La natura della nullità della citazione a giudizio per omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari

Nella fattispecie non vi sono dubbi sulla nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ciò che viene approfondito dalla Suprema Corte è la natura di tale nullità.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 2382/18 depositata il 19 gennaio. La vicenda. La Corte d’Appello confermava la sentenza di condanna nei confronti dell’imputata alla pena di giustizia per il reato di evasione. Avverso la decisione di merito la condannata ricorre per cassazione lamentando violazione di legge per omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in relazione all’art. 415- bis c.p.p. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari . Secondo il Suprema Collegio il ricorso è fondato in quanto erroneamente il Giudice di merito ha ritento infondata l’eccezione difensiva di nullità del decreto di citazione diretta in giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini. Avviso di conclusione delle indagini. Infatti, rileva la Corte, il PM aveva nominato un difensore d’ufficio all’atto della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari omettendo la notifica che avrebbe dovuto essere eseguita al difensore di fiducia ritualmente nominato dall’imputata. Da detta omissione, secondo la Suprema Corte, consegue la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione, a mente degli artt. 416 Presentazione della richiesta del pubblico ministero e 552, comma 2, Decreto di citazione a giudizio c.p.p Ciò in quanto qualora la persona sottoposta ad indagini abbia nominato un difensore di fiducia prima che l’avviso gli sia notificato, lo stesso avviso deve essere notificato anche a tale difensore, ancorché nel disporne la notifica dell’avviso il PM abbia indicato quale altro destinatario, oltre all’indagato, un difensore di ufficio non potendo l’autorità giudiziaria sostituirsi all’imputato, ovvero all’indagato, nella scelta da questi compiuta, se non violando palesemente i principi fondamentali in tema di diritto alla difesa . Natura della nullità. Dopo aver accertato la fondatezza dell’eccezione difensiva di nullità, la Cassazione si è preoccupata della questione relativa alla natura della nullità, ritenendo che nella fattispecie si tratti di nullità a regime intermedio che comporta, come tempestivamente avvenuto nella fattispecie, la necessità di eccepire la nullità prima delle deliberazione della sentenza di primo grado. Secondo la Suprema Corte è escluso che l’omesso avviso di conclusione delle indagini possa costituire nullità assoluta poiché non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 179 c.p.p Infatti sono esclusi dalla perimetrazione della norma, per espressa previsione letterale, i casi di cui la legge, pur connotando di obbligatorietà l’avviso del difensore, rimette alla discrezionalità di quest’ultimo la scelta di essere presente o meno, situazione, questa, che invece, viene evidentemente in rilievo proprio in relazione all’attività difensiva richiamata dall’art. 415- bis c.p.p. . Attività difensiva. Detta attività è direttamente riconducibile all’intervento ed all’assistenza dell’imputato e la cui omissione comporta la violazione del diritto di difesa delle persona sottoposta ad indagini ad avvalersi del contributo del difensore di fiducia ritualmente nominato nella fase di interlocuzione con il PM in vista delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale . Per queste ragioni, secondo la Cassazione, dalla nullità del decreto di citazione a giudizio consegue la nullità della sentenza di primo grado e di appello, con la conseguente regressione del procedimento alla stato e al grado in cui l’atto nullo è stato compiuto. In conclusione la Corte annulla senza rinvio le sentenze dei due gradi di giudizio con trasmissione degli atti al PM.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 dicembre 2017 – 19 gennaio 2018, n. 2382 Presidente Conti – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello dell’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di B.A. alla pena di anni uno di reclusione per il reato di evasione, commesso il omissis allorquando la B. si allontanava dall’abitazione in orario diverso da quello per il quale era autorizzata all’uscita violando, altresì, il divieto di recarsi in altro Comune, poiché veniva sorpresa all’atto dell’ingresso nella Casa Circondariale di Pescara, ove si era recata per un colloquio con persona ivi detenuta. 2. Con motivi affidati al difensore di fiducia e di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la ricorrente denuncia 2.1 vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 415 bis cod. proc. pen., per omessa notifica al difensore di fiducia, nominato fin dal omissis , dell’avviso di conclusione delle indagini 2.2 violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. in presenza di fatto lieve, attestato dall’entità della sanzione applicata, coincidente con il minimo della pena, e di episodio unico e isolato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, con le conseguenze di seguito precisate. 2. È, in vero, erronea la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza impugnata che ha ritenuto infondata l’eccezione difensiva di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia della B. dell’avviso di conclusione delle indagini sul rilievo che la nomina di difensore di fiducia, in persona dell’avvocato Luca Sarodi, era intervenuta solo in data 26 giugno 2012, in sede di notifica del decreto di citazione diretta a giudizio e che, pertanto, era corretta la nomina di difensore di ufficio da parte del Pubblico Ministero che a tale difensore aveva notificato l’avviso di conclusioni delle indagini. 