Valida la notifica a mezzo PEC in «copia unica» al difensore domiciliatario

Nell’ipotesi in cui la notificazione dell’avviso di deposito di un provvedimento sia effettuata al difensore a mezzo PEC, non è necessario che la stessa notificazione sia, altresì, inviata all’imputato che ha eletto domicilio presso il medesimo difensore, essendo la notificazione giunta in copia unica sufficiente a garantire all’imputato la conoscenza del provvedimento.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 5488/18, depositata il 6 febbraio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Milano respingeva con ordinanza la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell’imputato, ordinanza impugnata dal PM. Nel corso del procedimento l’imputato eleggeva domicilio presso il proprio difensore, tuttavia l’avviso di deposito del provvedimento veniva notificato a mezzo PEC solamente al difensore, nonostante la presentazione di istanza di notifica presso il domicilio eletto. Il Tribunale del riesame, difatti, aveva rigettato la suddetta istanza, pertanto l’imputato ricorre per cassazione denunciando l’illegittimità, ai sensi dell’art. 128 c.p.p., della notificazione avvenuta solamente a mezzo PEC, inidonea a consentire la conoscenza del provvedimento in capo all’interessato. La notifica in copia unica. Il Supremo Collegio rileva che la notificazione, per le modalità con cui è avvenuta, sia stata idonea a produrre lo scopo dell’atto, cioè la sua conoscenza e il pieno esercizio del diritto di difesa del prevenuto , poiché l’avviso ex art. 128 c.p.p. sebbene pervenuto in unica copia, recava espressa indicazione dei due destinatari dell’atto imputato e difensore e ciò diveniva riscontrabile nella testuale indicazione presente nell’atto recante avviso 128 c.p.p. Tribunale del riesame di Milano in proprio e per l’imputato con notifica presso il difensore . La Suprema Corte ribadisce dunque che la consegna di un’unica copia dell’avviso, e non anche di una seconda copia identica alla prima all’imputato domiciliato presso il difensore, può integrare, al più, una irritualità non incidente sulla adempiuta funzione della notifica dell’atto, ma non certo l’omessa notifica all’imputato sanzionata da nullità assoluta ed insanabile . La Corte dunque dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 dicembre 2017 – 6 febbraio 2018, n. 5488 Presidente Izzo – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 08/09/2016 il GIP del Tribunale di Milano respingeva la richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal P.M. nei confronti di E.F. . 1.1. Avverso tale decisione il P.M. proponeva impugnazione ai sensi dell’art. 310 c.p.p. e pertanto veniva rubricato il procedimento n. 1349/16 R.G.T.D.R., con udienza il 24/02/2017 nel corso della quale E.F. eleggeva domicilio ai fini delle notificazioni presso lo studio del difensore. 1.2. Successivamente, in data 19/06/2017 alle ore 14 59 09 la Cancelleria provvedeva a notificare tramite posta elettronica certificata la suddetta ordinanza indicando quale Motivazione la dicitura in proprio . 1.3. In data 30/06/2017, la Cancelleria apponeva l’attestazione di irrevocabilità dell’ordinanza con la quale veniva disposta nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere. 1.4. In data 18/10/2017 il difensore presentava Istanza di notifica dell’avviso di deposito di provvedimento all’indagato presso il domicilio eletto . 1.5. Con il provvedimento del 20/10/2017, il Presidente del Tribunale del Riesame di Milano rigettata l’istanza suddetta. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione E.F. , a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. , violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 128 c.p.p. Deduce che l’art. 128 c.p.p. impone l’onere, da parte della Cancelleria competente, di compiere un determinato atto consistente nella notificazione dell’avviso di deposito con l’indicazione del dispositivo del provvedimento emesso a ciascuno dei soggetti cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione. Sostiene che, conseguentemente, il predetto avviso doveva essere notificato, non solo al difensore, attraverso lo strumento della posta elettronica certificata, ma per espressa disposizione normativa il medesimo iter doveva essere compiuto con riferimento al ricorrente, benché lo stesso avesse eletto domicilio presso lo studio del medesimo difensore in sede di udienza camerale del 24/02/2017. Assume che il Tribunale del Riesame di Milano, ha provveduto a compiere un’unica notifica, in proprio al difensore, omettendo di provvedere alla notifica del provvedimento nei confronti del E. . Rappresenta che la semplice annotazione contenuta nella relata di notifica del 19/06/2017 indicante avviso 128 cpp Tribunale del Riesame di Milano in proprio e per l’indagato/a con notifica presso il difensore non risulta sufficiente al fine di consentire la legale conoscenza del provvedimento all’interessato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. 