L’estinzione del reato di stalking per condotta riparatoria può farsi valere anche in sede di legittimità

Prima dell'entrata in vigore della l. n. 172/2017, nel caso in cui la condotta riparatoria ex art. 162-ter c.p., introdotta dalla l. n. 103/2017, sia stata valutata positivamente dal giudice di merito, il Giudice di legittimità può limitarsi a prendere atto della condotta stessa ed applicare la causa di estinzione del reato.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 7763/18, depositata il 16 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riduceva la pena in ordine al reato di atti persecutori riconoscendo la sussistenza di attenuanti generiche. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, l’illegittimità del mancato riconoscimento della condotta riparatoria, così come già rilevata dal Giudice di prime cure, avendo il ricorrente provveduto, ancor prima della celebrazione del giudizio di primo grado, al versamento di una somma di denaro in favore della parte offesa. Pertanto sarebbe dovuta essere disposta l’estinzione del reato ex art. 162- ter c.p La condotta riparatoria. Il Supremo Collegio sottolinea che l’art. 162- ter c.p., introdotto dalla l. n. 103/2017, prevede l’estinzione del reato come effetto di condotte riparatorie, relativamente ai reati procedibili a querela soggetta a remissione, nell’ipotesi in cui l’imputato abbia riparato interamente, entro l’apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato mediante restituzione o risarcimento ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. L’applicabilità in sede di legittimità. La Suprema Corte rileva l’esistenza di dubbi circa l’applicabilità o meno della disciplina sopra citata attenga ai giudizi di legittimità. Ebbene, la Corte, dando una risposta affermativa agli interrogativi, riconosce che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162- ter c.p. possa essere fatta valere anche in sede di legittimità, naturalmente con esclusione della richiesta di fissazione del termine per provvedere alla condotta riparatoria . Dunque, se, come nel caso di specie, risulti già positivamente valutata dal giudice di merito l’esistenza di una condotta riparatoria, il Giudice di legittimità può limitarsi a prendere atto di tale valutazione ed applicare direttamente la causa di estinzione del reato . La Corte quindi annulla l’impugnata sentenza senza rinvio per essersi il reato estinto ai sensi dell’art. 162- ter c.p

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 dicembre 2017 – 16 febbraio 2018, numero 7763 Presidente Fumo – Relatore Morelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena a seguito della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata, la sentenza del Tribunale di Milano del 10.12.13, che aveva riconosciuto la penale responsabilità di M.P. in ordine al reato di atti persecutori in danno di H.A. . 2. Propone ricorso il difensore dell’imputato articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 603 co.2 c.p.p. in quanto la Corte, nel confermare il giudizio del Tribunale, che aveva rigettato l’istanza di audizione, ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., del teste C. , ritenendolo superfluo, avrebbe omesso di considerare che l’esame del teste in ordine alle specifiche circostanze dedotte avrebbe consentito di affermare o negare la credibilità della persona offesa sul punto. C. , direttore del centro commerciale di , ove M. dirigeva un supermercato e la H. lavorava presso un negozio, avrebbe dovuto riferire in ordine a presunte diffide per il mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura del negozio che, secondo la parte offesa, il direttore le avrebbe ripetutamente inviato su sollecitazione del M. , nonché su uno specifico episodio, sempre attinente alle diffide, verificatosi nel giorno in cui l’imputato venne arrestato. 2.1. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali, essendo carente, contraddittoria ed illogica la motivazione della sentenza in merito alle censure del gravame relative alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della sorella nonché in merito alle indagini svolte ed alla irrilevanza delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni. In particolare, la difesa ripropone tutti gli argomenti introdotti nell’appello a sostegno dell’inattendibilità della persona offesa, anche con riguardo alla percezione soggettiva delle condotte dell’imputato ed alla sussistenza dell’evento, per concludere che nella sentenza della Corte d’Appello difetta ogni motivazione sulle contraddizioni e sui punti critici evidenziati in quella sede. 2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 69 co.2, 62 bis, 62 numero 6, 612 bis c.p. e 597 co.3 c.p.p. in quanto il giudice d’appello, sostituendo al giudizio di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti, formulato dal Tribunale, il giudizio di prevalenza delle attenuanti, avrebbe illegittimamente riformato in senso peggiorativo la decisione di primo grado, negando l’operatività della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 c.p. già riconosciuta in quella sede. 3. Il difensore ha depositato, il 20.11.17, una memoria in cui chiede l’applicazione dell’articolo 162 ter c.p. con conseguente pronunzia di estinzione del reato, posto che la parte offesa ha ricevuto dall’imputato una somma che ha ritenuto idonea ad un completo ristoro dei danni subiti, sottoscrivendo una dichiarazione in tal senso e rinunciando alla costituzione di parte civile. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso sono infondati. La Corte d’Appello, dopo avere premesso ampi rimandi alla deposizione della persona offesa, ha individuato una serie di riscontri a conferma della attendibilità di essa, precisamente il contenuto delle conversazioni telefoniche avvenute fra imputato e parte lesa, le dichiarazioni della sorella della H. , gli esiti degli accertamenti svolti dai Carabinieri, che vennero interpellati dalla vittima anche precedentemente alla proposizione della querela, le parziali ammissioni dell’imputato, per esempio in merito alla trasferta a Bologna, le fotografie che ritraggono l’auto dell’imputato posta in modo da bloccare il passaggio di quella della parte lesa. La Corte ha, altresì, dato atto delle deposizioni dei colleghi dei protagonisti della vicenda e dei loro conoscenti, ritenendole sostanzialmente neutre a fronte di un quadro probatorio univoco a carico dell’imputato. Tale valutazione ha determinato la conferma del giudizio di irrilevanza della deposizione del teste C. , la cui audizione era stata richiesta in primo grado ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. e nei motivi di appello ai sensi dell’articolo 603 c.p.p. È stato, quindi, correttamente applicato il principio di diritto per cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto ed è tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa Sez. 5, Sentenza numero 1666 del 08/07/2014 Ud. - dep. 14/01/2015 - Rv. 261730 . Per contro, il ricorso rappresenta una reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Sez. 2 n42595 del 27.10.09, Errico . 2. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, va osservato che, prima della celebrazione del giudizio di primo grado, vi è stato il versamento di una somma di denaro in favore della parte offesa, che ha dichiarato di ritenersi interamente soddisfatta ed ha rinunciato alla costituzione di parte civile. Il Tribunale ha, perciò, riconosciuto l’attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 c.p. che, unitamente alle attenuanti generiche, è stata ritenuta equivalente rispetto all’aggravante di cui all’articolo 612 bis co.2 c.p. Illegittima, in quanto peggiorativa del trattamento sanzionatorio in assenza di impugnazione del PM, la decisione della Corte d’Appello di negare l’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, in ragione della inadeguatezza della somma versata, e di operare una sola riduzione della pena, in conseguenza del mutato giudizio di valenza. Quanto si è osservato in merito alla fondatezza del terzo motivo di ricorso non rileva, tanto, in ordine alla necessità di rideterminare la pena, quanto, piuttosto, ai fini di riconoscere l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 162 ter c.p., richiesta dall’imputato con i motivi nuovi. 3. L’articolo 162 ter c.p., introdotto nell’ordinamento con la legge numero 103 del 23 giugno 2017, prevede l’estinzione del reato come effetto di condotte riparatorie e, nello specifico, con riguardo a reati procedibili a querela soggetta a remissione, quando l’imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni ed il risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Nelle disposizioni transitorie, il legislatore ha dettato la disciplina relativa a termini e condizioni di applicabilità di questo nuovo istituto ai processi in corso, prevedendo che le disposizioni dell’articolo 162 ter c.p. si applichino anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore. In tali casi il giudice dichiarerà l’estinzione del reato anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 162 ter c.p., potrà chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato a norma dell’articolo 162 ter c.p Nella stessa udienza l’imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine per provvedere. Il corso della prescrizione è sospeso. Ci si può chiedere se questa particolare disciplina attenga ai soli giudizi di merito in corso e se sia o meno applicabile nei processi già in grado di legittimità, tenuto conto che la Corte di cassazione non ha poteri e cognizioni di merito per valutare l’adeguatezza delle condotte riparatorie. Conformemente a quanto già affermato da questa Sezione nella sentenza pronunciata il 22.11.17 nel procedimento numero 10842/17 ric. Volpe, Pres. Lapalorcia, Est. Zaza, la cui motivazione non è stata ancora depositata, si ritiene che la risposta debba essere affermativa, cioè che la causa di estinzione del reato di cui all’articolo 162 ter c.p. possa essere fatta valere anche in sede di legittimità, naturalmente con esclusione della richiesta di fissazione del termine per provvedere alla condotta riparatoria. Il discrimine va, infatti, ravvisato nell’assenza, in capo al giudice di legittimità, dei poteri e delle cognizioni di merito per valutare l’adeguatezza della condotta riparatoria. Se, come nel caso di specie, risulti già positivamente valutata dal giudice di merito l’esistenza di una condotta riparatoria, il giudice di legittimità può limitarsi a prendere atto di tale valutazione ed applicare direttamente la causa di estinzione del reato, di nuovo conio. Infatti, si deve rilevare l’identità delle condizioni che il legislatore ha inteso porre per il riconoscimento della causa di estinzione del reato e di quelle poste a fondamento della concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 c.p In entrambi i casi si fa riferimento all’integrale riparazione del danno prima del giudizio, mediante il risarcimento e, ove sia possibile, mediante le restituzioni od una condotta volta ad elidere od attenuare le conseguenze del reato. Sicché si può affermare che l’avvenuto riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 c.p. da parte del giudice di merito comporta una positiva ricognizione circa la sussistenza dei presupposti per l’operatività della causa di estinzione del reato di cui all’articolo 162 ter c.p. che può, quindi, essere applicata dal giudice di legittimità ove ne ricorrano le altre condizioni reato perseguibile a querela soggetta a remissione . 3.1. Pur nella consapevolezza della intervenuta approvazione della legge numero 172 del 4.12.17, che esclude l’applicabilità dell’articolo 162 ter c.p. al reato di atti persecutori, non resta che prendere atto che tale disposizione non è ancora entrata in vigore e, comunque, ne sarebbe dubbia l’applicabilità retroattiva, che il reato per cui l’imputato è condannato è perseguibile a querela di parte e la querela è rimettibile, essendo stata contestata soltanto l’aggravante della pregressa relazione affettiva, e che, come si è detto, il danno è stato interamente riparato entro il termine di apertura del dibattimento di primo grado, così come sancito dal Tribunale attraverso il riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 c.p Il positivo vaglio circa la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 162 ter c.p. determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere, il reato, estinto per effetto della condotta riparatoria. 4. La natura del reato impone particolari cautele nella diffusione del presente provvedimento, per il cui caso si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’articolo 52 d. lgs. 196/03. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto ai sensi dell’articolo 162 ter c.p. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati icientificativi, a norma dell’articolo 52 d. lgs. 196/03.