Punibile con reclusione e multa il genitore che non versa al figlio minore l’assegno di mantenimento

Ai sensi dell’art. 12-sexies l. n. 898/1970 Legge sul divorzio , qualora il genitore si sottragga dalla corresponsione dell’assegno dovuto si applicano le pene previste dall’art. 570, comma 2, c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 8883/18, depositata il 23 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Torino, in conferma della sentenza del Giudice di prime cure, condannava l’imputato dei reati di cui agli artt. 12- sexies , l. n. 898/1970 Legge sul divorzio e 570, comma 2, c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare , per aver questi fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, affidato alla madre, nonostante fosse stata disposta la corresponsione di una somma per il mantenimento con la sentenza di divorzio. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando l’erroneo riconoscimento nell’art. 12- sexies del richiamo, relativamente all’impianto sanzionatorio, all’art. 570, comma 2, c.p. anziché al primo comma del medesimo. L’art. 12-sexies e l’art. 570 c.p Il Supremo Collegio ribadisce che l’art. 12- sexies l. n. 898/1970 delinea una fattispecie di reato diversa da quelle previste al primo e al secondo comma dell’art. 570 c.p Difatti, il reato di cui al primo comma dell’art. 570 c.p. si configura tutte le volte in cui un soggetto violi i doveri di assistenza materiale in veste di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile , mentre il secondo comma appresta tutela ai vincoli di solidarietà nascenti dal rapporto di coniugio che si sostanziano nel non far mancare i mezzi di sussistenza” necessari . Nel primo caso infatti si assiste ad una violazione di obblighi materiali, nel secondo la punibilità della condotta deve valutarsi alla luce dello stato di necessità. Determinazione della pena. La Suprema Corte rileva che la Corte d’Appello non è incorsa nel dedotto errore , poiché il coniuge separato che faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori viola il secondo comma dell’art. 570 c.p. e per siffatta condotta va pertanto applicato il relativo trattamento sanzionatorio . Dunque, l’art. 570, comma 2, c.p. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro sicché non integra tale reato la diversa violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti , in quanto la l. n. 898/1970 punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi . La Suprema Corte, infine, sottolinea che la fattispecie in esame risulta relativa ad ipotesi in cui il genitore fa mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore di età, ipotesi per la quale vengono in considerazione gli estremi del reato di cui al secondo comma dell’art. 570 c.p., e, per gli stessi, la pena congiunta ivi prevista . La Corte quindi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 gennaio – 23 febbraio 2018, n. 8883 Presidente Paoloni – Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 marzo 2017, ha confermato quella resa dal locale Tribunale che aveva condannato l'imputato, Da. Fe., per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 12-sexies della legge n. 898 del 1970, 570, secondo comma, cod. pen., per avere egli, con più condotte omissive ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, Ma., affidato alla madre, omettendo di versare la somma mensile di duecentocinquantamila lire fissata per il mantenimento, dal Tribunale civile di Torino, con la sentenza di divorzio. 2. Ricorre in cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia con due motivi di annullamento. 3. La Corte di appello avrebbe, con errato apprezzamento delle prove, ritenuto la credibilità della persona offesa per una non ammissibile integrazione delle lacunose ed imprecise dichiarazioni rese dalla prima in sede di esame dibattimentale, con i contenuti della sporta denuncia-querela. Sarebbe rimasto in tal modo inosservato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale la querela vaie solo ad accertare l'esistenza di una condizione di procedibilità e non può dare invece ricostruzione del fatto restando in tal caso integrata la violazione del principio che vuole che la prova si formi in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti. 3.1. Un attento esame della sentenza emessa nei confronti del Fe. per identiche condotte, e che era stata prodotta dalla difesa al solo fine di determinare il trattamento sanzionatorio, avrebbe evidenziato l'identità delle dichiarazioni - comunque generiche e prive di ogni riferimento temporale - rese dall'offesa in entrambi i giudizi e quindi la non riferibilità dei fatti esposti nel presente giudizio all'intervallo di tempo dedotto in querela. 3.2. Il richiamo effettuato in sentenza ai contenuti della querela a sostegno dell'accertamento dello stato di bisogno della parte offesa - e tale sarebbe stata la circostanza riferita dall'ex coniuge di aver subito uno sfratto - e della sua eziologica riconducibilità all'omissione contributiva dell'imputato non avrebbe comunque integrato l'indicato presupposto. 