4. Mette conto ribadire, preliminarmente, il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione nella specie, a mezzo p.e.c. avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un’unica copia dell’atto da notificare, con l’espressa indicazione in esso dei destinatari specificamente individuati nell’imputato e nel difensore cfr. Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014 Cc. -dep. 17/09/2014- Rv. 260853 . 5. Nel caso che occupa il Giudice dell’impugnato provvedimento ha, incensurabilmente, dato atto che come riportato nel documento di avvenuta regolare notifica ricevuto dalla Cancelleria l’avviso di deposito è stato inviato sia al difensore nella casella motivazione notifica è riportata la dicitura in proprio sia all’indagato nella casella annotazioni è riportata la dicitura avviso 128 c.p.p. Tribunale del Riesame di Milano in proprio e per l’indagato con notifica presso il difensore nel documento telematico regolarmente ricevuto dal difensore si legge che la notifica è stata effettuata a quest’ultimo in proprio e quale soggetto presso il quale l’indagato aveva eletto domicilio ne deriva che quest’ultimo il difensore N.d.E. ha regolarmente ricevuto la notifica dell’avviso quale difensore di E.F. e quale domiciliatario dello stesso . 5.1. Va evidenziato che le modalità con cui è stata effettuata la notifica in questione è stata idonea a produrre lo scopo dell’atto, cioè la sua effettiva conoscenza e - tenuto conto del rapporto fiduciario esistente tra l’imputato e il difensore domiciliatario - il pieno esercizio del diritto di difesa del prevenuto. Non è revocabile in dubbio, infatti, che sia stato in concreto conseguito lo scopo informativo, proprio dell’incombente notificatorio, sugli sviluppi del procedimento penale cautelare portati a conoscenza dell’imputato. Scopo raggiunto con l’avvenuta consegna notifica dell’avviso ex art. 128 c.p.p., sebbene in unica copia, recante -però - espressa indicazione dei due destinatari dell’atto imputato e difensore, come si evince dal contenuto della mail indirizzata alla p.e.c. dell’avv. Giovanni Marchese oltre che dall’attestazione di recapito , al difensore di fiducia del ricorrente, già solo per questa circostanza gravato dall’onere deontologico di contattare l’assistito anche per l’eventuale impugnazione, e consegnatario ex lege dell’ordinanza in parola. 5.1.1. Tale criterio di effettività della funzione conoscitiva dell’atto notificato al difensore di fiducia domiciliatario scaturisce, nel caso riguardante l’odierno ricorrente, dalla stessa connotazione grafica e testuale dell’avviso recante l’espressa indicazione Avviso 128 c.p.p. Tribunale del Riesame di Milano in proprio e per l’indagato con notifica presso il difensore . Di tal che il difensore ha ricevuto l’atto nella sua duplice qualità istituzionale di difensore di fiducia dell’imputato e di domiciliatario dello stesso imputato e avrebbe ben potuto esercitare nei termini il diritto di – eventuale - ulteriore impugnazione . È chiaro, quindi, che la consegna in sede di notificazione di una sola copia dell’avviso e non anche di una seconda copia uguale alla prima da destinarsi all’imputato domiciliato presso il difensore notificatario dell’atto copia agevolmente riproducibile può integrare, al più, una irritualità non incidente sulla adempiuta funzione della notifica dell’atto, ma non certo l’omessa notifica all’imputato sanzionata da nullità assoluta ed insanabile cfr. Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011, Rossattini, Rv. 250777 Sez. 6, n. 43532 del 30/10/2012 . 6. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 7. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - non ravvisandosi motivi di esclusione cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000 - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.