2.1 Dall’esame degli atti processuali ai quali la Corte di legittimità ha accesso in ragione del vizio denunciato, si evince che nella comunicazione di notizia di reato, relativa all’arresto per evasione, la B. aveva nominato fin dal omissis difensore di fiducia in persona dell’avvocato Luca Sarodi che il Pubblico Ministero aveva nominato alla B. difensore di ufficio all’atto della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, difensore di ufficio al quale veniva notificato altresì il decreto di citazione diretta a giudizio per l’udienza dell’11 ottobre 2012 che il 26 giugno 2012, in sede di notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, la B. aveva ri nominato difensore di fiducia il predetto avvocato Sarodi che nel corso della trattazione dell’udienza di primo grado in data 15 maggio 2013 la B. aveva nominato difensore di fiducia l’avvocato Antonio Olita, revocando ogni altro precedente difensore di fiducia che il sostituto processuale dell’avvocato Olita, in sede di conclusioni, all’udienza del 25 febbraio 2015, aveva eccepito la nullità degli atti processuali compiuti per omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini. 2.2 Ritiene il Collegio che erroneamente, in presenza di nomina di difensore di fiducia, il pubblico ministero ha nominato alla B. difensore di ufficio omettendo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia già nominato, omissione che si è concretizzata nella violazione del diritto ad avvalersi dell’assistenza del difensore di fiducia e, quindi, del diritto di difesa dell’indagata. L’avviso di conclusione delle indagini è, in vero, atto dovuto del pubblico ministero che serve a porre l’indagato in condizioni di interloquire, nel termine di 20 giorni sulla stessa deliberazione di chiusura delle indagini, mediante l’offerta di ragioni difensive di carattere sostanziale e tecnico, ostative dell’esercizio dell’azione penale e, a questo fine, non è possibile scindere la deliberazione personale del magistrato del pubblico ministero di chiudere le indagini, per sé provvisoria e revocabile, dall’esecuzione da parte del suo ufficio della comunicazione ai soggetti legittimati a riceverla. E qualora la persona sottoposta ad indagini abbia nominato un difensore di fiducia prima che l’avviso gli sia notificato, lo stesso avviso deve essere notificato anche a tale difensore, ancorché nel disporne la notifica dell’avviso il pubblico ministero abbia indicato quale altro destinatario, oltre all’indagato, un difensore di ufficio non potendo l’autorità giudiziaria sostituirsi all’imputato, ovvero all’indagato, nella scelta da questi compiuta, se non violando palesemente i principi fondamentali in tema di diritto alla difesa. 2.3 Dalla mancata notifica dell’avviso previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen., consegue, a mente dell’art. 416 cod. proc. pen., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen Questa Corte, esaminando la questione della natura di tale nullità, ha già avuto modo di affermare che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, F. Rv. 257807 . 2.4 E ciò è sicuramente avvenuto nella specie poiché il difensore di fiducia della ricorrente ha tempestivamente sollevato, prima della chiusura del dibattimento di primo grado e deliberazione della relativa sentenza, l’eccezione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio - eccezione poi ribadita con i motivi di appello e coltivata con l’odierno ricorso -, poiché alla data di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini la B. era assistita da difensore di fiducia al quale non era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini, pacificamente notificato al difensore di ufficio nominato dal pubblico ministero. 2.5 Rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità registra divergenti orientamenti sulla natura della nullità, se, cioè, trattasi di nullità a regime intermedio, con la conseguenza che va eccepita o rilevata di ufficio entro la chiusura del dibattimento o al momento della deliberazione della sentenza, rimanendo, nel caso contrario, sanata conformi Sez. 6, n. 34955 del 5/6/2003, Rabeschi, Rv 2263641 Sez. 1, n. 30270 del 22/5/2003, Mariottini, Rv. 225489 , ovvero relativa, con la conseguenza che la nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti Sez. 5, n. 34515vde1 4/7/2014, Grujio, Rv. 264272 Sez. 2, 11/06/2010, n. 35420, Sica ed altro, Rv. 248302 Sez. 3, n. 25223 del 17/4/2008, Giglio ed altri, Rv. 240255 . 2.6 Le conclusioni alle quali perviene tale orientamento non possono, tuttavia, condividersi poiché, in presenza di una nullità speciale quale quella prevista dai richiamati artt. 416 comma 1 e 552 comma 2 cod. proc. pen., che non definiscono la nullità di tipo assoluto come conseguenza della sua inosservanza, ai fini della qualificazione della patologia dell’atto come nullità relativa, occorre in ogni caso verificare se essa rientri o meno in quelle previste dagli artt. 178 e 179, comma 2, cod. proc. pen., secondo un rigoroso percorso logico-argomentativo e solo se la stessa non sia inquadrabile nell’ambito degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., la sanzione comminata dalla legge deve intendersi assoggettata al regime regolato, per le nullità relative, dall’art. 181 cod. proc. pen Orbene la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che l’omesso avviso di conclusione delle indagini per l’imputato possa costituire nullità assoluta poiché non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 179 cod. proc. pen. dal momento che non concerne la citazione dell’imputato ovvero la previsione di assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, ipotesi che si riferisce al compimento di attività processuali o comunque, procedurali in cui il codice di rito richiede che il compimento di determinate attività di rilievo processuale avvengano in forma assistita o partecipata. Sono, infatti, esclusi dalla perimetrazione della norma, per espressa previsione letterale, i casi in cui la legge, pur connotando di obbligatorietà l’avviso al difensore, rimette alla discrezionalità di quest’ultimo la scelta di essere presente o meno, situazione, questa, che, invece, viene evidentemente in rilievo proprio in relazione all’attività difensiva richiamata dall’art. 415 bis cod. proc. pen., attività che appare dunque direttamente ed immediatamente riconducibile all’intervento ed all’assistenza dell’imputato e la cui omissione comporta la violazione del diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini ad avvalersi del contributo del difensore di fiducia ritualmente nominato nella fase di interlocuzione con il pubblico ministero in vista delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. 3. Dalla nullità del decreto di citazione a giudizio consegue, ai sensi del primo comma dell’art. 185 cod. proc. pen., quella della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, dal primo strettamente dipendenti, e la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui l’atto nullo è stato compiuto, in adesione al disposto del comma terzo del citato art. 185 cod. proc. pen Vanno, quindi, annullate senza rinvio le sentenze dei due gradi di merito con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero del Tribunale di Pescara restando assorbita la valutazione del secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del tribunale di Pescara del 25 febbraio 2015 e rinvia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.