“Effetti speciali” sul calcolo della prescrizione

In caso di annullamento della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria e/o ad effetto speciale - che condiziona ex art. 157, comma 2, c.p., il tempo necessario a prescrivere il reato -, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato non include anche la mancata verificazione della causa estintiva della prescrizione, che dipende dalla pregiudiziale quantificazione a ciò necessaria e, quindi, all’accertamento e/o esclusione dell’aggravante in esame, potendo impedire esclusivamente la declaratoria di quelle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5478/2018, depositata il 6 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa il 26 gennaio 2017, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione che annullava la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Messina, assolveva l’imputato relativamente al capo d’imputazione a” art. 609- bis , commesso nel maggio 2006 perché il fatto non sussiste e, in relazione al capo d” artt. 582, 583, 585, 61 n. 5 c.p. , esclusa l’aggravante della durata superiore a 40 giorni della malattia, rideterminava la pena in mesi uno di reclusione da porsi in continuazione con gli altri reati già definitivamente giudicati. L’imputato proponeva quindi ricorso, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione degli artt. 582, 585, 61 n. 5 c.p., 157 e 161 c.p., nonché 129 c.p.p. il giudice di merito, infatti, una volta esclusa l’aggravante contestata, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, non potendo considerarsi formato il giudicato sulla penale responsabilità dell’imputato con riguardo all’impugnazione proposta, pur limitatamente alla sussistenza dell’aggravante de quo . L’art. 157 del codice penale. Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, poiché l’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale ex art. 583 n. 1 c.p. da parte del giudice del rinvio incide, ai sensi del comma 2 dell’art. 157 c.p. sulla quantificazione del tempo necessario alla prescrizione. Prescrizione che, nel caso di specie, rimossa l’aggravante ex art. 583 c.p., risulta essersi verificata già in epoca anteriore alla sentenza di annullamento con rinvio da parte della Cassazione dunque, da dichiararsi dallo stesso Supremo Collegio, ove fosse stata correttamente esclusa nel giudizio di merito, e, in ogni caso, dal giudice del rinvio, una volta esclusa detta aggravante. Ciò in quanto l’art. 157, comma 2, c.p. prevede che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante . Le aggravanti ad effetto speciale. In presenza di un’aggravante ad effetto speciale, dunque, la prescrizione non può ritenersi autonoma e pregiudiziale rispetto all’esistenza dell’aggravante stessa. Pertanto, qualora il giudice del rinvio debba accertare l’esistenza o meno di un’aggravante ad effetto speciale, idonea non solo ad incidere sulla quantificazione della pena, ma anche sul calcolo del tempo necessario alla prescrizione - la cui verificazione o mancata verificazione è inscindibilmente connessa all’accertamento pregiudiziale relativo a tale tipologia di circostanza e, dunque, a condizionare l’affermazione della penale responsabilità -, quest’ultima non può ritenersi implicitamente esclusa. In particolare, nel caso in esame, in cui l’annullamento con rinvio era avvenuto al fine di verificare la sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale ex art. 583, n. 1, c.p., la decisione del giudice del rinvio che ne esclude l’applicabilità inevitabilmente incide sul computo del termine massimo di prescrizione, soprattutto guardando al fatto che, qualora detta aggravante fosse stata esclusa dal giudicante sin dall’inizio, il giudice di legittimità avrebbe dichiarato la prescrizione già all’epoca dell’annullamento. La Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo d” perché estinto, eliminando la relativa pena.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 dicembre 2017 – 6 febbraio 2018, numero 5478 Presidente Blaiotta – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa all’udienza del 26 gennaio 2017, depositata in data 31 marzo 2017, decidendo su rinvio della Corte di cassazione Sez. 3 numero 14251 del 16 dicembre 2014, dep. 9 aprile 2015 , che ha annullato la sentenza della Corte di Appello Messina del 13 gennaio 2013 limitatamente ai capi a e d, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 4 marzo 2010, ha assolto l’imputato del reato di cui al capo a art. 609-bis cod.penumero violenza sessuale in danno di C.I. nel mese di maggio 2006 perché il fatto non sussiste e, relativamente al capo d artt. 582, 583, 585, 61 numero 5 cod.penumero lesioni in danno di C.I. in data 21 agosto 2006 , previa esclusione dell’aggravante della durata superiore a 40 giorni della malattia, ha rideterminato la pena in mesi uno di reclusione da porsi in continuazione con gli altri reati già definitivamente giudicati. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore in data 10 giugno 2017. 2. Con l’unico motivo si è dedotta ex art. 606 lett. b cod.proc.penumero l’erronea applicazione degli artt. 582, 585, 61 numero 5, 157-161 cod.penumero e 129 cod.proc.penumero Più precisamente, ad avviso del ricorrente, il giudice di merito, una volta esclusa l’aggravante contestata, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, non potendo considerarsi formato il giudicato sulla penale responsabilità dell’imputato in considerazione dell’impugnazione proposta, sia pure limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto l’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale, di cui all’art. 583 numero 1 cod.penumero , da parte del giudice di rinvio incide, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod.proc.penumero , sulla quantificazione del tempo necessario alla prescrizione, che risulta, a questo punto, essersi verificata già in data 211 febbraio 2014 e, cioè, decorsi 7 anni e mezzo dal 21 agosto 2006 in epoca anteriore alla sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, sicché avrebbe dovuto essere dichiarata dalla stessa Suprema Corte, ove nel giudizio di merito l’aggravante in esame fosse stata sin da subito correttamente esclusa, e, comunque, dal giudice del rinvio, una volta negatane la sussistenza, come denunciato dal ricorrente. Invero, tale conclusione presuppone che non si sia formato il giudicato parziale, in forza dell’art. 624, primo comma, cod.proc.penumero , sulla penale responsabilità dell’imputato, all’esito dell’annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte, che ha accolto il secondo motivo del ricorso di V.L. a proposito della sussistenza dell’aggravante, non essendo spiegato né nella sentenza di primo grado né in quella di appello da cosa sia possibile evincere la ricorrenza della malattia superiore a 40 giorni. Sul punto occorre brevemente soffermarsi. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della responsabilità e l’irrogazione della pena possono intervenire in momenti distinti, per cui non è certamente extra ordinem la concezione di una definitività decisoria che, attenendo all’accertamento della responsabilità dell’autore del fatto criminoso e ponendo fine all’iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all’applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento, ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione, benché la decisione non si sia ancora connotata dall’esaustività per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta. Si è, perciò, affermato che la sentenza che afferma la responsabilità penale dell’imputato è il presupposto logico-giuridico della parte contenente la specifica condanna determinazione della pena entrambe costituiscono disposizioni della sentenza art. 624 c.p.p., primo comma , venendo anzi esaltata la pregiudizialità della prima con l’autonomia concettuale che le è propria in funzione della seconda, che è di norma consequenziale. Ecco perché, se l’annullamento è parziale e non intacca la prima delle due disposizioni, la sentenza acquista autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata art. 624 c.p.p. . Se, dunque, l’annullamento colpisce soltanto la parte di sentenza relativa al quantum non all’an della pena, che dovrà essere rideterminata, ma non potrà essere eliminata, la parte concernente l’affermazione della responsabilità resta intangibile. Essa, infatti, lungi dal porsi in connessione essenziale con la parte annullata , ha ormai acquistato autorità di cosa giudicata e, proprio su questo irretrattabile presupposto qual è, appunto, la declaratoria di colpevolezza e punibilità , consente la riapertura del giudizio, in sede di rinvio, limitatamente alla parte annullata della sentenza quoad poenam e solo a quella art. 625 c.p.p. Sez. U, numero 4904 del 26/03/1997 ud., dep. 23/05/1997, rv. 207640 . A prescindere dai dubbi della dottrina, secondo cui all’esito dell’annullamento del rinvio non sarebbe configurabile il giudicato, sia pure parziale, che può investire solo l’oggetto del giudizio, ma si formano semplicemente delle preclusioni processuali, tale percorso argomentativo non può estendersi all’ipotesi in cui al giudice del rinvio sia demandato l’accertamento circa l’esistenza o meno di una aggravante ad effetto speciale, idonea ad incidere non solo sulla quantificazione della pena, ma anche sul calcolo del tempo necessario alla prescrizione e, dunque, a condizionare l’affermazione della penale responsabilità - più precisamente la dichiarazione o negazione della causa estintiva della prescrizione, che non può, pertanto, ritenersi autonoma e pregiudiziale rispetto all’esistenza di detta aggravante, in quanto ne dipende e, quindi, ne è connessa in modo essenziale. In proposito va osservato che in base alla precedente disciplina, per determinare il tempo necessario alla prescrizione, nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, dovevano applicarsi le disposizioni di cui all’art. 69 cod.penumero , che riguardano il bilanciamento delle circostanze. Ciò portava ad escludere che, nell’ipotesi in cui con la sentenza di annullamento venisse confermato il reato-base, ma rinviata al giudice del merito la valutazione sulle circostanze, il fatto-reato potesse ritenersi accertato nella sua interezza con autorità di giudicato, stante la connessione essenziale riconosciuta dalla disciplina della prescrizione - tra il reato-base e le circostanze, sicché si considerava tenuto a dichiarare l’estinzione per prescrizione il giudice del rinvio, qualora investito sul punto dalla sentenza di annullamento, avesse valutato esistenti le attenuanti, facendole prevalere sulle aggravanti, o al contrario avesse escluso le aggravanti contestate, da ciò derivando la concretizzazione del tempo della prescrizione v., tra le altre, Sez. 1, numero 7548 del 01/06/2000 ud., dep. 28/06/2000, rv. 216427, secondo cui in tema di annullamento parziale della sentenza, la connessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze impedisce la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e