Non punibile l’automobilista sorpreso con un’arma nel portaoggetti

Il coltello – lungo ben 18 centimetri - era sistemato nel vano portaoggetti della vettura. I Giudici ritengono l’episodio non grave, anche perché ci si trova di fronte a un comportamento non abituale, di peso modesto e tenuto da soggetto incensurato. Applicabile quindi la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p

Se ne è andato a spasso in automobile – del cognato – senza sapere che nel vano portaoggetti era stato sistemato un piccolo accessorio, un coltellaccio lungo 18 centimetri. Lo ha scoperto solo in occasione di un controllo delle forze dell’ordine, e per lui è scattata la condanna per porto ingiustificato di un’arma”. A salvarlo, però, in ultimo grado, è la non punibilità”, riconosciuta dai giudici del Palazzaccio Corte di Cassazione, sentenza n. 6974/18, sez. I Penale, depositata oggi . Lieve entità. Netta la posizione assunta dai giudici del Tribunale a loro parere ci si trova di fronte alla condotta inequivocabile di un uomo che ha portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con ‘blocco lama’ in acciaio, della lunghezza complessiva di 18 centimetri . Consequenziale la sua condanna alla pena di 600 euro di ammenda . Irrilevante – anche secondo i magistrati della Cassazione – il fatto che il coltello era stato ritrovato all’interno del vano portaoggetti dell’auto di proprietà del cognato dell’uomo finito sotto accusa. Questo dettaglio è ritenuto secondario, poiché, pur mancando l’elemento intenzionale , è sufficiente che la condotta sia stata posta in essere per negligenza , come in questo caso. Ciò nonostante, però, la condanna pronunciata in Tribunale non diviene definitiva. A salvare l’uomo è il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto . Su questo punto i giudici del ‘Palazzaccio’ osservano che il fatto addebitato, sebbene non inoffensivo, presenta i caratteri della particolare tenuità perché trattasi di comportamento non abituale e di modesta entità – come si desume anche dalla pena pecuniaria – posto in essere da soggetto incensurato .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 novembre 2017 – 13 febbraio 2018, n. 6974 Presidente Di Tomassi – Relatore Talerico Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 26 ottobre 2016, il Tribunale di Asti riconosceva Gu. Lu. responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello con blocco lama in acciaio della lunghezza complessiva di cm. 18 e, conseguentemente, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui al comma 3 del citato art. 4, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di Euro 800,00 di ammenda, la cui esecuzione veniva sospesa a' termini e condizioni di legge. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Fe. Ra 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 4 della legge n. 110 del 1975 e 530 del codice di rito. Ha, in proposito, evidenziato che il coltello di che trattasi era stato ritrovato all'interno del vano portaoggetti dell'auto di proprietà del cognato del Gu., che il giorno prima era stata data in prestito a quest'ultimo e ha osservato che al fine di ritenere la penale responsabilità dell'imputato non è sufficiente fare riferimento alla circostanza che il porto dell'arma era avvenuto per semplice distrazione e neppure alla circostanza che era doveroso da parte del Gu., prima di prendere in consegna l'auto, verificarne il contenuto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando che, nonostante esplicita richiesta in tal senso, il Tribunale di Asti ha omesso ogni qualsivoglia valutazione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena determinata senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno e alla indebita sospensione condizionale della stessa richiesta dall'imputato solo in caso di condanna a pena detentiva . 3. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, atteso che la decisione del Tribunale di Asti - nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini della punibilità della contravvenzione di porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti a offendere, di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, è irrilevante che manchi l'elemento intenzionale, essendo, invece, sufficiente che la condotta sia stata posta in essere per negligenza - non è censurabile. 4. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso relativo all'applicazione al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., richiesta dall'imputato in sede di conclusioni rassegnate dinnanzi al Tribunale di Asti. In proposito, occorre rilevare che l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta in questa sede, senza necessità di disporre un rinvio al giudice di merito, a norma dell'art. 620, comma primo lett. I , cod. proc. pen., sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione impugnata. Intanto, nel caso di specie, non risultano superati i limiti di pena indicati dall'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. va, altresì, rilevato che il fatto addebitato al ricorrente - come accertato e ricostruito nella motivazione del provvedimento impugnato - sebbene non inoffensivo, presenta i caratteri della particolare tenuità perché trattasi di comportamento non abituale e di modesta entità come si desume anche dalla circostanza che all'imputato è stata inflitta la sola pena pecuniaria, nonché concesse le circostanze attenuanti generiche , posto in essere da soggetto incensurato. 5. Le argomentazioni sin qui svolte hanno carattere assorbente rispetto all'altra doglianza articolata con il terzo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 -bis c.p