Limiti alla procura del difensore della parte civile: quello che conta è il riferimento esplicito alla facoltà di impugnare

In tema di impugnazione proposta dalla parte civile, la presunzione di conferimento del mandato del difensore per un solo grado di giudizio può essere superata solo da una diversa manifestazione di volontà, la quale prevede delle specifiche modalità per essere valida a conferire la legittimità a proporre impugnazione.

Sulla questione la Cassazione con sentenza n. 3788/18, depositata il 26 gennaio. La vicenda. La fattispecie oggetto di ricorso per cassazione trae origine dalla sentenza emessa dal Tribunale, in riforma della decisione di prime cure, con la quale l’imputato, assolto in primo grado per il reato ascrittogli, veniva condannato al risarcimento danno e alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile. L’odierno ricorrente sostiene in Cassazione che il Giudice di merito abbia violato gli artt. 576 Impugnazione della parte civile e del querelante e 100, comma 3, c.p.p. Difensore delle altre parti private . Infatti, secondo il ricorrente, l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza assolutoria di primo grado, ai soli effetti civili, è inammissibile per mancanza di valida procura speciale, in quanto manchevole di quel necessario mandato da cui desumere la specifica volontà della parte di conferire al proprio difensore il potere di proporre impugnazione . Impugnazione parte civile. La Cassazione ha rilevato che ai sensi dell’art. 576 c.p.p. è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale. Inoltre, come è noto, il principio di immanenza della costituzione di parte civile attribuisce al difensore delle parte il potere di resistere all’impugnazione dell’imputato e non comprende anche l’impugnazione della sentenza, la quale richiede invece un mandato specifico. La Corte osserva, poi, che le Sezioni Unite della Cassazione si sono già espresse chiarendo che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale mandato alle liti anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo”, stabilità dall’art. 100, comma 3, c.p.p., può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte – desumibile dalla interpretazione del mandato – di attribuire anche un siffatto potere Cass. SS.UU. n. 44712/04 . Manifestazione di volontà. Ciò premesso gli Ermellini hanno evidenziato che nella fattispecie il difensore nominato procuratore speciale in primo grado per il solo scopo di costituzione della parte civile nel procedimento penale ha presentato appello senza un mandato specifico in tal senso. Dalla valutazione della S.C. si evince come per ritenersi integrata la manifestazione di volontà, che superi la presunzione di conferimento del mandato per un solo grado di giudizio, la stessa deve emergere da alcune formule, potenzialmente comprensive del potere di impugnazione, contenute nel mandato difensivo previsto dall’art. 100 c.p.p. quali ”difenderla nel procedimento penale” a costituirsi parte civile nel procedimento penale, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dei fatti di cui all’imputazione” ogni grado di giudizio” . Nel caso di specie però, rileva la Corte, nel testo della procura manca qualsivoglia riferimento alla facoltà di impugnazione ed al contrario si esplicava il conferimento al difensore del solo potere di costituirsi per il solo grado di giudizio. In ragione di quanto esposto la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e annullato la sentenza impugnata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 novembre 2017 – 26 gennaio 2018, n. 3788 Presidente Palla – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2016 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato V.D. assolto in primo grado dai reati di minacce e lesioni al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile D.L.G. . 2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore. Con un unico motivo si deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 576 e 100, comma terzo, cod. proc. pen Si sostiene infatti che l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza assolutoria di primo grado, ai soli effetti civili, è inammissibile per mancanza di valida procura speciale, in quanto manchevole di quel necessario mandato da cui desumere la specifica volontà della parte di conferire al proprio difensore il potere di proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Premesso infatti che la legittimazione a proporre appello ex art. 576 cod. proc. pen. spetta al difensore della parte civile munito di procura speciale, correttamente il ricorrente ha rilevato che la mancanza di un atto che conferisse espressamente al difensore il potere di impugnare dovesse determinare l’inammissibilità del gravame stesso. In proposito si deve evidenziare che nel caso in esame si è rinvenuta una procura rilasciata in calce all’atto di costituzione di parte civile in data 24 aprile 2012, nella quale la persona offesa ha dichiarato di nominare difensore di fiducia e procuratore speciale l’Avv. Vincenzo Domenico Ferraro . , affinché si costituisca . parte civile nel procedimento penale . a carico di V.D. . L’atto di appello è stato tempestivamente presentato dall’avv. Ferraro, il quale, però, poi è stato sostituito da altro difensore, nominato con atto depositato in data 22 maggio 2015 e redatto in calce ai motivi aggiunti ex art. 586, comma quinto, cod. proc. pen Solo con tale nuova nomina di difensore di fiducia in favore dell’avv. Roberto Barbato la parte civile ha conferito procura speciale affinché lo stesso proponga atto di appello , precisando che sia la nomina che la procura vengono conferite per ogni fase e grado del procedimento in oggetto ivi comprese le fasi successive ed esecutive . 2. Come è noto, il principio di immanenza della costituzione di parte civile che, secondo quanto prevede l’art. 76, comma 2, cod.proc.pen., attribuisce al difensore della parte civile di resistere all’impugnazione dell’imputato Sez. 5, n. 41167 del 09/07/2014, Panatta, Rv. 26068201 Sez. 1, n. 3601 del 20/12/2007, Gallo e altro, Rv. 23837001 , non comprende anche l’impugnazione della sentenza, la quale richiede invece un mandato specifico. Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno chiarito che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale mandato alle liti anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo , stabilita dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 22917901 . Con la pronunzia appena citata, le Sezioni Unite, nell’escludere che la formula utilizzata nella specie potesse interpretarsi nel senso dell’attribuzione al difensore anche del potere di proporre appello, hanno chiarito che la parte civile con la procura speciale rilasciata a norma dell’art. 100 cod. proc. pen. conferisce al difensore lo jus postulandi , ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, mentre con la procura speciale prevista dall’art. 122 attribuisce al procuratore, a norma dell’art. 76 comma 1, la legitimatio ad processum , ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato Nel caso di specie, come si è visto, la formula utilizzata nella procura rilasciata per la costituzione di parte civile in primo grado non può certamente interpretarsi in maniera estensiva. La procura rilasciata in favore dell’avv. Barbato come si è visto ricomprendente anche l’espresso conferimento del potere di impugnazione è invece stata rilasciata solo quando era ormai decorso il termine per l’appello. 3. Questo Collegio non ignora la giurisprudenza, formatasi successivamente alla suindicata sentenza delle Sezioni Unite,- secondo la quale la limitazione di efficacia per un solo grado del processo della procura speciale, di cui all’art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., riguarda soltanto il mandato alle liti, mentre la procura speciale per il compimento di singoli atti, contemplata dagli artt. 122 e 76, comma primo, cod. proc. pen., ha effetti di natura sostanziale che permangono fino all’espletamento dell’incarico, secondo le regole generali del mandato ne consegue che è legittimato a proporre appello il difensore e procuratore speciale della parte civile anche se la procura rilasciata ex art. 122 cod. proc. pen. non fa alcuna menzione dei successivi atti del giudizio Sez. 2, n. 30951 del 15/06/2016, P.C. in proc. Comba, Rv. 26737901 in senso conforme si vedano n. 40275 del 2006, Rv. 235393 n. 1289 del 2013, Rv. 259019 n. 35535 del 2013, Rv. 256368 n. 1286 del 2014, Rv. 258417 n. 2899 del 2014, Rv. 258332 . Così, alla stregua di tale orientamento, sono state ritenute idonee a superare la presunzione di cui all’art. 100, comma 3, cod. proc. pen. una serie di formule potenzialmente comprensive del potere di impugnazione, quali difenderla nel procedimento penale Sez. 5, n. 35535 del 16/05/2013, Pinto, Rv. 25636801 a costituirsi parte civile nel procedimento penale, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dei fatti di cui all’imputazione Sez. 5, n. 33453 del 08/07/2008, Boschi Benedetti, Rv. 24139401 ogni grado di giudizio Sez. 5, n. 33369 del 25/06/2008, Pugliese, Rv. 24139201 . Non è invece stata ritenuta sufficiente la procura rilasciata con la formula con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata , senza alcun riferimento alla facoltà di impugnazione. Sez. 5, n. 42660 del 28/09/2010, P.C. in proc. Moretti, Rv. 24933701 . È evidente, allora, che l’orientamento interpretativo più estensivo si è formato su formule comunque contenenti un minimo accenno alla volontà della parte di conferire anche il potere di impugnazione. Per esempio, nella pronunzia - sopra citata - Sez. 2, n. 30951 del 15/06/2016 P.C. in proc. Comba, Rv. 26737901 si è fatto riferimento a una procura ex art. 100 cod. proc. pen. rilasciata al fine di rappresentare le persone offese quali parti civili nel procedimento penale sopra menzionato, in ogni stato e grado, compreso l’eventuale giudizio di esecuzione . Si tratta con evidenza di una formula ampia, tanto che si indica ogni stato e grado del giudizio , estendendo addirittura gli effetti del mandato alle liti anche all’eventuale fase esecutiva si veda in senso contrario Sez. 6, n. 14980 del 27/11/2012, p.c. in proc. Santacatterina, Rv. 25486101, che ha ritenuto inammissibile l’appello del difensore della parte civile munito di procura speciale a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., priva di un’univoca specificazione in ordine al conferimento del potere di impugnazione in un caso in cui la procura conteneva la nomina del difensore al quale veniva conferito il potere di rappresentare la parte in ogni grado del giudizio in relazione alla sopra estesa dichiarazione di costituzione di parte civile . Nel caso in esame, invece, così come si è sopra evidenziato, il difensore, nominato procuratore speciale in primo grado e solo affinché si costituisse parte civile nel procedimento penale indicato con il numero del registro Mod. 21 bis e con il nome dell’imputato , ha presentato appello senza uno specifico mandato in tal senso. Insomma, al momento della proposizione dell’appello da parte dell’avv. Ferraro il testo della procura mancava di qualsiasi riferimento alla facoltà di impugnazione ed esplicitava il conferimento al difensore del solo potere di costituirsi nel procedimento, circostanza che rendeva plausibile che la procura fosse stata rilasciata per un solo grado di giudizio Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 25697201 . Né può ritenersi che quanto accaduto successivamente alla proposizione dell’appello possa avere avuto un valore di ratifica dell’operato del difensore. Condivisibilmente si è, infatti, affermato che, in tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di conferimento del mandato alle liti per un solo grado di giudizio può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, che deve emergere dal mandato difensivo previsto dall’art. 100 cod. proc. pen. e non può essere desunta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., né da circostanze esterne come la annotazione in calce all’atto di appello - sottoscritto dal difensore non legittimato - di una conferma del suo contenuto, con contestuale conferimento di procura speciale per l’impugnazione, non essendo previsto dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l’operato del difensore non legittimato Sez. 3, n. 26467 del 30/04/2014, C, Rv. 25966901 Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 25697301 . 4. A quanto suesposto consegue l’annullamento della sentenza impugnata per essere stata emessa in seguito ad appello proposto da soggetto non legittimato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.