Irrilevante il contesto ludico e naturista: condannato per le foto pedopornografiche

Un anno di reclusione e mille euro di multa a un uomo beccato in possesso di foto che ritraevano bambini nudi. Irrilevante il fatto che gli scatti fossero avvenuti nel contesto di strutture riservate ai naturisti.

Ha sostenuto fossero solo innocenti fotografie a bambini, in contesti però particolari, cioè villaggi per naturisti. Questa linea difensiva però non ha convinto i giudici che, analizzando personalmente le immagini, ne hanno ritenuto evidente la lascività”. Legittima perciò la sua condanna per detenzione di materiale pedopornografico” Cassazione, sentenza n. 6734/18, sez. III Penale, depositata il 12 febbraio . Minori. Nessun dubbio per i Giudici del Tribunale e per quelli della Corte d’Appello le fotografie possedute da un uomo, e ritraenti minori nudi, sono catalogabili come materiale pedopornografico. Consequenziale la decisione con cui è stato sanzionato con un anno di reclusione e mille euro di multa. Sulla stessa linea si assesta anche la Cassazione, che respinge le obiezioni proposte dal legale. Impossibile, in sostanza, parlare di fotografie innocenti”. Su questo fronte l’avvocato ha sostenuto che le immagini non risultano oscene, né sessualmente esplicite, limitandosi a ritrarre minori nudi, in normali comportamenti ludici, presso strutture e villaggi naturisti . I magistrati del Palazzaccio ribattono richiamando la valutazione compiuta in Appello, dove, dopo aver guardato le foto, si è evidenziata la loro lascività , rendendo così irrilevante il richiamo al contesto ludico e naturista .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 novembre 2017 – 12 febbraio 2018, n. 6734 Presidente Di Nicola – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/3/2017, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa il 2/5/2013 dal locale Tribunale, rideterminava la pena inflitta a carico di Da. Fo. Co. in un anno di reclusione e mille Euro di multa, già ridotta per la scelta del rito abbreviato allo stesso era contestato il delitto di cui all'art. 600-quater cod. pen., per aver detenuto materiale pornografico realizzato utilizzando minori di diciotto anni. 2. Propone ricorso per cassazione il Co., a mezzo del proprio difensore, deducendo la mancanza di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza verificare il contenuto delle immagini in oggetto e senza specificare quale ne sarebbe il carattere pedopornografico le stesse, peraltro, non risulterebbero oscene, né sessualmente esplicite, lascive od allusive, limitandosi a ritrarre minori nudi - in normali comportamenti ludici – presso strutture e villaggi naturisti. Ancora, si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negato con motivazione illogica e contraddittoria. Da ultimo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato - accertato il 19/4/2010 - essendo già decorsi sei anni dalla commissione del fatto. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta infondato. Con riguardo alla prima doglianza, va innanzitutto ricordato, per quanto attiene alla nozione di pornografia minorile, che, come affermato anche da questa Corte cfr. Sez. 3, n. 3110 del 20/11/2013, C, Rv. 259317 Sez. 3, n. 5874 del 9/1/2013, L, Rv. 254420 , il legislatore, sia nella relazione al disegno di legge che durante i lavori parlamentari L. n. 269 del 1998 e quella di modifica n. 38/2006 , ha lungamente evitato di prendere posizione con una nozione astratta sul punto, lasciando all'interprete di valutare, di volta in volta, il carattere pornografico del materiale. La giurisprudenza di questa Corte solo con la sentenza n. 10981 del 4/3/2010 ha indicato, con precisione, i criteri di individuazione del materiale pornografico minorile , ritenendo che il delitto di pornografia minorile sia configurarle esclusivamente quando il materiale medesimo ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. In motivazione, si premetteva che, in precedenza, la giurisprudenza di legittimità non aveva avuto modo di affrontare direttamente questo compito, verosimilmente perché le fattispecie concrete al suo esame non presentavano margini di incertezza e non configuravano situazioni di confine. L'unico precedente, ormai risalente nel tempo, ha una utilità relativa, giacché non si misurava con le fattispecie penali introdotte dalle leggi citate, ma si limitava a definire la pornografia in relazione alla nozione di osceno formulata nell'art. 529 c.p., precisando che la pornografia è compresa nel più ampio concetto di oscenità, e si identifica con la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, ecc, che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità Cass. Sez. 3, n. 1197 del 6/11/1970, Bi., Rv 116647 . Tanto premesso, si ricordava che, secondo il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, stipulato a New York il 6/9/2000 e ratificato dall'Italia con L. 11 marzo 2002, n. 46, si intendeva per pornografia minorile qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali . Sulla stessa linea era la definizione contenuta nella citata decisione quadro del Consiglio Europeo n. 2004/ 68 /GAI del 22/12/2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, secondo la quale si intendeva per bambino una persona d'età inferiore ai diciotto anni, e per pornografia infantile un materiale che ritrae o rappresenta visivamente 1 un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica 2 una persona reale che sembra essere un bambino, implicata o coinvolta nella suddetta condotta immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta art. 1 . Entrambe le definizioni, quindi, sottolineavano due elementi essenziali della pornografia quello della rappresentazione di una figura umana e quello dell'atteggiamento sessuale della figura rappresentata . 4. Nel quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, che poneva l'accento, nella individuazione di materiale pedopornografico, sul carattere lascivo della esibizione e quindi su atteggiamenti esplicitamente sessuali, è poi intervenuta la I. 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e di adeguamento delle norme interne. Tale legge, con l'art. 4, comma 1, lett. h , ha modificato il testo dell'art. 600-ter cod. pen. e, per quel che interessa in questa sede, ha inserito all'ultimo comma una definizione precisa di pornografia minorile Si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni diciotto per scopi sessuali . A parte la novità rappresentata dall'inserimento, per la prima volta, nella legislazione nazionale della nozione di pornografia minorile, si è in presenza - per porre evidentemente un argine al dilagante fenomeno - di un indubbio maggior rigore , pur temperato dal riferimento agli scopi sessuali , essendo sufficiente anche la sola rappresentazione degli organi sessuali e non più la esibizione lasciva degli stessi cfr. sent. n. 5874/2013 cit. - Tale norma, così interpretata, non può, però, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., trovare applicazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della I. n. 172 del 2012 come quello in esame, contestato al 19/4/2010 , dovendosi - in tali casi -ricorrere alla nozione di pornografia minorile elaborata in precedenza, come sopra ricordato, intendendosi cioè per materiale pedopornografico quello che ritrae minori degli anni diciotto in atteggiamento sessualmente esplicito od esposizione lasciva dei genitali in tal senso, oltre a quelle prima richiamate, anche Sez. 3, n. 19191 del 27/1/2015, S., non massimata . 5. Tutto ciò premesso in termini generali, osserva allora la Corte che la pronuncia impugnata ha fatto buon governo dei principi indicati, confermando la condanna del ricorrente alla luce del contenuto delle immagini in oggetto, che non lasciano dubbi in ordine alla loro lascività accertamento di merito, non sindacabile in questa sede e che, pertanto, sfugge alla prima censura, con la quale si lamenta una mancata descrizione in sentenza delle varie fotografie e, in ogni caso, il contesto ludico e naturista nel quale erano state scattate. Quel che questo Giudice non può certo constatare o contestare, risultando al riguardo adeguata la motivazione stesa in sentenza, frutto di diretta visione delle immagini e orientata - si ribadisce - per il carattere palesemente lascivo del contenuto delle stesse. 6. Del pari infondata, poi, risulta la seconda doglianza, in punto di circostanze attenuanti generiche. Al riguardo, occorre premettere che, per costante e condiviso indirizzo, nel motivare il diniego della concessione delle stesse non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lu., Rv. 259899 ciò premesso, la Corte di merito ha correttamente applicato tale indirizzo, negando il beneficio alla luce del quantitativo di immagini rinvenute -200, con 24 supporti ottici - tale da assegnare alla condotta una particolare gravità. Quel che, peraltro, il ricorso contesta con mero richiamo all'argomento di cui al precedente motivo. 5. Da ultimo, con riguardo alla prescrizione, osserva la Corte che la stessa non era affatto decorsa alla data della sentenza di appello, né lo è a quella odierna, anche tenuto conto degli atti interruttivi e delle sospensioni per legittimo impedimento tale - tutto quanto precede, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen. - da ancorare il termine prescrizionale alla data del 18/12/2017. Il ricorso deve esser quindi rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.