La regolare notifica del decreto di condanna presso lo studio dell’avvocato di fiducia impedisce la restituzione in termini

La Corte di legittimità, pronunciandosi sul ricorso avverso il rigetto dell’istanza di restituzione in termini avanzata dall’imputato per proporre opposizione al decreto penale di condanna di cui aveva avuto conoscenza solo diverso tempo dopo la notifica, ammonisce il ricorrente ricordando che incombe sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7170/18, depositata il 14 febbraio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Pisa rigettava l’istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore di fiducia di un imputato, al quale veniva contestato il reato di truffa, finalizzata a consentirgli di proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso a suo carico. La pronuncia era fondata sul fatto che il decreto era stato notificato a mezzo PEC, sia per il legale che per l’imputato, presso lo studio dell’avvocato di fiducia dove era stato eletto domicilio. L’imputato propone ricorso per la cassazione del provvedimento. Conoscenza del provvedimento. Ripercorrendo gli atti processuali, la Corte ricostruisce la vicenda dalla quale risulta che il difensore di fiducia, presso il cui studio l’imputato aveva eletto domicilio, aveva ricevuto due messaggi PEC a cui era allegato il decreto penale di condanna a carico del ricorrente. Non potendo dedurre una mera duplicazione del messaggio, correttamente il GIP aveva riscontrato la regolarità della c.d. doppia notifica”. Il difensore ben avrebbe quindi potuto proporre opposizione al decreto penale di condanna per conto del suo assistito, al quale avrebbe inoltre dovuto dare tempestiva notizia in virtù del rapporto professionale intercorrente. È dunque infondato il ricorso nella parte in cui deduce il ritardo incolpevole dell’imputato nella conoscenza della condanna sua carico, di cui aveva avuto notizia solo tempo dopo tramite una raccomanda speditagli con ritardo dal difensore a causa di una sua erronea interpretazione [] di alcuni atti giudiziari . Ugualmente inconferente risulta l’interruzione del rapporto professionale tra il difensore di fiducia e il ricorrente che non può dunque dolersi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento in quanto incombe sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito . In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 gennaio – 14 febbraio 2018, n. 7170 Presidente De Crescienzo – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa rigettava l’istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore di fiducia di P.C. , finalizzata a consentirgli di proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna alla pena di Euro 22.600 di multa emesso nei confronti del medesimo P. in relazione al reato di truffa. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava l’istanza rilevando che il decreto risultava essere stato notificato a mezzo pec, sia per il legale che per l’imputato, presso lo studio del difensore di fiducia ove il ricorrente aveva eletto domicilio. 2. Ricorrono per cassazione P.C. e l’avvocato M.S. , a mezzo del loro difensore di fiducia e con unico atto, deducendo 1 violazione di legge e vizio della motivazione. Assumono i ricorrenti che dal testo dell’ordinanza impugnata emergerebbe che la richiesta di restituzione nel termine sarebbe stata proposta solo dal difensore di fiducia dell’imputato ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. mancata osservanza del termine per impugnare dovuta a caso fortuito o forza maggiore e non anche dall’interessato ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., sicché il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe preso in esame il profilo relativo alla mancata effettiva conoscenza del decreto da parte del P. 2 violazione di legge e vizio di motivazione. Tale secondo profilo, rimasto inesplorato, non avrebbe potuto essere liquidato dal Giudice per le indagini preliminari solo sulla base della regolarità della notifica del decreto, poiché avrebbe dovuto essere valutata, al di là di questo, l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato, che questi avrebbe maturato soltanto quando aveva ricevuto notizia del decreto dal suo difensore di fiducia, tramite lettera raccomandata speditagli con ritardo dovuto ad una erronea interpretazione da parte del difensore di alcuni atti giudiziari che riguardavano il