È consentito il sequestro cautelare di un bene destinato ad un disabile?

La funzione della misura cautelare reale del sequestro conservativo è quella di creare una prenotazione cronologica a garanzia di un credito vantato dal danneggiato dal reato vi è, pertanto, un legame imprescindibile tra sequestro conservativo e pignoramento.

Così ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la sentenza n. 1935 depositata il 17 gennaio 2018. La destinazione di un bene per scopi meritevoli di tutela. La decisione oggi in commento chiude – momentaneamente – il giudizio incidentale riguardante la complessa vicenda di un sequestro preventivo di un immobile. Una donna, condannata in primo grado per bancarotta fraudolenta, ha costituito, a vantaggio del proprio figlio disabile, un vincolo di destinazione su di un immobile. La Corte di Appello, nel corso del giudizio di secondo grado, decide, su richiesta della curatela fallimentare, costituita parte civile, di applicare su quell’immobile la misura cautelare reale del sequestro preventivo. Proposta richiesta di riesame, questa viene rigettata e l’imputata rivolge le proprie doglianze alla Suprema Corte. Vincolo di destinazione, opponibilità e sequestro preventivo. Le articolate censure sollevate dalla ricorrente sono concentrate su due direttive la prima aggredisce il provvedimento impugnato sotto il profilo della denegata valorizzazione dei legami che intercorrono tra sequestro preventivo e pignoramento, e la seconda, invece, sostiene la tesi della insequestrabilità assoluta” di un bene destinato a scopi meritevoli di tutela a causa della impignorabilità dello stesso. La prima delle due tesi difensive fa centro, e viene puntualmente condivisa dagli Ermellini. Questi ultimi, nella concisa ma allo stesso tempo densa motivazione della loro pronuncia, sono costretti a muoversi su di un terreno di confine tra diritto civile e diritto penale. La norma, infatti, che consente la creazione di un vincolo di destinazione su di un bene per scopi specifici meritevoli di tutela e la garanzia di un tetto ad un disabile ne è certamente un esempio è figlia di una riforma del codice civile datata 2006. Il vincolo apposto al bene produce effetti reali opponibili ai terzi ed esclude parzialmente la pignorabilità del bene vincolato, perché lo rende responsabile” soltanto di fronte ai debiti contratti per la finalità oggetto del vincolo stesso. Il provvedimento di sequestro preventivo, quindi, avrebbe dovuto contenere una motivazione specifica sotto il profilo della funzione di prenotazione cronologica del sequestro preventivo rispetto al futuro, possibile pignoramento del bene stesso, così come insegnano le Sezioni Unite che, sul punto, si sono pronunciate in tempi relativamente recenti con la sentenza denominata Culasso, nel 2016 . Un bene destinato” non è del tutto impignorabile. Non viene condivisa, invece, l’altra serie di argomentazioni difensive, tese a sentir riconoscere la non sequestrabilità di un bene non pignorabile. È l’assolutezza di un ragionamento del genere che non ha incontrato il consenso dei Supremi Giudici come abbiamo visto, infatti, la salvaguardia del bene rispetto ad eventuali azioni esecutive è mirata” ai soli debiti estranei alla finalità di tutela che il vincolo di destinazione mira a proteggere. Sempre le Sezioni Unite, in quella decisione del 2016 cui facevamo cenno, hanno precisato che, ad esempio, un atto di disposizione gratuito di un bene, effettuato dopo la commissione di un reato da un soggetto condannato a risarcire i danni provocati dalla propria condotta delittuosa, non ha alcuna efficacia nei confronti del danneggiato. Questi atti di liberalità sospetta” sono, infatti, sanzionati con una sorta di inefficacia automatica finalizzata a tutelare le ragioni di chi dal reato ha ricavato conseguenze pregiudizievoli. Alla base di questa disciplina vi è, evidentemente, la necessità di bilanciare l’interesse del soggetto che si vede attribuire dall’autore di un reato un bene senza affrontare alcun esborso con le opposte ragioni di chi, invece, ha subìto un danno – penalmente rilevante - ad opera di quest’ultimo. Ecco che, annullando con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame, la Cassazione ha invitato il giudice dell’impugnazione cautelare a fare corretta applicazione – ed altrettanto corretto bilanciamento – di interessi patrimoniali, figli di un illecito penale, e di interessi non patrimoniali, come lo sono certamente quelli che riguardano la tutela dei portatori di disabilità.