed altri, Rv. 267747 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.