La falsità della firma sulla cartolina postale di ritorno può essere invocata solo con querela di falso

In tema di notificazioni a mezzo posta, al fine di escludere la riconducibilità della firma apposta per il ritiro del piego al destinatario dello stesso è necessario proporre querela di falso.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8434/18, depositata il 21 febbraio. Il fatto. La Corte d’Appello di Bolzano accoglieva il gravame proposto dall’imputato avverso la condanna subita in prime cure rilevando la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare per la falsità, già dedotta peraltro nelle conclusioni del giudizio di primo grado, della firma apposta sulla cartolina di ritorno dell’ufficio postale, sottoscrizione non riconducibile all’imputato come stabilito anche dai periti nominati dalla Corte. Il Procuratore Generale ricorre in Cassazione per l’annullamento di tale pronuncia deducendo la violazione delle norme in tema di notifica, essendo necessario, per il disconoscimento della sottoscrizione, la proposizione di querela di falso, istituto non altrimenti surrogabile. Querela di falso. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura una nullità assoluta ed insanabile, equiparabile all’omessa citazione dello stesso. Ciò posto, nel caso di specie assume rilevanza anche il principio secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo posta, al fine di escludere la riconducibilità della firma apposta per il ritiro del piego al destinatario dello stesso è necessario proporre querela di falso in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l’atto redatto da pubblico ufficiale della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l’interessato presenti una denuncia penale di falso nei confronti del pubblico ufficiale . Ed infatti nella vicenda in esame la notifica era avvenuta presso il domicilio eletto e ciò che si contesta è la mera riconducibilità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento all’imputato, restando invece pacifico il perfezionamento del procedimento notificatorio. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 gennaio – 21 febbraio 2018, n. 8434 Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bolzano ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Bolzano con cui G.S. era stato condannato per delitti in materia di corruzione capi 8, 9, 11 riqualificato e 20 alla pena di anni tre di reclusione, assolvendolo per le altre imputazioni, accogliendo preliminarmente il motivo d’appello con cui era stata rilevata la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, eccezione sollevata durante le conclusioni del giudizio di primo grado, ritenendo fondata la falsità addotta dal ricorrente circa la firma apposta sulla cartolina di ritorno dell’ufficio postale, come anche stabilito dai periti nominati dalla Corte territoriale, avendo accertato la non riconducibilità della firma al G. . 2. Ricorre il Procuratore generale di Bolzano che chiede l’annullamento della sentenza della Corte di merito, deducendo la violazione delle norme processuali in materia artt. 157, 161, 170, 171 e 419 cod. proc. pen. , osservando come la notifica, tra l’altro esibita e depositata all’esito della relativa eccezione formulata nella fase della conclusioni dinanzi al Tribunale di Bolzano, fosse regolare ed idonea a dimostrare l’avvenuta ricezione dell’atto da parte del G. . I giudici di primo grado, infatti, hanno valutato la notifica come avvenuta regolarmente, non reputando sufficiente che l’imputato contestasse la riconducibilità a se stesso della firma attraverso una denuncia contro ignoti per asserita falsificazione, essendo necessario percorrere la strada della querela di falso, unico istituto non surrogabile altrimenti, previsto dalla legge al fine di neutralizzare gli effetti dell’attestazione del pubblico ufficiale contenuta sul documento notificato, tra l’altro, presso il domicilio eletto dall’imputato. 