P. . Peraltro, vi sarebbe incertezza anche sulla regolarità della notifica, in quanto i messaggi pec pervenuti all’avvocato M. sono identici e non riportano la indicazione della doppia notifica al domicilio eletto ed al difensore in proprio fg. 5 del ricorso . Ne conseguirebbe l’impossibilità di ritenere che l’imputato avesse volontariamente rinunciato a proporre opposizione al decreto penale di condanna 3 violazione di legge e vizio di motivazione. Il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe valutato la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che avrebbe impedito al difensore di fiducia dell’imputato di dare tempestiva notizia a quest’ultimo dell’emissione del decreto di condanna. Tale evento sarebbe stato costituito dalla notificazione del decreto al difensore in termini tali da produrre quella incertezza specificata nel secondo motivo di ricorso 4 violazione di legge e vizio di motivazione. Per le ragioni dette nei precedenti motivi, la doppia notifica del decreto al difensore di fiducia sarebbe inesistente. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Dalla consultazione degli atti processuali, cui questa Corte può accedere in virtù della natura processuale della questione, risulta che il difensore di fiducia dell’imputato, presso il cui studio quest’ultimo aveva eletto domicilio, era stato destinatario di regolare notifica a mezzo pec del decreto penale di condanna a carico del suo assistito P.C. , odierno ricorrente. Più in particolare, il difensore di fiducia, avv. M.S. , aveva ricevuto due messaggi pec, cui era stato allegato, in entrambi i casi, il decreto penale di condanna, così come correttamente si afferma a fg. 8 dello stesso ricorso ed anche nella originaria istanza di restituzione nel termine fg.1 . Ne consegue che, ad evidenza, era stata effettuata al difensore di fiducia la doppia notifica del decreto penale, altrimenti non potendo intendersi la duplicazione del messaggio pec presso il suo studio legale, luogo nel quale l’imputato aveva eletto domicilio e, dunque, individuato correttamente come luogo ove effettuare al medesimo la notifica ex art. 161 cod. proc. pen Nessuna incertezza poteva esservi, pertanto, sulla regolarità della cosiddetta doppia notifica . 1.2. Da ciò consegue, in primo luogo, che il difensore di fiducia avrebbe potuto proporre opposizione al decreto penale per conto del suo assistito, ex art. 461 cod. proc. pen In secondo luogo, egli avrebbe dovuto dare tempestiva notizia al P. , in forza del rapporto professionale che lo legava a quest’ultimo, della notifica del decreto penale di condanna, regolarmente effettuata presso il domicilio eletto, al fine di consentirgli di proporre opposizione nei termini di legge. Ciò non è avvenuto e, per le ragioni dette, non può essere in alcun modo invocato il caso fortuito o la forza maggiore, siccome riveniente da una supposta irregolarità della notifica. 1.3. Quanto sopra, basta a ritenere manifestamente infondato ciò che si è sostenuto nella seconda parte del secondo motivo di ricorso, nel terzo e nel quarto motivo. 2. Ma, la nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato e l’elezione del domicilio presso lo studio legale di questi, rendono manifestamente infondato anche il primo motivo di ricorso. Dal momento che, a fronte di tali evidenze oggettive - alle quali si aggiunge la mancanza di allegazioni in ordine all’interruzione del rapporto professionale tra il difensore di fiducia e l’imputato - quest’ultimo non può dolersi di non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento, poiché, come affermato da tempo risalente dalla giurisprudenza di questa Corte, incombe sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438 Sez. 1, n. 25905 del 24/04/2001, Bekhit, Rv. 219106 . Altro è il caso, cui si rifà il ricorso, della notificazione effettuata al domicilio eletto presso il difensore di ufficio e non di fiducia. Ne consegue che l’ordinanza impugnata ha correttamente, sebbene sinteticamente, evidenziato l’assenza di tutti i presupposti per la restituzione nel termine nelle diverse forme previste dall’art. 175 cod. proc. pen 3. Infine, l’avv. M. , essendo stato il difensore di fiducia dell’imputato, non ha alcun interesse proprio ad impugnare il provvedimento a mezzo di altro difensore, dal momento che gli effetti dell’atto si riverberano solo sulla posizione del suo assistito. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.