La rinuncia al mandato non influisce sulla notifica al difensore di fiducia

La notifica degli atti introduttivi del giudizio effettuata presso il domicilio eletto dall’imputato, detenuto durante il procedimento per altra causa, è idonea a produrre in capo a quest’ultimo la conoscenza del processo a suo carico anche se il difensore rinuncia successivamente al mandato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5505/18, depositata il 6 febbraio. La vicenda. Il Tribunale di Trento rigettava, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di un detenuto per la declaratoria di non eseguibilità della condanna pronunciata, richiesta fondata sul fatto di non aver avuto conoscenza dell’atto fino alla notificazione del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti. Il provvedimento viene impugnato in Cassazione dalla difesa che deduce come l’imputato non era stato posto in grado di conoscere il processo a proprio carico poiché, in quanto detenuto per altra causa ed in mancanza delle dovute ricerche, gli atti introduttivi del giudizio erano stati erroneamente notificati al domiciliatario. Notifica. Fermo restando che effettivamente il ricorre aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale aveva poi eletto domicilio legale e che durante il procedimento si ritrovava detenuto per altra causa, la Corte di Cassazione nega che vi sia stata una violazione degli artt. 420- bis e ss. c.p.p., relativi all’assenza dell’imputato. Correttamente dunque la Corte territoriale ha escluso la rilevanza della questione relativa all’irreperibilità del condannato risultando idonea la notifica degli atti introduttivi del giudizio presso il domicilio legale eletto. Risulta inconferente anche il fatto che il difensore di fiducia abbia rinunciato al mandato, in quanto la tempestiva nomina di un difensore d’ufficio e la conseguente concessione di un termine a difesa, non ha in alcun modo leso il diritto all’assistenza tecnica. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 gennaio – 6 febbraio 2018, n. 5505 Presidente Casa – Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di B.D. per la declaratoria di non eseguibilità della sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 6 settembre 2016, irrevocabile il 22.12.2016, di cui afferma di avere avuto conoscenza solo all’atto della notificazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento in data 20 febbraio 2017. 2. Ricorre B.D. , a mezzo dei difensori avv. Paolo Momoli e avv. Andrea Pongiluppi, che, premettendo di avere presentato ricorso per rescissione del giudicato in data 6 aprile 2017 avverso la sentenza del Tribunale di Trento in data 6 settembre 2016, chiede l’annullamento dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione per violazione di legge, in relazione all’art. 156 cod. proc. pen., e all’art. 6, comma 2, Convenzione EDU. Deduce, a ragione, che l’imputato non era stato posto in grado di conoscere il processo a proprio carico, poiché detenuto in costanza di giudizio senza che gli fosse stata inviata alcuna notificazione o avviso, essendo stati notificati erroneamente al domiciliatario gli atti introduttivi del giudizio, in mancanza di idonee ricerche, versando, comunque, l’imputato in una condizione di ignoranza incolpevole. 2.1. In data 28 dicembre 2017 pervenivano tramite il servizio postale i motivi aggiunti predisposti dall’avv. Pongiluppi che censura l’ordinanza impugnata precisando che all’udienza dibattimentale del 23 febbraio 2016 veniva depositata la rinuncia al mandato da parte del difensore avv. Giorgio Martinelli, con conseguente nullità del procedimento per mancata comunicazione all’imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Non è controverso che l’imputato avesse nominato un difensore di fiducia, eleggendo presso lo stesso il proprio domicilio legale a norma dell’art. 161 cod. proc. pen., ivi ricevendo gli atti introduttivi del giudizio, né che l’imputato si trovasse detenuto per altra causa durante il corso del giudizio, sicché, essendosi il giudizio di merito svolto sotto il vigore degli artt. 420-bis e segg. cod. proc. pen., come sostituiti dalla legge n. 67 del 2014, ogni questione attinente alla incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo doveva essere dedotta con lo specifico mezzo di impugnazione di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen. ex multiis Sez. 2, Sentenza n. 21069 del 15/04/2016, Naji, Rv. 266798 . Sotto tale profilo, pertanto, sono inammissibili le relative questioni poste in questa sede, dovendo essere analizzate nell’ambito del procedimento di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. iscritto al n. 21446/2017 Reg. Gen. Ricorsi. 3.2. Come noto, a seguito della proposizione dell’incidente di esecuzione a norma dell’art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è tenuto ad accertare se il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo , valutando anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato . Tuttavia, non essendo controverso che l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia, eleggendo presso lo stesso il proprio domicilio legale a norma dell’art. 161 cod. proc. pen., ivi ricevendo gli atti introduttivi del giudizio, risulta del tutto estranea all’oggetto del giudizio la questione della irreperibilità del condannato, circostanza deducibile ex art. 670 cod. proc. pen Tenuto conto, infine, che non sono svolte questioni attinenti alla mancanza o non definitività del titolo esecutivo, le residue censure sono del pari inammissibili. 3.3. È, per contro, inconferente la dedotta illegittimità della sentenza in ragione della rinuncia al mandato del difensore di fiducia avv. Martinelli. In proposito è sufficiente evidenziare che l’atto di rinuncia, depositato in udienza da parte dell’avv. Federico Fedrizzi che lo aveva ricevuto per fax , poi nominato difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. come si desume dall’ordinanza a verbale, essendo invece erroneamente annotata sul frontespizio del verbale la nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. , non ha determinato alcun difetto di assistenza, essendo stato anche concesso un congruo termine a difesa, richiesto dal difensore di ufficio per poter conferire con l’imputato, al fine di poter acquisire la procura speciale per il rito alternativo , ad ulteriore dimostrazione della piena conoscenza del procedimento. 3.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000 , anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.