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 ottobre 2017 – 17 gennaio 2018, n. 1935 Presidente Vessichelli – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27/01/2017, il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di S.D.A.H. avverso l’ordinanza del 15/12/2016 - 04/01/2017 con la quale la Corte di appello di Firenze aveva disposto, nell’ambito del processo nel quale S. è stata condannata in primo grado per reati di bancarotta fraudolenta, il sequestro conservativo in favore della parte civile curatela del Fallimento s.r.l. di un immobile ubicato in . Il Tribunale del riesame di Firenze ha rilevato che il sequestro conservativo ottenuto dalla curatela non è, allo stato, opponibile al beneficiario dell’atto di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. poiché la effettuazione dell’atto di destinazione a suo favore del bene con relativa trascrizione è avvenuta anteriormente alla concessione del sequestro stesso , sicché l’interesse del beneficiario persona disabile è pienamente tutelato dalla priorità della trascrizione temporale dell’atto a suo favore pur non potendo la curatela in base al sequestro conservativo agire esecutivamente sul bene che resta di proprietà dell’imputata, ostandovi la costituzione del beneficio prioritariamente trascritta e finché dura il medesimo , la curatela stessa ha un legittimo interesse a mantenere il sequestro conservativo ottenuto, in quanto nell’eventualità che il beneficio del disabile possa venir meno per qualsiasi causa ed in qualunque momento, essendo per sua natura comunque temporaneo, è interesse della curatela poter mantenere, mediante la trascrizione del provvedimento di sequestro, una prenotazione cronologica a garanzia del credito ad essa riconosciuto , con sentenza, nei confronti dell’imputata, nonché un vincolo cautelare reale laddove la ricorrente una volta tornata nella pienezza della disponibilità del bene decidesse di alienarlo . Pertanto, osserva ancora il Tribunale del riesame di Firenze, il sequestro conservativo da un lato non nuoce agli interessi del beneficiario e dall’altro continua a garantire l’interesse della curatela diretto a impedire comunque possibili ulteriori atti dispositivi da parte della proprietaria . 2. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.D.A.H. , attraverso il difensore avv. G. G., articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 316 cod. proc. pen. e dell’art. 671 cod. proc. civ., in quanto il sequestro può essere disposto solo nei limiti in cui la legge consente il pignoramento, nonché vizi di motivazione. L’ordinanza impugnata ha ammesso il sequestro su un bene oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., evidenziando l’impossibilità per la curatela, per tutta la durata del vincolo, di agire in via esecutiva sul bene, ma tali deduzioni sono contraddittorie in quanto il sequestro conservativo è propedeutico all’esecuzione perché strumentale all’espropriazione, tanto da non poter essere disposto quando l’esecuzione non sia ammissibile, come confermato dall’art. 671 cod. proc. civ. e dallo stesso art. 316 cod. proc. pen., che consente il sequestro nei limiti in cui la legge consente il pignoramento dei beni mobili o immobili dell’imputato. Erroneamente l’ordinanza impugnata trascura il legame imprescindibile tra sequestro conservativo e pignoramento, che è il primo atto della procedura esecutiva finché permane il vincolo di destinazione sul bene, questo non è suscettibile di pignoramento e, di conseguenza, non è sequestrabile. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 2645 ter cod. civ. per il mancato rispetto del principio di opponibilità a terzi del vincolo di destinazione apposto sul bene per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità. La ratio dell’art. 2645 ter cod. civ. è limitare la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. a fronte del perseguimento di interessi meritevoli di tutela riferita a persona con disabilità , condizione, questa, che legittima la costituzione del vincolo di destinazione, rendendo intangibile il bene vincolato. La condizione di gravissima disabilità del figlio della ricorrente con invalidità non inferiore all’80% è circostanza documentata e non contestata, laddove il vincolo è stato costituito il 04/10/2016 dopo la tredicesima operazione subita dal figlio e l’accertamento dell’irreversibilità della sua condizione. Il soggetto che costituisce il vincolo in favore del disabile non può essere perseguito dai creditori per debiti estranei alla tutela del beneficiario. Né la decisione impugnata può essere legittimata dalla considerazione che l’interesse del beneficiario persona disabile è tutelato dalla priorità temporale della