Non vi è forza maggiore quando la rinuncia al mandato del difensore fa spirare il termine per impugnare

La Cassazione è interrogata sulla configurabilità della forza maggiore, che giustificherebbe la restituzione nel termine per impugnare, nel caso in cui vi sia la rinuncia del mandato del difensore di fiducia dell’imputato pochi giorni dopo il deposito della sentenza e il giudice adito non provveda tempestivamente alla nomina del difensore d’ufficio.

Sul tema la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3886/18, depositata il 26 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Bologna rigettava la richiesta, avanzata ex art. 175 c.p.p., di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado nei confronti dell’imputato. Avverso la decisone della Corte territoriale ricorre per cassazione il richiedente, tramite difensore di fiducia, lamentando che il rigetto delle richiesta fosse illegittimo in quanto il ricorrente non aveva potuto fare tempestivo ricorso in appello a causa della circostanza di forza maggiore. Infatti, rileva il ricorrente, il difensore di fiducia, presente alla lettura del dispositivo di condanna del Tribunale, aveva rinunziato al mandato pochi giorni prima del deposito della motivazione, inoltre il Tribunale, consapevole della rinunzia, non aveva nominato un difensore d’ufficio ed in questo modo veniva preclusa all’imputato la possibilità di impugnare, tenendo anche conto che il medesimo in quel periodo era detenuto e aveva rinunciato a comparire in udienza. Nessuna forza maggiore. La Suprema Corte di Cassazione, analizzando la vicenda, ha ritenuto che la situazione descritta non configuri un ipotesi di forza maggiore che giustificherebbe la restituzione del termine per impugnare. Infatti, osserva la Corte, è consolidato principio della giurisprudenza di legittimità che la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato – che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia – un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciate è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina . Da ciò, continua la S.C., consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia – oltre che l’imputato – nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina . Per queste ragioni la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 ottobre 2017 – 26 gennaio 2018, n. 3886 Presidente Blaiotta – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1 . V.C.C.F. ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione dell’ordinanza con la quale la Corte di appello di Bologna il 10 febbraio 2017 ha rigettato la richiesta, avanzata ex art. 175 cod. proc. pen., di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 28 giugno 2016. Il ricorrente valorizza al riguardo la - documentata - circostanza per cui il difensore di fiducia dell’imputato, che era stato presente alla lettura del dispositivo di condanna del Tribunale di Bologna mentre l’imputato, detenuto per altro, aveva rinunziato a comparire , ha rinunziato al mandato pochi giorni prima del deposito della motivazione, termine il cui vano esaurimento non sarebbe, per effetto, appunto, della rinunzia da parte dell’avvocato, addebitabile all’imputato inoltre, il Tribunale, cui il difensore rinunziante aveva comunicato per iscritto la propria decisione, non avendo nominato un difensore di ufficio, aveva precluso all’imputato la possibilità di impugnare, anche tenuto conto che V.C.C.F. in quel periodo era detenuto. 2. Il P.G. della S.C. nel proprio intervento scritto del 19 giugno 2017 ha chiesto che la Corte di cassazione rigetti il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La situazione fattuale descritta dal ricorrente non è idonea ad integrare ipotesi di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione nel termine per impugnare. Infatti, La rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l’imputato - nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 . Ogni ulteriore questione è assorbita. 2. Discende, dunque, la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.