Depresso e ludopatico, spara contro le slot-machines: condannato

Riconosciuto il parziale vizio di mente. Ciò nonostante, per i Giudici è evidente la natura dolosa dell’azione compiuta, consistita nell’assalto a due esercizi commerciali.

Ha preso d’assalto due esercizi commerciali, sparando ripetuti colpi d’arma da fuoco contro alcune slot-machines. Si è giustificato spiegando di voler solo sfogare la propria rabbia contro quelle macchinette che gli avevano fatto perdere tanto denaro, e richiamando la ludopatia che lo ha colpito. Ciò nonostante, i Giudici ne confermano la condanna, ritenendo non discutibile il dolo, pur a fronte di evidenti problemi psicologici Cassazione, sentenza n. 8633/2018, Sezione Prima Penale, depositata oggi . Assalto. Sul banco degli imputati un uomo, originario della provincia di Caserta, che ha esploso numerosi colpi d’arma da fuoco in due esercizi commerciali – dove erano presenti numerosi avventori – e danneggiato alcune slot-machines , e che, subito dopo l’assalto, è stato fermato da una pattuglia di carabinieri. All’esito del controllo, i militari hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa, numerose munizioni e due coltelli . Quadro chiarissimo, quindi, e, difatti, all’udienza di convalida dell’arresto l’uomo ha ammesso gli addebiti , spiegando però di non aver voluto fare male a nessuno . Come spiegare, allora, quell’assalto ai due esercizi commerciali? Egli ha raccontato che aveva perso tutti i suoi guadagni e identificava in quelle macchinette la fonte dei suoi problemi . Dolo. Per i Giudici, però, la versione data dall’uomo non è sufficiente a minarne la responsabilità per il gesto compiuto. Così, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, viene pronunciata la condanna per danneggiamento aggravato, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo clandestina, porto ingiustificato di coltelli e detenzione abusiva di munizioni . E la sanzione viene fissata in tre anni e quattro mesi di reclusione e 10mila euro di multa , con l’aggiunta del ricovero, a pena espiata, in ‘Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza’ per il tempo massimo di sei anni e otto mesi . Identica visione adotta anche la Cassazione, che conferma in toto la decisione di secondo grado. Respinte tutte le obiezioni difensive sull’ elemento psicologico dei reati. Il legale ha spiegato che il suo cliente è affetto da gravi patologie – disturbo dell’adattamento con umore depresso e ansia e ludopatia –, e quindi non è padrone di sé , tanto da non avere piena contezza dell’antisocialità dell’azione da lui compiuta. Questa tesi però non convince i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ricordano che il dolo è pienamente compatibile con il vizio solo parziale di mente e aggiungono poi che, in questa vicenda, la capacità di intendere e di volere dell’uomo era limitata ma non esclusa e, comunque, la natura dolosa dell’azione è evidente alla luce della dinamica dell’azione e del movente dell’assalto ai due esercizi commerciali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 dicembre 2017 – 22 febbraio 2018, n. 8633 Presidente Bonito – Relatore Centofanti Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella emessa il 28 settembre 2016, a seguito di rito abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, che aveva ritenuto Ci. Pi. colpevole dei reati, uniti in continuazione, di danneggiamento aggravato art. 635, secondo comma, cod. pen., pro-tempore , detenzione e porto illegali di arma comune da sparo clandestina artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, e art. 23 legge n. 110 del 1975 , porto ingiustificato di più coltelli art. 4 legge n. 110 del 1975 e detenzione abusiva di munizioni art. 697 cod. pen. , accertati il 15 gennaio 2016. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, Pi., quel giorno, esplodendo in presenza di avventori numerosi colpi di arma da fuoco all'interno degli esercizi commerciali Coffee Time e Savaris , siti in omissis , aveva danneggiato numerose slot-machines ivi collocate datosi alla fuga in automobile, era bloccato dai Carabinieri e trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, di numeroso munizionamento e di due coltelli uno a serramanico ed uno da caccia . In udienza di convalida dell'arresto, l'imputato aveva ammesso gli addebiti, riferendo che non voleva fare male a nessuno ma che aveva perso al gioco tutti i suoi guadagni ed identificava negli apparecchi di gioco la fonte dei suoi problemi. La perizia psichiatrica, disposta nel corso del giudizio di primo grado, lo aveva riconosciuto seminfermo di mente, in quanto affetto da disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia misti e da ludopatia . Il trattamento sanzionatorio conclusivo includeva l'irrogazione della pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 10.000 Euro di multa, determinata partendo dalla pena base per il più grave delitto di porto illegale di arma comune da sparo di cinque anni e 15.000 Euro, ridotta a quattro anni e 10.000 Euro per le attenuanti generiche, ridotta ulteriormente a tre anni e 9.000 Euro per l'attenuante ex art. 89 cod. pen. pene ricondotte alla misura iniziale a seguito degli aumenti a titolo di continuazione e definitivamente abbattute di un terzo per la scelta del rito. Era infine disposto il ricovero dell'imputato, a pena espiata, in REMS residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per il tempo massimo di sei anni ed otto mesi. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando tre motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen. - la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sul punto relativo all'elemento psicologico dei reati. Posto che l'imputato, come emerso in giudizio, è affetto da gravi patologie psichiatriche, che lo rendevano alla data dei fatti non completamente almeno compos sui, la Corte territoriale non si sarebbe fatta adeguatamente carico di verificare se l'azione fosse sorretta da piena contezza della sua antisocialità e, quindi, da adeguato dolo ed avrebbe argomentato in modo solo apparente il diniego di rinnovazione dell'accertamento peritale. 2.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen. - il difetto di motivazione, sul punto relativo alla misura di sicurezza. La sottostante pericolosità sociale sarebbe stata ritenuta previo generico richiamo alla gravità della condotta, senza alcun approfondimento delle possibilità di reinserimento sociale per effetto dell'espiazione della pena inflitta. 2.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen. - la violazione degli artt. Si-bis, 81, 89 e 133 cod. pen., nonché l'inadeguata motivazione, sul punto relativo al trattamento sanzionatorio. Sarebbe erronea l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in relazione alla sola pena base irrogata per il reato più grave, anziché alla pena complessivamente determinata all'esito della riconosciuta continuazione. Sarebbe anche immotivata la reiezione dell'istanza difensiva, volta a conseguire una maggiore estensione delle attenuanti generiche e a veder rivalutato in mitius il complessivo trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile art. 606, comma 3, cod. proc. pen. . 2. Quanto al primo motivo, basti richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, dep. 2015, Corti, Rv. 262151 nonché Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, Dall'Oglio, Rv. 251183 secondo cui l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è pienamente compatibile con il vizio solo parziale di mente. Il motivo confonde viceversa le due prospettive e, dopo aver concesso che la capacità d'intendere e volere dell'imputato fosse limitata ma non esclusa, contesta il riscontro giudiziale della natura dolosa dell'azione, che la Corte territoriale è giunta ad affermare con motivazione logica e coerente, e che appare invero del tutto evidente in base alla dinamica ed al movente dell'azione medesima. La rinnovazione della perizia può essere, del resto, disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se congruamente motivata, come è a dirsi nella specie, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto v. Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bo., Rv. 257062 . Senza contare che l'insistenza del ricorrente nel sollecitare perizia, al fine di approfondire l'incidenza del disturbo psichico diagnosticato sull'agire doloso dell'imputato, in assenza di un'inequivoca prospettazione del vizio di mente totale, non fa altro che riproporre l'inammissibile confusione concettuale tra il piano dell'imputabilità e quello della colpevolezza, che contrassegna l'intero motivo. 3. La sentenza impugnata appare logicamente e coerentemente motivata anche sui punti relativi alle circostanze, al trattamento sanzionatorio ed alla misura di sicurezza, oggetto dei residui motivi secondo e terzo, congiuntamente esaminati, che si risolvono in deduzioni generiche, destituite di fondamento giuridico o nella acritica riproposizione di doglianze già ineccepibilmente confutate. 3.1. Quanto alla misura di sicurezza, la Corte di merito ha ampiamente illustrato, da un lato, le ragioni per le quali è stata ritenuta la pericolosità sociale del ricorrente, non foss'altro per l'allarme indotto dal suo agire indiscriminato in luogo pubblico, e per la sua personalità emergente dall'accertamento peritale mentre la rivalutazione dell'attualità della medesima pericolosità è riservata in sede di esecuzione al magistrato di sorveglianza Sez. 1, n. 10442 del 24/02/2009, Tufano, Rv. 242903 . 3.2. In punto di determinazione della pena, vale la regola che - quando il reato è continuato, ed il fatto, considerato come violazione più grave, è circostanziato - prima si determina la pena base per la medesima violazione più grave e su questa si opera previo, se del caso, giudizio di valenza la riduzione, o l'aumento, eventualmente conseguenti sulla sanzione così risultante vanno applicati i singoli aumenti a titolo di continuazione Sez. 6, Sentenza n. 12414 del 08/03/2011, V., Rv. 249646 , all'esito di una valutazione di congruità che terrà conto, per ciascun reato, anche delle sue forme semplici o circostanziate di manifestazione. E da tale regola la Corte territoriale non risulta essersi discostata. 3.3. Puntuale ed analitica appare infine la parte della sentenza concernente le negate circostanze generiche, e la conferma della pena nella misura già inflitta in primo grado, e le censure del ricorrente sul punto appaiono meramente assertive. 4. La declaratoria d'inammissibilità preclude alla Corte di rilevare, incidentalmente ed ex officio, l'assorbimento su cui v. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902 dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo nelle corrispondenti fattispecie riferite ad arma clandestina. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione Corte cost., sentenza n. 186 del 2000 - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in 1.000 Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.