La mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione rende nullo il titolo esecutivo

L’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia, tempestivamente e ritualmente nominato dall’imputato, determina la nullità assoluta dell’udienza e degli atti successivi, nonché della sentenza.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 8433/18, depositata il 21 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Milano respingeva con ordinanza la richiesta volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa nei confronti dell’imputato e non impugnata, a causa della nullità del titolo esecutivo dovuta alla mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia. Avverso l’ordinanza l’imputato ricorre per cassazione denunciando la non esecutività della sentenza emessa a causa della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia. La notificazione al difensore. Il Supremo Collegio rileva come l’imputato abbia nominato tempestivamente e ritualmente il proprio difensore di fiducia, nei confronti del quale, tuttavia, non veniva notificato alcun atto processuale, cosicché nel giudizio l’imputato, rimasto assente, era stato assistito da un difensore nominato d’ufficio e che neppure la sentenza di condanna era, poi, stata notificata al difensore di fiducia . Secondo la Suprema Corte, ciò determina la sussistenza di una nullità assoluta insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c , e 179, comma 1, c.p.p. e, pertanto, ne deriva l’invalidazione del titolo esecutivo, come prospettato nella originaria istanza avanzata dall’imputato al giudice dell’esecuzione, la cui decisione risulta pertanto contraria ai principi sovraesposti e deve, pertanto, essere annullata senza rinvio . Il difensore di fiducia. Difatti, precisa la Suprema Corte, la mancata notifica al difensore di fiducia, di cui è necessaria la partecipazione e perciò obbligatoria la presenza, determina dunque una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell’udienza, ancorché tenuta in presenza del difensore nominato d’ufficio, e degli atti successivi, compreso il provvedimento conclusivo , non potendo la nomina fiduciaria essere surrogata dalla designazione d’ufficio da parte del giudice, di cui è irrilevante l’effettiva assistenza, giacché ciò determina una lesione del diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo . Pertanto la Corte annulla l’impugnata ordinanza senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 febbraio – 21 febbraio 2018, n. 8433 Presidente Savani – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2017 il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta principale avanzata da T.L. , volta a ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 14 settembre 2015 e non impugnata, stante la nullità di tale titolo esecutivo a causa della mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia, e ha dichiarato inammissibile la richiesta subordinata avanzata dal condannato, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la medesima sentenza. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 670 e 420 bis cod. proc. pen., a causa della errata dichiarazione di assenza dell’imputato, compiuta dal Tribunale nonostante l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato, che quindi rendeva pienamente legittima la richiesta di dichiarare priva di esecutività la sentenza resa in assenza dell’imputato quest’ultimo, infatti, non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, a causa della notificazione del decreto di citazione a giudizio a mezzo del servizio postale, e al giudizio non aveva partecipato neppure il suo difensore di fiducia, a causa della omessa notificazione del decreto di citazione tale situazione consentiva di considerare l’imputato irreperibile, con la conseguente legittimità della richiesta di dichiarazione della mancanza di esecutività della sentenza di condanna pronunziata nei suoi confronti. 2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto qualificare la propria istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione come appello tardivo con annessa detta richiesta, sicché avrebbe dovuta trasmetterla, qualificandola come appello, alla Corte territoriale. 3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando la nullità della sentenza conseguente all’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato, rimanendo irrilevante al riguardo la successiva nomina di difensore ufficio all’imputato rimasto assente nel giudizio di primo grado. Considerato in diritto 1. Il primo motivo ricorso è fondato e assorbente. 2. Come evidenziato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, il giudice dell’esecuzione, innanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e sia, contestualmente, stata avanzata istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione per la mancanza di effettiva conoscenza del titolo entro il termine , deve deliberare sulla prima richiesta anche quando, come nel caso in esame, sia stata contestualmente proposta istanza di restituzione nel termine per impugnare, in quanto la sospensione dell’esecuzione conseguente all’eventuale accoglimento della prima richiesta ha effetto assorbente e prevalente rispetto alla istanza di restituzione nel termine, giacché a tale sospensione consegue ex lege una nuova decorrenza del termine per impugnare, ex art. 670, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 1, n. 3349 del 17/12/2014, Lo Giudice, Rv. 262811 Sez. 1, n. 27099 del 10/06/2011, Maenza, Rv. 250874 , cosicché il giudice dell’esecuzione deve verificare preliminarmente la validità del titolo esecutivo e, accertatane l’esecutività, è tenuto a esaminare autonomamente l’istanza presentata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 Sez. 6, Ordinanza n. 49876 del 29/11/2013, Laci, Rv. 258389 Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Scialla, Rv. 250438 . 3. Ciò premesso, sussiste, nel caso in esame, la violazione di legge processuale denunciata dal ricorrente con il primo motivo. L’imputato aveva, infatti, come peraltro chiaramente evidenziato anche nell’ordinanza impugnata, nominato tempestivamente e ritualmente un difensore di fiducia, al quale non era però stato notificato alcun atto processuale, cosicché nel giudizio l’imputato, rimasto assente, era stato assistito da un difensore nominato d’ufficio neppure la sentenza di condanna era, poi, stata notificata al difensore di fiducia. Ciò determina, alla stregua di quanto chiarito nella sentenza Maritan delle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 conf. Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, Stiranets, Rv. 267366 , la sussistenza di una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c , e 179, comma 1, cod. proc. pen., essendo obbligatoria nel giudizio di merito la presenza del difensore e non rilevando la presenza di un sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., giacché tale ultima nomina presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa ed è consentita solo nelle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen La mancata notifica al difensore di fiducia, di cui è necessaria la partecipazione e perciò obbligatoria la presenza, determina dunque una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell’udienza, ancorché tenuta in presenza del difensore nominato d’ufficio, e degli atti successivi, compreso il provvedimento conclusivo, in quanto la nomina fiduciaria non può, in presenza di tale omissione, essere surrogata dalla designazione d’ufficio da parte del giudice, di cui è irrilevante l’effettiva assistenza, giacché ciò determina una lesione del diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta , riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Ne deriva l’invalidazione del titolo esecutivo, come prospettato nella originaria istanza avanzata dall’imputato al giudice dell’esecuzione, la cui decisione risulta pertanto contraria ai principi sovraesposti e deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, rimanendo con ciò assorbito il secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.