Le telecamere nascoste nel bagno dell’ufficio non sempre integrano il reato di interferenza illecita nella vita privata

Affinchè la condotta del soggetto che installi della telecamere nel bagno di un ufficio integri il reato di interferenza illecita nella vita privata, ai sensi dell’art. 615-bis c.p., non basta la presenza dei mezzi usati per le riprese nel luogo identificato come privata dimora. La Cassazione si esprime in merito al tipo di reato oggetto della norma incriminatrice ed ai presupposti di fatto per la sua configurabilità.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 4669/18, depositata il 31 gennaio. La vicenda. I Giudici di merito condannavano l’imputato per il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615- bis c.p., nella specie veniva contestato al medesimo di aver posizionato un telecamera nel bagno di un ufficio in modo da ottenere le immagini relative a quanto avveniva al suo interno. Avverso la decisione di merito ricorre per Cassazione il condannato deducendo, con il secondo motivo di ricorso, omessa motivazione da parte dei Giudici in ordine all’effettiva consumazione del reato contestato. Infatti, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva preso in considerazione che, come emerso nel corso dell’istruttoria di primo grado, la telecamera risultava affetta da problemi tecnici e non aveva, per questo motivo, mai captato delle immagini effettive che potevano essere poste come oggetto del reato contestato. Si tratta di reato di pericolo o di danno? Gli Ermellini, in primo luogo, hanno evidenziato che la Corte territoriale non si sia preoccupata di prendere in considerazione l’assenza dei filmati registrati in quanto, secondo i Giudici di merito, il reato contestato costituiva un reato di pericolo, il quale si consuma con la mera registrazione di notizie o immagini che si verifichino il luogo di privata dimora . Secondo la Suprema Corte, invece, l’art. 615- bis c.p. punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora . Da ciò si evince che l’oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare e l’oggetto materiale del reato sono le immagini e notizie attinenti a tale ambito. Da questa definizione consegue che l’interferenza nella vita privata è reato di danno e non già di pericolo. Infatti, osserva la Corte, deve rilevarsi come la consumazione della condotta tipica determini l’effettiva lesione del bene giuridico tutelato e non lo esponga soltanto a pericolo, posto che la riservatezza domiciliare è inevitabilmente compromessa proprio dalla indebita percezione, con le modalità stabilite, degli atti di manifestazione della vita privata compiuti nei luoghi definiti dalla norma incriminatrice . L’immagine rilevante. Ciò premesso la Corte ha poi rilevato che non vi sono dubbi sul fatto che il bagno di un ufficio possa essere annoverato tra i luoghi di privata dimora, atteso che al suo interno le persone svolgono attività della vita privata . Questo non è sufficiente, però, perché la condotta dell’imputato comporti la configurabilità del reato previsto dalla norma incriminatrice. Infatti la S.C. ha ribadito che il reato di cui all’art. 615- bis c.p. sussiste anche nel caso in cui le riprese vengono effettuate in assenza del soggetto la cui riservatezza è violata, ma a condizione che il luogo ove avviene la captazione sia, per l’appunto, rimasto connotato dalla sua personalità, sia cioè in grado di restituire una effettiva e concreta testimonianza della vita privata del medesimo . Pertanto, continua la Corte, non è immagine rilevante quella che rappresenti un luogo in cui terzi abbiano svolto atti della vita privata senza lasciare alcuna traccia visibile della loro presenza, senza, cioè, che dal luogo traspaiono informazioni relative alla loro vita privata Cass. n. 46509/08 . Da quanto emerge dalla valutazione del Supremo Collegio è evidente che, nella fattispecie, erroneamente la Corte territoriale non ha preso in considerazione i presupposti di fatto, sopra descritti, in grado di provare l’effettiva consumazione del reato ossia natura del luogo, oggetto delle riprese, presenza di qualsivoglia cosa o condizione che possa rilevare la personalità dei soggetti che vi avevano accesso. Dalle evidenti lacune che la Cassazione ha rilevato nella decisione di merito consegue l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 novembre 2017 – 31 gennaio 2018, n. 4669 Presidente Vessichelli – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna emessa nei confronti di F.P. per il reato di interferenze illecite nella vita privata. In particolare all’imputato viene contestato di aver posizionato una nanocamera nel bagno di un ufficio in modo da procurarsi indebitamente le immagini relative a quanto avveniva al suo interno. