Il concorso morale può configurare il reato di lesioni aggravate

Affinché il reato di cui all’art. 585, comma 1, c.p. sia integrato dall’aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite, non è necessario che tutti i presenti al momento del fatto pongano in essere atti di violenza in danno della vittima, essendo sufficiente la mera presenza di più persone le cui condotte possano integrare il concorso morale.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 4414/18, depositata il 30 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Asti dichiarava con sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati relativamente al reato di lesioni aggravate di cui all’art. 585, comma 1, c.p., escludendo altresì la ricorrenza dell’aggravante di commissione del fatto da parte di più persone riunite, a fronte di remissione di querela. Avverso la sentenza il PM ricorre per cassazione denunciando l’illegittimità dell’esclusione dell’aggravante, in quanto risultava dalla querela che gli imputati fossero presenti al momento del fatto e che anche quello che non aveva materialmente colpito la vittima avesse tenuto una condotta aggressiva determinante il concorso morale e, di conseguenza, la procedibilità d’ufficio. L’aggravante di più persone riunite. Il Supremo Collegio, riprendendo un recente orientamento della medesima Corte, riconosce la ricorrenza dell’aggravante delle più persone riunite, poiché tale ipotesi è integrata anche qualora si accerti la presenza simultanea di due persone, a nulla rilevando che l’atto di violenza sia materialmente realizzato da una sola di esse . Il Tribunale ha dunque correttamente qualificato la condotta del secondo imputato in termini di concorso morale, così riconoscendo il contributo causale alla realizzazione dell’evento e, in ultima analisi, la maggiore offensività del fatto legata alla presenza di più persone . La Corte dunque annulla l’impugnata sentenza con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 ottobre 2017 – 30 gennaio 2018, n. 4414 Presidente Vessichelli – Relatore Morelli Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Asti che, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.M. e F.S. in ordine al reato di lesioni aggravate ai sensi dell’articolo 585 co.1 c.p., previa esclusione dell’aggravante dell’avere commesso il fatto in più persone riunite, perché estinto per remissione di querela. 2. Il ricorrente Pubblico Ministero denunzia la violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe illegittimamente escluso l’aggravante, poiché risultava dalla querela che entrambi gli imputati erano presenti al momento del fatto ed anche quello che non aveva colpito la vittima F. aveva tenuto un atteggiamento aggressivo, che ne determinava il concorso morale e valeva, comunque, ad integrare l’aggravante contestata, con conseguente procedibilità d’ufficio del reato di lesioni. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. L’aggravante delle più persone riunite è integrata anche qualora si accerti la presenza simultanea di due persone, a nulla rilevando che l’atto di violenza sia materialmente realizzato da una sola di esse In tal senso Sez. 2, n. 31320 del 31/05/2017 Rv. 270436 In tema di rapina, ricorre la circostanza aggravante delle più persone riunite nel caso di effettiva simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi che ripropone un principio già affermato da Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 25251801 . Nel caso in esame, il Tribunale ha addirittura qualificato la condotta del secondo imputato in termini di concorso morale, così riconoscendo il contributo causale alla realizzazione dell’evento e, in ultima analisi, la maggiore offensività del fatto legata alla presenza di più persone, che rappresenta la ratio dell’aggravante illegittimamente esclusa. 5. Poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata in sede predibattimentale ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., l’unico mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione Sez. 2, n. 8667 del 07/02/2012 Rv. 25248101 non si verte, quindi, nell’ipotesi di cui all’articolo 569 c.p.p. ed il rinvio per nuovo giudizio va fatto innanzi al Tribunale. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo giudizio.