Agevolare l’attività di prostituzione è punibile come favoreggiamento

Sanzione definitiva per l'imputato, ritenuto colpevole di avere favorito e monitorato la prostituzione cui erano costrette alcune donne. Inequivocabile il comportamento da lui tenuto, e consistito nell’accompagnare le donne, nel controllarle durante la giornata e nell’andare a riprenderle la sera.

Le accompagnava sul loro luogo di lavoro” e poi le riportava al loro alloggio in albergo. E, ove necessario, ne monitorava l’operatività durante la giornata. Legittima la condanna di un uomo per avere favorito e sfruttato la prostituzione a cui erano obbligate alcune donne Cassazione, sentenza n. 4129/18, sez. III Penale, depositata il 29 gennaio . Obiettivo di agevolare l’attività di prostituzione. Linea di pensiero comune per il Gip del Tribunale e per i Giudici della Corte d’appello è ritenuta evidente la colpevolezza di un uomo finito sotto accusa per le condotte da lui tenute nei confronti di alcune lucciole”. Nello specifico, i Magistrati considerano indiscutibile il fatto che egli abbia favorito e sfruttato la prostituzione cui erano obbligate alcune donne. Questa visione è condivisa ora anche dalla Cassazione. Per i Giudici del Palazzaccio”, difatti, non hanno sostanza le obiezioni difensive proposte, che non scalfiscono minimamente il quadro accusatorio. Nessun dubbio, quindi, sul significato dei comportamenti tenuti dall’uomo nei confronti delle lucciole”. Più precisamente, egli le accompagnava sul luogo di meretricio, le sorvegliava e le monitorava – passando davanti a loro con l’automobile –, le andava a riprendere la sera , riaccompagnandole in hotel. Evidente, quindi, l’obiettivo di agevolare l’attività di prostituzione . Definitiva perciò la condanna a sedici mesi di reclusione e 800 euro di multa.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 novembre 2017 – 29 gennaio 2018, n. 4129 Presidente Rosi – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. In riforma della sentenza resa dal g.i.p. Tribunale di Lamezia Terme in data 6 febbraio 2013, con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Catanzaro escludeva la recidiva, riducendo la pena inflitta ad An. Ro. ad anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 800 di multa, per il resto confermando la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 3, comma 8, I. 20 febbraio 1958, n. 75, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con Ch. Um. e Cr. Se., favoriva la prostituzione di Os. Is., Su. l'Jo., Gl. O Ye. Imaduerie e At. Fl., accompagnandole, in diversi orari della giornata, con l'utilizzo delle proprie autovetture, in località bivio Palazzo , Rotoli e Carrie di Lamezia Terme, zone in cui le predette ragazze svolgevano l'attività di prostituzione monitorando la loro permanenza nei luoghi favorendo i loro , spostamenti, necessari per provvedere alle esigenze delle vita quotidiana, e riaccompagnandole di sera presso la struttura hotel Rinascente con l'aggravante di avere agito in danno di più persone, di cui all'art. 4 n. 7 L. n. 75 del 1958. 2. Avverso l'indicata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 3, comma 8, L. n. 75 del 1958. Ad avviso del ricorrente, ad un'attenta disamina del compendio probatorio, la condotta del Ro., il quale al più si sarebbe limitato ad accompagnare le ragazze in svolta dalle ragazze. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione pochissime occasioni, non integrerebbe, sotto il profilo oggettivo, il delitto contestato, mancando inoltre la prova che il Ro. fosse consapevole dell'attività di meretricio della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel non applicare la circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in considerazione della scarsa offensività della condotta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, stante la genericità dei motivi dedotti. 2. Invero, va continuità all'univoco orientamento di questa Corte, secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti dal giudice del gravame, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito puntualmente e logicamente argomentate, sia per la genericità delle doglianze che così come prospettate solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato da ultimo, cfr. Cass., Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Ca. e altri, Rv. 260608 . Va, al riguardo, precisato che, mentre per il giudizio di appello rileva solo la genericità intrinseca al motivo stesso, inteso quale indeterminatezza della doglianza, nel giudizio di cassazione assume rilievo, in relazione alla genericità, anche il motivo che si caratterizza per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, in tal caso non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso essa, dunque, deve ritenersi meramente apparente e ricade perciò, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. nell'inammissibilità Cass., Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005 - dep. 25/03/2005, Gi., Rv. 231708 . 3. Venendo al caso in esame, si deve osservare che i due i motivi di censura svolti risultano identici a quelli sollevati nel ricorso in appello, senza che venga proposto un reale e motivato confronto argomentativo sulle contestazioni, disattese con doppia valutazione conforme da parte dei giudici di merito. 3.1. Quanto alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 3, comma 8, L. n. 75 del 1958, per constante giurisprudenza di questa Corte il reato di favoreggiamento della prostituzione, ravvisabile in ogni attività non occasionale che favorisca in qualsiasi modo l'altrui prostituzione, è solo eventualmente abituale, ben potendo essere integrato anche da un solo fatto di agevolazione. Cass., Sez. 3, n. 23679 del 01/03/2016 - dep. 08/06/2016, Ka., Rv. 267674, la quale ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva attribuito rilievo alla condotta dell'imputato che aveva accompagnato e prelevato la prostituta e che era stato ripetutamente presente nel luogo in cui la prostituta attirava i clienti, colloquiando con lei e perlustrando detto luogo . Una situazione del genere è ravvisabile nel caso di specie, in cui, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, sulla base dell'attività di o.c.p. posta in essere dalle forze dell'ordine, il Ro. non solo accompagnava le prostitute sul luogo di meretricio, ma le monitorava, le sorvegliava nel resto della giornata, transitando con l'auto davanti alle ragazze, le andava a riprendere alla sera dai luoghi ove si prostituivano, attendendole nella vettura sul ciglio della strada. Si tratta di circostanze che gettano luce anche sul dolo, ossia sulla piena consapevolezza, in capo al Ro., di agevolare, con la propria condotta, l'altrui attività di prostituzione. 3.2. Quanto poi alla censura relativa alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, va osservato che, in accoglimento del motivo di gravame, la Corte territoriale ha escluso la recidiva, applicata nella sentenza di primo grado, stante la risalenza nel tempo dei precedenti penali del Ro., i quali, peraltro, sono stati valutati per confermare il giudizio di equivalenza della attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante anche sul punto, la doglianza mossa dal ricorrente appare del tutto generica, sicché il motivo appare inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.