Avverso l’omessa iscrizione nel registro degli indagati è inammissibile il ricorso in Cassazione

Gli Ermellini vengono chiamati ad esprimersi sul ricorso presentato dalla persona offesa avverso l’archiviazione del procedimento penale avviato a carico di due soggetti che la stessa aveva denunciato, ma di cui solo uno era stato iscritto nel registro degli indagati.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8915/18, depositata il 26 febbraio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Bologna disponeva con decreto l’archiviazione del procedimento avviato a seguito di denuncia della persona offesa. La difesa ricorre in Cassazione producendo copia della denuncia formulata dalla quale risultavano peraltro due soggetti denunciati, dei quali però solo uno era stato iscritto nel registro degli indagati. Deduce inoltre la ricorrente che nulla le era stato comunicato al fine di renderla edotta della possibilità di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, nonostante ne avesse fatto esplicita istanza nella denuncia. Esercizio dell’azione penale. La Corte, rilevando che il nominativo del secondo denunciato, in relazione al quale viene proposto ricorso per omessa comunicazione della richiesta di archiviazione, non era stato iscritto nel registro degli indagati. Ne consegue che l’impugnazione risulta priva di interesse in quanto il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti di tale soggetto non dipende dal decreto impugnato, bensì dall’omessa iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, omissione superabile solo con un sollecito all’esercizio della doverosa iscrizione ex art. 335 c.p.p In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 gennaio – 26 febbraio 2018, n. 8915 Presidente / Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La parte offesa D.F. , a mezzo del suo difensore, ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Bologna il 13/07/2016 in relazione alla notizia di reato dalla stessa posta a fondamento della denuncia proposta nei confronti di B.M. . Si rileva nel ricorso che, malgrado la denuncia fosse stata proposta nei confronti di entrambi, il nominativo del secondo non fosse stato iscritto nel registro degli indagati, e che, pur essendo stata formulata istanza di comunicazione della richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., nulla era stato inviato alla denunciante al fine di renderla edotta della possibilità di proporre opposizione. A sostegno della propria censura la difesa produce copia della denuncia formulata nei confronti di B.M. , in calce alla quale è formulata la richiamata richiesta di comunicazione. 2. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. Come esposto in narrativa, nel ricorso si dà conto che il nominativo del denunciato, in relazione al quale viene proposta l’eccezione, non risulta essere mai stato iscritto nel registro degli indagati, cosicché, al di là della stringatezza del provvedimento, lo stesso non può in alcun modo rapportarsi a tale notizia di reato, sulla quale possa ritenersi intervenuto un vaglio dell’accusa e del giudice. A conferma di tale ricostruzione è stato svolto un accertamento di ufficio, tramite la cancelleria, che ha condotto a verificare proprio l’effettività di tale omissione. Ne consegue che l’impugnazione, come formulata, risulta priva di interesse, in quanto il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti di B.M. non consegue al decreto impugnato, ma all’omissione indicata, superabile attraverso un sollecito all’esercito della doverosa attività di iscrizione di cui all’art. 335 cod. proc. pen., all’esito della quale l’interessata potrà esercitare i suoi diritti. In relazione al provvedimento impugnato, accertato solo attraverso gli approfondimenti indicati che non può che riferirsi alla denuncia proposta nei confronti della F. , nessuna istanza risulta formulata, condizione che impone di concludere nel senso indicato. 3. In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, con esclusione dall’obbligo al versamento in favore della Cassa delle ammende, stante la natura dell’omissione verificatasi, e la genericità del provvedimento oggetto di impugnazione, elementi di fatto che consentono di escludere un profilo di colpa nella verificazione della causa di inammissibilità Corte Cost. n. 186 del 2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.