L’«effettiva visualizzazione» della notifica a mezzo PEC non è condizione necessaria per la sua validità

Qualora la notificazione al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza avvenga tramite PEC, la effettiva visualizzazione dell’atto da parte del destinatario non è condizione necessaria per il perfezionamento e per la validità della notificazione stessa.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 7167/18, depositata il 14 febbraio. Il caso. La Corte di Cassazione dichiarava il ricorso, proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, improcedibile. Successivamente l’imputato propone ricorso straordinario per cassazione denunciando che il precedente giudizio di legittimità fosse stato celebrato nonostante il difensore del ricorrente non avesse ricevuto regolare notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. La notifica a mezzo PEC. Il Supremo Collegio rileva che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, eseguita tramite PEC, risulta regolarmente effettuata . Difatti, la Suprema Corte ribadisce il consolidato orientamento per cui, in tema di notifica al difensore dell’atto via PEC, la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario . La Corte dunque dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 dicembre 2017 – 14 febbraio 2018, n. 7167 Presidente Cammino – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto e in diritto Con sentenza del 16/5/2017, depositata il 22 giugno 2017, la sesta sezione della corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25/2/2016. Avverso la detta pronunzia propone ricorso straordinario il nuovo difensore del C. con atto depositato il 4 agosto 2017, deducendo che il giudizio di legittimità è stato celebrato nonostante il precedente difensore dell’imputato non avesse ricevuto regolare notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. Con il secondo motivo, il ricorrente chiede che, dopo avere revocato la sentenza di legittimità, la corte rivaluti il contenuto del ricorso e annulli senza rinvio la sentenza della corte territoriale perché il reato si era estinto per intervenuta prescrizione prima della pronunzia di secondo grado. Dall’esame degli atti risulta che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla sesta sezione di questa Corte è stata regolarmente effettuata, essendo stata eseguita tramite PEC nei confronti dell’avv. Francesco Messina in data 30 marzo 2017 e in atti vi è la ricevuta di accettazione. È orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto, tramite posta elettronica certificata c.d. pec , la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016 - dep. 18/01/2017, Dionigi, Rv. 26887701 . Non ricorre pertanto il denunciato errore di fatto e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, riguardando l’ulteriore doglianza valutazioni giuridiche Ndr testo originale non comprensibile deducibili ai sensi dell’art. 625 bis cpp S.U. n. 18651/2015, RV 263686 . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 , al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.