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi. Con il primo eccepisce l’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 63 c.p.p. delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato alla polizia giudiziaria eccezione immotivatamente rigettata dalla Corte territoriale sulla base dell’erroneo assunto che tali dichiarazioni fossero state rilasciate alla persona offesa e poi da quest’ultima riportate agli operanti. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta inoltre la legittimità del sequestro dell’imballaggio della telecamera presso l’abitazione del F. per violazione degli artt. 120 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., in quanto effettuato all’esito di perquisizione eseguita senza prima avvertirlo della facoltà di farsi assistere, nà preceduta da qualsivoglia informativa di garanzia, tanto più che egli in quel momento non era nemmeno formalmente indagato. Con il secondo motivo viene invece dedotta omessa motivazione in ordine all’effettiva consumazione del reato contestato. In particolare il ricorrente lamenta il difetto di confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito - pure correttamente riportati in sentenza - in merito alla mancata effettiva captazione di qualsiasi immagine da parte della telecamera risultata affetta da problemi tecnici, come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di primo grado, circostanza idonea ad escludere la stessa configurabilità del reato contestato. Infine con il terzo motivo il ricorrente eccepisce inosservanza od errata applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione del richiesto art. 131-bis c.p., profilo sul quale la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso di motivare. Considerato in diritto 1. Il ricorso à fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Manifestamente infondate sono in realtà le eccezioni processuali sollevate con il primo motivo. 2.1 Quanto alla prospettata violazione degli artt. 120 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. ed a prescindere dall’eccentricità del primo riferimento normativo evocato dal ricorrente, deve ricordarsi come secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l’eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, non dipendendo il potere di sequestro dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, siano state reperite, ma unicamente dall’acquisibilità del bene e dalla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema ex multis Sez. Un., 5021 del 27 marzo 1996, Sala, Rv. 204644 Sez. 2, n. 15784 del 23 dicembre 2016, Foddis, Rv. 269856 . Aspetti, questi, sui quali il ricorrente neppure si sofferma, limitandosi a prospettare l’illegittimità del sequestro come conseguenza dell’omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere nel corso della perquisizione. Nà rileva, come pure eccepito, che l’imputato non abbia ricevuto previamente alcuna informazione di garanzia, il cui inoltro non à necessario ai fini del compimento di atti c.d. a sorpresa , contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia ovvero, in mancanza, designazione di un difensore d’ufficio di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi Sez. Un., n. 7 del 23 febbraio 2000, Mariano, Rv. 215839 . Peraltro nel caso di specie nemmeno si à proceduto a perquisizione, giacchà, per come risulta dagli atti, le cose sottoposte a sequestro sono state consegnate dall’imputato alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 248 c.p.p 2.2 Quanto all’altra eccezione proposta, la stessa risulta innanzi tutto generica, non avendo precisato il ricorrente a quale atto contenente dichiarazioni dell’imputato abbia voluto riferirsi. Va infatti evidenziato come il F. abbia reso dichiarazioni a contenuto ampiamente confessorio nel corso del suo esame dibattimentale, le quali sono pienamente utilizzabili e ritualmente, dunque, sono state utilizzate nei gradi di merito per fondare l’affermazione della sua responsabilità. À irrilevante dunque che la Corte territoriale abbia evocato - peraltro in maniera altrettanto generica - anche dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, per di più erroneamente presupponendo che le stesse fossero state invece rilasciate alla persona offesa e poi da questa riportate. Qualora, infatti, tali dichiarazioni fossero state rese direttamente alla p.g., non à dubbio che le stesse sarebbero inutilizzabili ai sensi dell’art. 63 c.p.p., laddove sollecitate dagli operanti in difetto dell’instaurazione di un contesto