Il conducente con la precedenza può essere responsabile del sinistro stradale

Il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell’altro veicolo incidentato non abbia rispettato l’obbligo di precedenza.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 7669/18, depositata il 16 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città con cui l’imputato veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p. Omicidio colposo per aver cagionato la morte del conducente di un veicolo mentre procedeva ad elevata velocità, nonostante la vittima non avesse rispettato un dare precedenza. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando l’irrilevanza attribuita non solo al concorso di colpa della vittima, ma anche al fatto che il sinistro avvenne al di fuori di un centro abitato in cui vige il limite di 50 km/h. Il principio di affidamento. Il Supremo Collegio ribadisce che pur sussistendo un concorso di colpa da parte della vittima ciò non esclude, in forza del principio di affidamento, la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze delle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti . In tema di circolazione della strada, tuttavia, il sopra citato principio trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità . Da ciò deriva che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione . I Giudici di merito hanno pertanto, secondo la Suprema Corte, correttamente ritenuto che così come la svolta da parte di un conducente, senza accertarsi se sopraggiungano altre vetture, rientra fra gli ostacoli prevedibili , l’approssimarsi ad un’intersezione tenendo una velocità che impedisce di porre in essere una manovra di emergenza, tale da evitare il pericolo costituito dalla prevedibile altrui condotta imprudente, costituisca condotta causalmente connessa con l’impatto e con le sue conseguenze . La Corte dunque dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 dicembre 2017 – 16 febbraio 2018, n. 7669 Presidente Izzo – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 aprile 2017 la Corte d’Appello di Messina ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Messina, in funzione di giudice monocratico, riconoscendo F.F. , colpevole del reato di cui all’art. 589 comma 2^ cod. pen. per avere cagionato in data 11 dicembre 2006 un sinistro stradale nel quale perdeva la vita G.G.F. deceduto il omissis , con imprudenza negligenza ed imperizia e violazione degli artt. 141 e 145 C.d.S. in quanto, non adoperando la necessaria prudenza, in prossimità di un’intersezione, e procedendo alla guida della sua autovettura ad una velocità non consentita 94 km orari ove vigeva il limite dei 50 km orari , travolgeva l’autoveicolo condotto dalla vittima che, provenendo dalla corsia di marcia opposta, impegnava una svolta a sinistra, omettendo di dare la precedenza alla F. . 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso l’imputata, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo che articola in due profili. In primo luogo, censura la sentenza ex art. 606 comma 1^, lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 589 cod. pen., lamentando il vizio di motivazione per essersi i giudici di merito avvalsi dell’elaborato tecnico del consulente del Pubblico Ministero, da ritenersi inutilizzabile ai sensi degli artt. 359 e 360 cod.proc. pen., avendo il magistrato requirente posto dei veri e proprii quesiti al consulente. In secondo luogo, osserva che il compendio probatorio acquisito dimostra che la tipologia della strada percorsa dall’imputata non può qualificarsi come riferibile ad un centro abitato , con conseguente limite orario pari a 50 km/orari, trattandosi di una semplice strada di collegamento, mentre alla velocità tenuta dall’auto della F. , non poteva dirsi di per sé causa del sinistro, addebitabile in modo esclusivo all’imprudente condotta di guida del G. che aveva impegnato una svolta a sinistra senza curarsi della tipologia dei luoghi e del sopraggiungere di auto nella direzione opposta. 3. Rileva, inoltre, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1. La prima delle due censure sollevate dal ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che L’accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita disposta dal P.M. ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen. può essere utilizzato solo per le determinazioni che l’organo dell’accusa assume nella fase delle indagini preliminari lo stesso, quindi, non può, di regola, assumere valore probatorio al dibattimento, salve restando le ipotesi di consenso delle parti in tal senso, di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’accertamento e di escussione in dibattimento del consulente nella piena dialettica del contradditorio e dell’esame incrociato. Sez. 3, n. 22268 del 24/04/2008 - dep. 04/06/2008, Caleffi, Rv. 24025801 . 3. Emerge, nondimeno, dalla lettura del verbale del dibattimento che all’udienza del 14 ottobre 2009, tutte le parti hanno acconsentito alla produzione della relazione tecnica, nulla opponendo, mentre il consulente del Pubblico Minstero, ing. A.G. è stato escusso come testimone e sia l’imputato, tramite il suo difensore, che le altre parti hanno partecipato all’esame. Ne consegue che tanto l’espressione del consenso all’utilizzo della consulenza tecnica da parte dell’imputato, quanto l’avere il medesimo provveduto al controesame del teste integrano i presupposti dell’utilizzabilità dello strumento. 4. La seconda doglianza è parimenti manifestamente infondata. 5. Il ricorrente non mette in dubbio le modalità di accadimento ricostruite dal giudice di primo grado sulla base degli esiti degli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai Carabinieri ed acquisiti all’istruttoria dibattimentale e sulle deposizioni dei testi oculari, escussi in giudizio ma sostiene che l’incidente ebbe luogo per esclusiva imprudenza della vittima, che effettuò una svolta a sinistra, senza dare la precedenza ai veicoli procedenti in senso contrario. La manovra del G. , infatti, dovrebbe essere considerata causa interruttiva del nesso causale fra la condotta dell’imputata - cui erroneamente si rimprovera l’eccessiva velocità non trattandosi di centro abitato - e l’evento morte. 6. Ora, la sentenza affronta la questione correttamente rilevando che la condotta consistita nel tenere una velocità inadeguata ai luoghi, trattandosi comunque di un tratto di strada con intersezioni, non consente di attribuire efficacia causale esclusiva all’imprudenza certamente commessa dalla vittima che omise di dare la precedenza, perché la condotta di guida deve essere tale da consentire di fronteggiare una manovra scorretta di altri utenti della strada. 7. Si tratta di una motivazione del tutto coerente che recepisce il modo di declinare il c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l’esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti. 8. Ed invero, In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 - dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101 Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 26999701 tanto che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017 - dep. 23/05/2017, Luciano, Rv. 27017601 . 9. Ciò che va valutata, nella specifica situazione di fatto, è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima, ma anche la propria capacità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento, per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui, così come alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi. D’altro canto, il comportamento richiesto al conducente, in questa ipotesi, era proprio quello descritto sia dal secondo comma dell’art. 141 C.d.S. secondo cui Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile che dall’art. 145 C.d.S. che stabilisce l’obbligo dei conducenti, che si approssimino ad un’intersezione di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti . Ebbene, non può dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi sia un’auto che, ad un’intersezione, svolti a sinistra, senza controllare se si siano veicoli che sopraggiungano, cui deve essere assicurato il diritto di precedenza, il che implica di per sé che l’approssimarsi ad un’intersezione tenendo una velocità che impedisce di porre in essere una manovra di emergenza, tale da evitare il pericolo costituito dalla prevedibile altrui condotta imprudente, costituisca condotta causalmente connessa con l’impatto e con le sue conseguenze. 8. Deve, infine, escludersi che il reato possa dichiararsi estinto per prescrizione, perché il fatto è accaduto in data 11 dicembre 2006, mentre il decesso di G.G.F. è intervenuto il omissis , pertanto, in applicazione dell’art. 157 cod. pen., nel testo sostituito con l’art. 6 della Legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha previsto il raddoppio dei termini per i reati di cui all’art. 589, comma 2^ e 3^ la prescrizione non è maturata. 9. All’inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento della somma di comma 2.000,00 alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.