4. Con il secondo motivo si fa valere violazione della legge penale in relazione agli artt. 570 cod. pen. e 12-sexies della legge n. 898 del 1970, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto, in adesione alla formulata imputazione, che il richiamo contenuto nell'art. 12-sexies cit. all'art. 570 cod. pen., dovesse riferirsi al secondo e non al primo comma. L'art. 12-sexies cit. come stabilito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23866 del 31/01/2013 avrebbe infatti ed invece rinviato, nella finalità di individuare la sanzione applicabile all'autonoma fattispecie di cui alla richiamata normativa speciale, al primo comma dell'art. 570 cod. pen. ed alla pena alternativa ivi prevista, in quanto opzione più favorevole all'imputato. Il primo comma dell'art. 570 cod. pen. sanziona penalmente la condotta di chi si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori o la qualità di coniuge obblighi che, destinati a collocarsi al di là di quello di non far mancare i mezzi di sussistenza, sono disciplinati dall'art. 29 Cost. e dagli artt. 143 e 147 cod. civ. La nozione dei mezzi di sussistenza che implica uno stato di bisogno del soggetto passivo, chiamata ad integrare la diversa fattispecie di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., non avrebbe dovuto confondersi con quella di mantenimento, di matrice civilistica, integrativa della diversa fattispecie di cui all'art. 12 sexies cit. per la quale la pena applicabile avrebbe dovuto essere quella, alternativa, di cui al primo comma dell'art. 570 cod. pen. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Con il proposto mezzo si denuncia l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di deposizione testimoniale che nella loro genericità resterebbero non integrabili per i contenuti della proposta denuncia-querela, incorrendo altrimenti la Corte di appello di Torino per impugnata sentenza pena nella violazione del principio secondo il quale la prova deve formarsi in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti. L'indicato argomento non si confronta in modo concludente con i contenuti della sentenza impugnata, nella parte in cui quest'ultima avrebbe ritenuto integrato - si assume in ricorso - lo stato di bisogno del coniuge dell'imputato per avere il primo subito uno sfratto, evidenza contenuta in querela ed illegittimamente utilizzata al fine di integrare le lacunose dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale dalla persona offesa. Non sono indicate le lacune delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello e la centralità della segnalata oggettiva evidenza ad integrare l'estremo dello stato di bisogno. 2. Non è fondato il secondo motivo di ricorso in quanto diretto a dedurre l'illegittimità della pena applicata per una errata commistione tra la disciplina di cui agli artt. 570 cod. pen. e 12-sexies legge cit. n. 898 del 1970 cui sarebbe pervenuta la Corte di appello di Torino nel dare quantificazione alla pena. L'art. 12 sexies legge cit. delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle definite ai commi primo e secondo dell'art. 570 cod. pen. tra le quali solo quella prevista dal primo comma si pone in una posizione di affinità con il reato di cui all'art. 12 sexies. Sull'indicata premessa Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255271 , il reato previsto dal primo comma dell'art. 570 cit. si configura tutte le volte in cui un soggetto violi i doveri di assistenza materiale in veste di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile. Diversamente, il secondo comma dell'art. 570 cit. appresta tutela ai vincoli di solidarietà nascenti dal rapporto di coniugio - che risultano attenuati nel caso di separazione o di allentamento del vincolo - che si sostanziano nel non far mancare i 'mezzi di sussistenza' necessari. Se nel primo caso si assiste ad una violazione di obblighi materiali, nel secondo invece, la punibilità della condotta non può prescindere da una valutazione sullo stato di necessità dell'avente diritto. La Corte di appello nella determinazione della pena non è incorsa nel dedotto errore, ingenerato da un improprio richiamo alla previsione di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen. al fine di determinare il trattamento sanzionatorio previsto per la diversa e contestata fattispecie di cui all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, e successive modifiche, rispetto alla quale viene in applicazione invece la pena alternativa di cui al primo comma dell'art. 570 cod. pen. Ed infatti il coniuge separato che faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori viola il secondo comma dell'art. 570 cod. pen. e per siffatta condotta va pertanto applicato il relativo trattamento sanzionatorio. Per costante giurisprudenza di legittimità tra le molte Sez. 6, n. 34080 del 13/06/2013, M., Rv. 257416 Sez. 6, n. 41832 del 30/09/2014, S. , in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, primo comma, cod. pen. che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio, non inabile al lavoro, e sono destinate a venir meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore dovuta al raggiungimento della maggiore età, per una conclusione che è sostenuta, nel primo caso, dal richiamo dell'esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai 'discendenti di età minore', con una previsione che differenzia la fattispecie da quella di cui alla all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970. Ne discende, secondo quanto chiarito da questa Suprema Corte, che l'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro sicché non integra tale reato la diversa violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti. La legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'art. 12-sexies, punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi Sez. 6, n. 34270 del 31/05/2012, M., Rv. 253262 . Il motivo è quindi, come articolato, diretto a dedurre una questione non fondata risultando la fattispecie in esame, secondo contestazione, relativa ad ipotesi in cui il genitore fa mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore di età, ipotesi per la quale vengono in considerazione gli estremi del reato di cui al secondo comma dell'art. 570 cod. pen., e, per gli stessi, la pena congiunta ivi prevista. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.