garantito, ovvero ai sensi dell’art. 350 c.p.p., qualora si trattasse di dichiarazioni rese spontaneamente dal F. , posto che non si à proceduto a giudizio abbreviato. Tuttavia, tale inutilizzabilità non à sufficiente a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto, alla luce di quanto ricordato in precedenza, la prova illegittimamente acquisita non ha avuto nel ragionamento giudiziale determinante efficacia dimostrativa Sez. Un., n. 16 del 21 giugno 2000, Tammaro, Rv. 216249 , nà il ricorrente ha saputo dimostrare il contrario. Va ricordato infatti come spetti al ricorrente dar prova della decisività del dato processuale di cui invoca l’inutilizzabilità, pena l’inammissibilità della censura proposta ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18 novembre 2016, La Gumina e altro, Rv. 269218 . Men che meno l’eventuale inutilizzabilità - qualora questo fosse il senso dell’eccezione del ricorrente - si riverbererebbe sulla validità del sequestro, valendo le considerazioni svolte al punto precedente. 3. Il secondo motivo à invece parzialmente fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento del terzo. 3.1 Fondata à anzitutto la doglianza relativa all’omessa motivazione in ordine al profilo - eccepito con il gravame di merito - della assenza nei filmati registrati dall’imputato di immagini che ritraggano persone all’interno del bagno, dato che à stato ignorato dalla sentenza, la quale non si à nemmeno preoccupata di smentirlo. Tale disinteresse sembra doversi imputare alla sua ritenuta irrilevanza, giacchà la Corte territoriale dimostra di credere che quello contestato sia un reato di pericolo, che si consuma con la mera registrazione di notizie o immagini che si verifichino in luogo di privata dimora. 3.2 Assunto questo che non può essere condiviso. L’art. 615-bis c.p. punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato à la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioà all’estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela à la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che peraltro viene tutelato dalla norma incriminatrice in maniera frammentaria, posto che, come illustrato, la condotta tipizzata à a forma vincolata e caratterizzata dalle connotazioni modali descritte, di per sà non esaustive di quelle attraverso cui può realizzarsi l’intrusione nella sfera della vita domiciliare. Oggetto materiale del reato sono infine le immagini e le notizie attinenti a tale ambito procacciate con le modalità di cui si à detto. 3.3 Quello di interferenza nella vita privata à poi reato tendenzialmente plurisussistente e, con riferimento alla lesione del bene giuridico tutelato, di danno e non già di pericolo. 3.3.1 Sotto il primo profilo deve rilevarsi innanzi tutto che trattasi di delitto di pura condotta, atteso che il procacciamento indebito delle immagini e delle notizie non à l’evento naturalistico del reato, bensì e per l’appunto l’intrinseco contenuto della condotta punita e non già un risultato autonomo e distinto da essa, fermo restando che l’utilizzo degli strumenti visivi o sonori à, come già ricordato, solo il mezzo che ne connota i limiti di tipicità. Ciò non toglie che proprio l’imprescindibilità del ricorso ai suddetti strumenti riveli come, per l’appunto tendenzialmente, la condotta si frazioni in una pluralità di atti funzionali a garantire l’indiscrezione tecnologica. Ne consegue che, almeno quando in concreto ciò avvenga, sia configurabile il tentativo, integrato dal compimento di atti idonei ed univocamente diretti a procurarsi le immagini e le notizie descritte dalla norma incriminatrice. 3.3.2 Con riguardo all’altro aspetto menzionato, deve rilevarsi come la consumazione della condotta tipica determini la effettiva lesione del bene giuridico tutelato e non lo esponga soltanto a pericolo, posto che la riservatezza domiciliare à inevitabilmente compromessa proprio dalla indebita percezione, con le modalità stabilite, degli atti di manifestazione della vita privata compiuti nei luoghi predefiniti dalla norma incriminatrice. 4. Ciò precisato, deve rilevarsi che nel caso di specie risulta che l’imputato abbia introdotto nel bagno riservato al personale femminile di un ufficio una microtelecamera, la quale ha funzionato per circa due ore prima di andare in avaria, registrando soltanto l’immagine dell’ambiente in cui era stata collocata, atteso che alcuna delle utenti legittimate a servirsene aveva fatto ingresso nel locale nell’arco di tempo indicato. Sul punto invero il ricorso ha formalmente eccepito anche che la telecamera non avrebbe funzionato per nulla, evocando in tal senso la questione del reato impossibile ed un difetto di motivazione in proposito da parte del giudice dell’appello. Rilievo che à in realtà manifestamente infondato ed anche generico, posto che nello svilupparlo il ricorrente ha fatto riferimento alle medesime risultanze dell’istruttoria dibattimentale sostanzialmente la testimonianza dell’operante che ha esaminato il contenuto della registrazione - evocate dalla sentenza, non contestando effettivamente la ricostruzione del loro contenuto da parte dei giudici dell’appello nel senso sopra descritto, dovendosi dunque ritenere che in tal modo la sentenza abbia invece confutato l’eccezione ex art. 49 c.p Lo stesso ricorrente ha però posto, come già ricordato, anche la questione della mancata registrazione di immagini relative allo svolgimento di atti della vita privata da parte delle potenziali persone offese del reato contestato. Questione che per l’appunto la sentenza ha sostanzialmente aggirato qualificando come reato di pericolo quello configurato dall’art. 615-bis c.p. soluzione questa che per le ragioni illustrate in precedenza deve ritenersi errata e che in pratica si traduce nell’omessa verifica della sussistenza dei presupposti fattuali che connotano la tipicità della condotta, invece contestata con il ricorso. 4.1 Non à in dubbio che il bagno di un ufficio possa essere annoverato tra i luoghi di privata dimora evocati dal citato art. 615-bis, atteso che al suo interno le persone vi svolgono attività della vita privata. À quindi indiscutibile che la indebita registrazione di immagini mentre una persona se ne serve integri il reato di cui si tratta Sez. 3, n. 27847 del 30 aprile 2015, R., Rv. 264196 . 4.2 Deve peraltro considerarsi come l’uso esclusivo da parte del singolo di un siffatto locale sia temporaneo e saltuario, mentre il diritto a servirsene, seppure stabile, sia condiviso con altre persone. Circostanze queste che devono essere considerate nell’ipotesi in cui l’intrusione tecnologica non abbia consentito di procurare immagini dirette dei titolari del diritto alla riservatezza, ma soltanto, come nel caso di specie, soltanto del luogo in cui questo à stato esercitato. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, il reato di cui all’art. 615-bis c.p. sussiste anche nell’ipotesi in cui le riprese vengono effettuate in assenza del soggetto la cui riservatezza domiciliare viene violata, ma a condizione che il luogo ove avviene la captazione sia per l’appunto rimasto connotato dalla sua personalità, sia cioà in grado di restituire una effettiva e concreta testimonianza della vita privata del medesimo, atteso che oggetto di punizione ai sensi della disposizione citata non à la mera intrusione nel domicilio altrui cfr. in motivazione Sez. Un., n. 26795 del 28 marzo 2006, Prisco e Sez. 5, n. 46509 del 27 novembre 2008, Quilici e altri . 4.3 Non à pertanto immagine rilevante ai sensi dell’art. 615-bis c.p. quella che rappresenti un luogo in cui terzi abbiano svolto atti della vita privata senza lasciare alcuna traccia visibile della loro presenza, senza, cioà, che dal luogo traspaiono informazioni relative alla loro vita privata. Ed in tal senso la sentenza Quilici citata, che ha per l’appunto affermato il principio per cui integra gli estremi del reato anche la sola ripresa di immagini di un domicilio privato in assenza del suo titolare, aveva ad oggetto il caso di fotografie ritraenti numerosi effetti personali appartenenti alla persona offesa, che consentirono agli autori degli scatti dei giornalisti di esprimere giudizi sull’ordine dell’abitazione e sulle abitudini di vita dei suoi occupanti cfr. ancora Sez. 5, n. 46509 del 27 novembre 2008, Quilici e altri . 4.4 À allora evidente che, con riferimento al caso di specie, la Corte territoriale ha per l’appunto omesso di motivare sulla sussistenza dei presupposti di fatto in grado di comprovare l’effettiva consumazione del reato e cioà, tenuto conto della natura del luogo in cui sono state effettuate le riprese illecite e del reale oggetto di queste ultime, della presenza al suo interno di qualsivoglia cosa o condizione in grado di rivelare la personalità dei soggetti che vi avevano accesso. Nà ha valutato conseguentemente se la condotta accertata integri eventualmente ed alternativamente gli estremi del tentativo di interferenza illecita nella vita privata, in astratto configurabile alla luce di quanto osservato in precedenza. 5. Le evidenziate lacune impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione Corte d’appello di Reggio Calabria, la quale si atterrà ai principi affermati in questa sede. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame.