Sottrarre denaro dalla cassetta delle offerte è furto aggravato

E’ configurabile il reato di furto con l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede di cui all’art. 625, n. 7, c.p., qualora l’agente sottragga all’interno di una chiesa del denaro dalla cassetta delle offerte.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 5348/18, depositata il 5 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Asti dichiarava di non doversi procedere nei confronti di un soggetto per il reato di furto di denaro da alcune cassette delle offerte site in una chiesa, in seguito all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p. e all’intervenuta remissione di querela. Il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale propone ricorso per cassazione denunciando l’illegittima esclusione dell’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica fede, aggravante che ricorrerebbe anche in relazione a furti posti in essere in luoghi privati ma aperti al pubblico. L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. Il Supremo Collegio ribadisce la configurabilità, nel caso di specie, dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p., poiché tale aggravante sussiste anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati, ma aperti al pubblico e sia soggetta a sorveglianza saltuaria . Da ciò ne deriva che il Giudice di prime cure sia incorso in errore nel ritenere l’aggravante non sussistente e che il reato sia perseguibile d’ufficio, a nulla rilevando l’intervenuta remissione di querela. La Corte dunque annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 novembre 2017 – 5 febbraio 2018, numero 5348 Presidente Lapalorcia – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.D. per il reato di furto a causa dell’intervenuta remissione della querela e previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 numero 7 c.p. originariamente contestata. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti deducendo errata applicazione della legge penale. In particolare il pubblico ministero ricorrente eccepisce l’illegittima esclusione della contestata aggravante, ostativa al proscioglimento per remissione della querela, rilevando come per la giurisprudenza di legittimità la stessa ricorre anche nel caso in cui il furto venga perpetrato su cose che si trovino in luoghi privati, ma aperti al pubblico, come appunto avvenuto nel caso di specie ad oggetto la sottrazione del danaro depositato nella cassetta delle offerte di una chiesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Va innanzi tutto ricordato come per il consolidato orientamento di questa Corte richiamato anche dal ricorrente - la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, prevista dall’art. 625, numero 7, c.p. sussiste anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati, ma aperti al pubblico e sia soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell’aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua ex multis Sez. 5, numero 9245/15 del 14 ottobre 2014, Felici, Rv. 263258, pronunzia questa che tra l’altro ha ad oggetto fattispecie identica a quella per cui si procede . Nessun dubbio può sussistere, dunque, sulla configurabilità della contestata aggravante nel caso di specie, erroneamente esclusa dal Tribunale, peraltro con motivazione eccentrica in quanto riferita alla ritenuta modesta entità del fatto. Ne consegue che il reato per cui è processo è perseguibile d’ufficio con conseguente irrilevanza della intervenuta remissione della querela comunque proposta ed illegittimità della pronunzia di non doversi procedere per tale ragione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio.