Un avviso di fissazione dell’udienza per due avvocati

Il difensore di fiducia, ritualmente avvisato della fissazione dell’udienza camerale, ha l’onere di eccepire l’omesso avviso all’altro difensore di fiducia. In caso contrario, la nullità si considera sanata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3123/18, depositata il 23 gennaio. Istanza rigettata. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva l’istanza per la concessione di una misura alternativa proposta da un detenuto. Il difensore impugna il provvedimento in Cassazione invocando l’omesso avviso di fissazione dell’udienza camerale al secondo difensore di fiducia nominato dall’assistito in sede di proposizione dell’istanza. Nullità a regime intermedio. L’istante era effettivamente assistito in sede esecutiva da due difensori di fiducia, dei quali sono uno aveva ricevuto rituale avviso di fissazione dell’udienza camerale. Precisa la Corte che, in tal caso, è riscontrabile una nullità a regime intermedio suscettibile dunque di sanatoria in mancanza di deduzione. Ed infatti il difensore di fiducia, ritualmente avvisato, ha l’onere di eccepire l’omesso avviso all’altro difensore di fiducia, cosa che nel caso di specie non si è verificata. Il ricorso viene dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 luglio 2017 – 23 gennaio 2018, n. 3123 Presidente Di Tomassi – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo con decisione del 19 gennaio 2017 ha respinto le istanze di misura alternativa proposte da C.P. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - con personale sottoscrizione - C.P. , deducendo vizio del procedimento. Il ricorrente deduce l’omesso avviso di fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia avv. Bisconti, nominata in sede di proposizione dell’istanza. 3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Risulta dagli atti che il C. era in realtà assistito in sede esecutiva da due difensori di fiducia, Ì avvocato Farina anch’egli sottoscrittore di una delle due istanze di concessione misura alternativa, in data 1.8.2016 e l’avvocato Bisconti. Risulta altresì che l’avvocato Farina aveva ricevuto rituale avviso della fissazione di udienza camerale. In simile caso, il difensore di fiducia ritualmente avvisato ha l’onere di eccepire l’omesso avviso al codifensore, fatto che non si è verificato. Non si tratta, invero, di ipotesi di nullità assoluta quanto di nullità a regime intermedio, con relativa sanatoria in ipotesi di mancata deduzione Sez. U n. 39060 del 16.7.2009, Aprea, rv 244187 . Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.