3. Con memoria depositata in data 20 dicembre 2017 l’imputato deduce come non sia stato opportuno da parte della Procura generale di Bolzano, nella stessa persona fisica del sostituto generale che aveva richiesto l’annullamento della sentenza, presentare un ricorso pur consapevole della imminente prescrizione che sarebbe maturata due mesi dopo la sua presentazione. Nel merito rileva come non corrisponda a verità la censura del P.G. che ha ritenuto non sia stata presentata la querela di falso, avendo il G. presentato una querela con tutti i requisiti previsti dagli artt. 333, 336 e 337 cod. proc. pen., osservando, comunque, che ciò che nel caso di specie assume importanza, non è tanto la querela o meno, quanto, piuttosto, la circostanza che la Corte abbia accertato che la firma apposta sulla cartolina di ricezione non sia quella del G. , circostanza emergente pacificamente dalla semplice visione combinata delle due firme anche da parte di un soggetto non qualificato. Considerato in diritto 1. È principio ormai consolidato quello secondo cui l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all’omessa citazione dell’imputato Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027 . Ciò premesso occorre rilevare come il Procuratore Generale ricorrente contesta che nel caso di specie vi sia stata un’omessa notifica, non potendosi far discendere effetti tali da porre nel nulla il procedimento predisposto dal legislatore ai fini della conoscenza dell’atto per mezzo di una semplice denuncia contro ignoti. 2. Deve al riguardo farsi rinvio al principio pacifico secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell’atto della firma apposta per il ritiro del piego è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l’atto redatto da pubblico ufficiale della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l’interessato presenti una denuncia penale di falso nei confronti del pubblico ufficiale sul punto Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 26627901 Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 25726701 . Tanto vale a maggior ragione nel presente procedimento in cui, essendo la notifica avvenuta presso il domicilio eletto e contestandosi la sola riconducibilità della firma apposta sul documento di consegna del plico, non è stato contestato che la notifica fosse realmente avvenuta presso il luogo indicato nella cartolina, con conseguente differente valutazione circa la natura del vizio che avrebbe inficiato l’atto contenente la asserita, ma non dimostrata, falsa firma del G. . In tal senso, infatti, depone consolidata giurisprudenza secondo cui la notificazione della citazione dell’imputato, equiparata a tutti gli effetti alla fissazione dell’udienza preliminare in tal senso Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 26902701 , effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229540 . I principi sopra esposti, se si tiene conto del momento in cui è stata sollevata l’eccezione, della intervenuta modifica della imputazione nel corso del giudizio di primo grado alla presenza dell’imputato, con conseguente concessione del relativo termine a difesa, non potevano essere superati per mezzo della perizia disposta dalla Corte territoriale, strumento processuale non idoneo a risolvere i profili legali connessi alle modalità di notifica dell’atto di cui si contesta la sola riconducibilità della firma e che necessita, ai fini della caducazione dei relativi effetti, della querela di falso di cui agli artt. 221 e seguenti cod. civ., come tassativamente previsto dall’art. 2700 cod. civ Privo di pregio è, infatti, il rilievo contenuto nella memoria dell’imputato circa la proposta querela per falso contro ignoti secondo i canoni di cui agli artt. dagli artt. 333, 336 e 337 cod. proc. pen., norme e disciplina chiaramente inconferenti. 3. Quanto all’ipotizzata prescrizione che sarebbe intervenuta entro due mesi dalla proposizione del ricorso, come enunciato nella memoria depositata dall’imputato, occorre rilevare che, essendo la questione demandata al giudizio di questa Corte di natura meramente processuale e non essendo stata devoluta alcuna questione anche solo astrattamente attinente al merito della vicenda, non è possibile ipotizzare in questa sede, anche al solo fine di escludere la possibilità di un assoluzione del merito, quella operazione di constatazione percepibile ictu oculi ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 , che costituisce la eccezione alla citata norma anche da parte di questa Corte. Tale valutazione deve essere rimessa alla Corte territoriale cui devono essere trasmessi gli atti, che dovrà previamente accertare la esistenza o meno del reato e della eventuale penale responsabilità dell’imputato affinché possa anche statuire in ordine alla qualificazione della somma da confiscare come prezzo non anche del profitto la cui previsione è stata introdotta dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, ratione temporis non applicabile ai contestati reati , riformando o confermando, ricorrendone i presupposti, la disposizione inerente la confisca diretta del prezzo, essendo intervenuta sul punto specifica statuizione da parte della sentenza di condanna in primo grado. In tal senso depone la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per il giudizio.