consente al giudice di rinvio di applicare la causa estintiva che consegue al riconoscimento o all’esclusione delle attenuanti o aggravanti, della cui valutazione sia stato nuovamente investito . Al contrario l’attuale art. 157, secondo comma, cod.penumero prevede che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale . Ne deriva che tendenzialmente l’accertamento delle circostanze siano esse aggravanti o attenuanti incide solo ed esclusivamente sul concreto trattamento sanzionatorio da irrogare, mentre non influisce sul tempo necessario alla prescrizione, la cui mancata maturazione resta oggetto del giudicato parziale formatosi all’esito dell’annullamento con rinvio, trattandosi di una parte che, al pari di quella relativa all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, si presenta pregiudiziale ed insieme autonoma rispetto alla mera quantificazione della pena, poiché la pena può concretamente essere applicata solo se non è maturato il tempo per la prescrizione del reato, che prescinde dall’esistenza delle circostanze comuni in questo senso risulta orientata la giurisprudenza più recente Sez. 1, numero 43710 del 24/09/2015 ud., dep. 29/10/2015, rv. 264815, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento v. anche Sez. 2, numero 8039 del 09/02/2010 ud., dep. 01/03/2010, rv. 246806, secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento Sez. 2, numero 12967 del 14/03/2007 ud., dep. 29/03/2007, rv. 236462, secondo cui l’annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all’esclusione di una circostanza aggravante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l’affermazione di responsabilità, in quanto quest’ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell’annullamento, sicché è impedita l’operatività nel giudizio di rinvio di una causa sopravvenuta di estinzione del reato, quale la prescrizione . Tali conclusioni non sono, tuttavia, scontate relativamente alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, le quali condizionano, secondo la disciplina vigente, il tempo necessario alla prescrizione del reato, sicché l’esclusione di tale causa estintiva non può avvenire a prescindere e prima del loro accertamento positivo o negativo. Deve, quindi, affermarsi che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria e/o ad effetto speciale, che condiziona, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod.penumero , il tempo necessario a prescrivere il reato, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato non include anche la mancata verificazione della causa estintiva della prescrizione, che dipende dalla pregiudiziale quantificazione del tempo a ciò necessario e, quindi, dall’accertamento e/o esclusione dell’aggravante in esame, e non impedisce, pertanto, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, potendo impedire esclusivamente la declaratoria di quelle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod.proc.penumero il cui accertamento non è connesso inscindibilmente con l’accertamento delle aggravanti de quibus. Il principio affermato opera necessariamente nel caso in esame in cui la prescrizione, in ragione del computo dei termini derivanti dall’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale, è maturata già prima della pronuncia di annullamento con rinvio così come avvenuto anche nella fattispecie oggetto di esame da parte di Sez. 5, numero 4307 del 19/12/1997 ud., dep. 09/04/1998, rv. 211070 . Occorre, difatti, sottolineare che qualora l’aggravante ad effetto speciale fosse stata correttamente esclusa dal giudice di merito ab origine, la prescrizione del reato sarebbe stata dichiarata dallo stesso giudice di legittimità all’epoca dell’annullamento. Né si può ritenere che la decisione della Suprema Corte, intervenuta al fine di porre rimedio all’errore del giudice di merito proprio sulla sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale, pregiudichi irrimediabilmente l’imputato, precludendo la declaratoria di intervenuta prescrizione. A ciò si aggiunga che il calcolo dei relativi termini di prescrizione dipende dall’accertamento della sussistenza o meno dell’aggravante de qua, sicché qualora il giudice del rinvio sia investito della decisione su tale questione, non può ancora dirsi implicitamente esclusa la prescrizione, la cui verificazione o mancata verificazione è inscindibilmente connessa al pregiudiziale accertamento relativo a tale tipologia di circostanza. Del resto, nessuna preclusione può dirsi verificata considerato che al giudice del rinvio è stato rimesso l’accertamento di un importante frammento del fatto rilevante ai fini del suo disvalore e del calcolo dei termini di prescrizione. Nel caso di specie, pertanto, in cui l’annullamento con rinvio è avvenuto al fine di verificare la sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 583 numero 1 cod.penumero , la decisione del giudice del rinvio, che ha escluso la sussistenza di tale aggravante speciale, necessariamente si ripercuote sul computo del termine massimo di prescrizione, che ammonta a mesi 84 7 anni e mezzo e è maturato, quindi, nel febbraio 2014, in epoca addirittura anteriore alla sentenza di annullamento. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente al capo d , con l’eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo d perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione in caso di diffusione dei presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. numero 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.