Nel patteggiamento davanti al GIP l’imputato non può essere condannato al pagamento delle spese di parte civile

Nella speciale udienza per il patteggiamento fissata nel corso della indagini preliminari, ai sensi dell’art. 447 c.p.p., il diritto della parte civile alla refusione delle spese è correlato alla costituzione della stessa antecedente il raggiungimento dell’accordo per l’applicazione della pena.

Così la Cassazione con sentenza n. 4138/18, depositata il 29 gennaio. La vicenda. Il GIP applicava all’imputato la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 609- undecies c.p. Adescamento di minorenni . Avverso la decisione di merito ricorre per cassazione il predetto imputato lamentando che il Giudice avrebbe erroneamente disposto nei sui confronti il pagamento delle spese sostenute in giudizio in favore della parte civile. Nessuna ragione giuridica per la costituzione della parte civile. La Cassazione ha ricordato che hai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p. se vi è costituzione di parte civile l’imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale . Ciò premesso le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno in precedenza chiarito che nell’udienza fissata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 447 c.p.p., il danneggiato del reato, conoscendo in partenza l’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa all’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e PM, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile Cass. SS.UU. n. 47803/08 . Nessuno motivo per il pagamento delle spese. In relazione a quanto ribadito dalla Corte consegue che se non è consentita, in questi casi, la costituzione della parte civile, è, altresì, illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato del reato, la cui costituzione, appunto, sia stata ammessa dal giudice nonostante in divieto. Quanto detto è applicabile al caso di specie. Infatti nella sentenza impugnata risulta chiaramente che la costituzione di parte civile sia avvenuta nella stessa udienza fissata per il patteggiamento. In conclusione la Cassazione, in ragione dei principi esposti, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile erroneamente costituitasi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2017 – 29 gennaio 2018, numero 4138 Presidente Fiale – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con sentenza in data 29/11/2016 ha applicato a B.M. la pena concordata, ex articolo 444 cod. proc. penumero , in ordine al reato di cui all’articolo 609-undecies cod. penumero Il predetto ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo di ricorso, che il giudice avrebbe erroneamente disposto il pagamento, in favore della parte civile, delle spese sostenute nel grado di giudizio. Il ricorso veniva originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale di questa Corte. In data 17/3/2017 la difesa dell’imputato ha presentato memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni. All’udienza dell’11 maggio 2017 la Settima Sezione, ritenuta non manifestamente infondata la questione prospettata, rimetteva gli atti a questa Terza Sezione, competente secondo i criteri tabellari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. L’articolo 444, comma 2 cod. proc. penumero espressamente stabilisce che se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale . Tale disposizione, come è stato recentemente ricordato Sez. 4, numero 39527 del 6/7/2016, Sigolo, Rv. 267896 ha recepito il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale numero 443 del 1990 che si fondava sulla esigenza, meramente equitativa, di tenere indenne dalle spese già sostenute il danneggiato dal reato che avesse legittimamente esercitato l’azione civile nel processo penale in vista del ristoro del danno, costituendosi per l’udienza preliminare o successivamente , e cioè in una situazione processuale che legittimasse la sua aspettativa a che il processo potesse concludersi, appunto, con la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, dato che la costituzione di parte civile necessariamente implica articolo 74 c.p.p. . Le Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, numero 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 241356 avevano in precedenza chiarito che che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell’articolo 447 cod. proc. penumero , il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile . Veniva conseguentemente affermato il principio secondo il quale nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto. 3. Il diritto della parte civile alla rifusione delle spese risulta dunque correlato alla costituzione di parte civile antecedente il raggiungimento dell’accordo per l’applicazione della pena. 4. Nel caso di specie risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che la costituzione di parte civile è avvenuta nella stessa udienza fissata per la definizione del procedimento con il rito speciale, con la conseguenza che, in ragione dei principi dianzi richiamati, non poteva essere disposta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. 5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese in favore della parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 D.Lv. 196/03 in quanto imposto dalla legge.