trascrizione dell’atto di destinazione in suo favore e che non vi è lesione dell’interesse del beneficiario da parte del sequestro conservativo il problema, infatti, non è la priorità della trascrizione, ma l’impossibilità per la curatela non portatrice di un credito contratto per gli scopi del vincolo di ottenere la concessione di un sequestro su un bene tutelato ex art. 2645 ter cod. civ., bene che, se, come nel caso di specie, il vincolo è ritenuto meritevole di tutela, non può costituire oggetto di sequestro inoltre, il sequestro può pregiudicare, anche in modo irreparabile, gli interessi tutelati dall’ordinamento con la specifica previsione di cui all’art. 2645 ter cod. civ., qualora fosse necessario utilizzare il bene o alienarlo proprio per conseguire il denaro necessario alle cure e al mantenimento del beneficiario del vincolo, in ossequio agli scopi del vincolo. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 320 cod. proc. pen. e 686 cod. proc. civ., in quanto la concessione del sequestro conservativo deve essere necessariamente propedeutica ad un accertamento giudiziale nelle more del quale il creditore potrebbe perdere la garanzia del proprio credito. L’ordinanza impugnata ritiene che il sequestro conservativo in esame sia posto non già a garanzia dell’esito del giudizio instaurato a seguito di azione revocatoria dell’atto di disposizione del vincolo promossa dal creditore, bensì a tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato nell’ambito del procedimento penale sulla base dei presupposti di cui all’art. 316 cod. proc. pen., sicché il sequestro è concesso a garanzia della provvisionale di Euro 50 mila immediatamente esecutiva riconosciuta dalla sentenza di primo grado quale risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi, nel suo complesso, in separata sede. Anche sul punto l’ordinanza è viziata in quanto la ratio del sequestro conservativo, sia in campo penalistico che in quello civilistico, è quella di assicurare al creditore sprovvisto di titolo esecutivo - e quindi non in grado di procedere all’espropriazione - la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio, alla garanzia del proprio creditore, tanto che all’esito del giudizio il sequestro conservativo decade o si converte in pignoramento erroneamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro conservativo nonostante l’esecutività della provvisionale in favore della curatela, posto che, come si desume dall’art. 320 cod. proc. pen. e dall’art. 686 cod. proc. civ., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso istante il processo esecutivo di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. In virtù della provvisoria esecuzione della provvisionale, il sequestro conservativo disposto dalla Corte di appello non ha ragion d’essere e il Tribunale del riesame avrebbe dovuto disporne la cancellazione. 3. Con requisitoria scritta del 25/08/2017, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. F. Baldi ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. 2. In premessa, mette conto ribadire che, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e dell’art. 606 stesso codice Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 . Il ricorso, peraltro, articola, almeno nella parte di gran lunga più significativa delle censure proposte, errores in procedendo rientranti nella cognizione del giudice di legittimità in questa sede. Invero, rileva la Corte che il nucleo essenziale delle doglianze proposte dal ricorso può essere individuato in due tesi intorno alle quali l’impugnazione articola - principalmente nei primi due motivi - la critica al provvedimento del Tribunale del riesame di Firenze da un lato, l’affermazione del legame imprescindibile che lega il sequestro conservativo al pignoramento dall’altro, il rilievo che l’immobile oggetto di sequestro, in quanto sottoposto a vincolo di destinazione a norma dell’art. 2645 ter cod. civ., non è suscettibile di pignoramento e conseguentemente non è sequestrabile . È sullo scrutinio di queste due tesi, del tutto centrali nell’economia delle argomentazioni della ricorrente, che l’esame del ricorso deve concentrarsi. 3. La prima delle due tesi sulle quali fa leva il ricorso è senz’altro corretta. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito la configurazione del sequestro conservativo delineata dal nuovo codice di rito penale il vigente sequestro conservativo penale è un istituto ridisegnato anche sulla falsariga del sequestro conservativo civile, previsto dall’art. 2905 cod. civ. e regolato, nella procedura, dall’art. 671 cod. proc. civ., del quale ricalca il limite alla autorizzabilità da parte del giudice rispetto a beni impignorabili, e la eseguibilità con forme secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi o mediante trascrizione , che ne rendono evidente la natura di pignoramento anticipato così, in una fattispecie in tema di beni conferiti in fondo patrimoniale, Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, in motivazione . È in questa prospettiva, del resto, che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circoscrive l’operatività del sequestro conservativo presso il datore di lavoro di somme di denaro relative a crediti retributivi ad un importo non superiore al quinto delle stesse, richiamando in proposito i medesimi limiti posti dall’art. 545 cod. proc. civ. all’esecuzione del pignoramento Sez. 6, n. 16168 del 04/02/2011, P.C., De Biase, Rv. 249329 Sez. 5, n. 31733 del 26/05/2015, Valeria, Rv. 264768 . Ribadito, dunque, l’insegnamento delle Sezioni unite secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, le questioni attinenti al regime di pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal tribunale del riesame, al quale è demandato un controllo pieno , che deve tendere alla verifica di legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267592 , rileva la Corte che, sotto questo profilo, colgono nel segno le censure della ricorrente in ordine alla ricostruzione del giudice del riesame della portata della misura cautelare reale in termini di prenotazione cronologica a garanzia del credito vantato dalla curatela, pur essendo alla stessa preclusa la possibilità di agire in via esecutiva sul bene di proprietà dell’imputata a causa del vincolo ex 2645 ter cod. civ. sullo stesso già trascritto ricostruzione, questa, che, da una parte, svilisce la natura del sequestro conservativo di pignoramento anticipato , per riprendere la definizione offerta da Sez. U. Culasso, e, dall’altra, elude la questione della pignorabilità dell’immobile oggetto della misura di cui all’art. 316 cod. proc. pen Assorbite le ulteriori censure e, in particolare, quelle articolate con il terzo motivo , l’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuova valutazione ancorata al detto principio di diritto. 4. Non può essere condivisa, invece, la seconda delle tesi sulle quali fa leva il ricorso. 4.1. Introdotto dall’art. 39 novies del d.l. 30/12/2005, n. 273, convertito, con modificazioni, con l. 23/02/2006, n. 51, l’art. 2645 ter cod. civ. ha delineato un atto con effetto tipico reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché corrispondente ad interessi meritevoli di tutela Cass., Sez. 6 civ., n. 3735 del 24/02/2015 . Nei suoi tratti fondamentali, l’istituto ricollega all’atto di destinazione trascritto un regime di opponibilità ai terzi del vincolo apposto per determinate finalità tra le quali, la tutela dell’interesse di persona portatrice di disabilità, come nel caso di specie , la legittimazione di qualsiasi soggetto interessato ad agire per la realizzazione dell’interesse alla cui tutela il vincolo è finalizzato, la limitazione di responsabilità del bene destinato a garanzia patrimoniale solo dei debiti contratti per tale finalità in questo senso, la dottrina ha fatto riferimento ad una parziale inespropriabilità del bene destinato . L’estraneità degli interessi della curatela che ha chiesto e ottenuto il sequestro conservativo in esame alla sfera dei debiti contratti per il conseguimento della finalità per la quale l’immobile è stato vincolato non è contestata dai giudici cautelari. 5.2. L’erroneità della tesi della ricorrente secondo cui, in termini assoluti, l’immobile sottoposto a vincolo di destinazione a norma dell’art. 2645 ter cod. civ. non è suscettibile di pignoramento e conseguentemente non è sequestrabile si apprezza, tuttavia, con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 192 cod. pen. Sez. U. Culasso intervenuta, come si visto, in una fattispecie relativa a beni conferiti in un fondo patrimoniale ha richiamato le ipotesi di inefficacia automatica degli atti a titolo gratuito compiuti dall’imputato-debitore dopo il reato previste appunto dall’art. 192 cod. pen. tali ipotesi di c.d. revocatoria penale, hanno precisato le Sezioni unite, sono configurate per operare come altrettante cause di inefficacia relativa dell’atto dispositivo del bene , atto di per sé valido e tuttavia, non opponibile dal colpevole , ossia dal soggetto già condannato cause di inefficacia, queste, che ben possono spiegare i loro immediati effetti anche relativamente alla cautela penale, nella sede della emissione e della impugnazione del sequestro conservativo, prima che si converta in pignoramento . Nella prospettiva delineata dalle Sezioni unite, un precedente arresto di questa Corte Sez. 2, n. 2386 del 19/12/2008 - dep. 20/01/2009, Liuzzi, Rv. 243033 , evidenziato come il richiamo contenuto nell’art. 192 cod. pen. ai crediti indicati nell’art. 189 cod. pen. debba essere oggi riferito ai crediti indicati nell’art. 316 cod. proc. pen., ha rimarcato, per un verso, che in forza dell’art. 192 cit. tutti gli atti a titolo gratuito posti in essere dall’imputato a partire dal tempus commissi delicti non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato e, per altro verso, che la finalità del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. consiste nell’immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio, in attesa dell’esito dell’azione revocatoria . Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della giurisprudenza di legittimità - richiamata genericamente dalla ricorrente - che ha ritenuto insuscettibili di formare oggetto di sequestro conservativo i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore sapeva essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia Sez. 5, n. 598 del 01/10/2003, Orlando, Rv. 227445 nel caso esaminato in quell’occasione dalla Corte, infatti, l’illegittimità del sequestro conservativo chiesto dalla curatela fallimentare fu motivato attraverso il riferimento all’art. 46 l. fall., che espressamente esclude dal novero dei beni compresi nel fallimento quelli costituiti in fondo patrimoniale salvo quanto disposto dall’art. 170 cod. civ. . 4.3. D’altra parte, le indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità richiamata - e, prima di tutto, in Sez. U. Culasso - sono in linea con quelle offerte dalle Sezioni civili di questa Corte. Nel quadro di un’approfondita ricognizione della portata della disciplina dettata dall’art. 192 cod. pen., Sez. 3 civ., n. 23158 del 31/10/2014 ha individuato il fondamento di tale disciplina nell’ esigenza di attribuire specifica tutela ai crediti derivanti da reato , sicché la peculiare inefficacia comminata dalla norma in esame si inscrive nel nucleo minimo di istituti che tendono a proteggere la vittima del reato infatti, rispetto agli atti a titolo gratuito successivi alla commissione del reato, definiti tout court inefficaci dal codice penale , nessuna ragione di tutela si può rinvenire in favore dei beneficiari di quegli stessi atti nella comparazione con le prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso a fronte di un incremento del proprio patrimonio privo, per definizione, di corrispettivo, qual è quello del beneficiario di quell’atto, deve trovare considerazione assolutamente preferenziale invece l’esigenza di ristorare il patrimonio del danneggiato dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con la più grave delle sanzioni pubblicistiche e quindi affetta dalla considerazione del massimo disvalore possibile per l’intero ordinamento . Quanto alla portata della disciplina dettata dall’art. 192 cod. pen., esplicita è la sua proiezione anche sul piano della tutela cautelare l’inefficacia penale può rilevare come giustificazione di misure cautelari finalizzate a preservare la garanzia consistente nel patrimonio del colpevole, prima ancora della sua condanna ed alla sola condizione della sua sottoposizione a procedimento penale è, oggi, il caso del sequestro conservativo previsto dall’art. 316 cod. proc. pen., una volta chiesto dal danneggiato che si sia costituito parte civile tuttavia, l’inefficacia potrà giungere a legittimare l’esecuzione sui beni sequestrati solo una volta che il sequestro, in virtù dei principi generali processualcivilistici richiamati dall’art. 320 cod. proc. pen., si sia convertito - ma pur sempre con efficacia ex tunc e anticipando quindi al tempo della sua attuazione gli effetti della successiva azione esecutiva - in pignoramento in dipendenza del riconoscimento dei credito con sentenza di merito . 4.4. Pertanto, alla luce delle convergenti linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in sede penale e in sede civile, deve ribadirsi il principio di diritto in forza del quale non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato gli atti a titolo gratuito posti in essere dall’imputato successivamente al tempus commissi delicti. Sotto questo profilo, fermi i principi di diritto enunciati, l’accertamento della sussistenza nel caso di specie dei presupposti applicativi della disciplina dettata dall’art. 192 cod. pen. - avuto riguardo, in particolare, alla gratuità dell’atto di destinazione e in considerazione delle indicazioni problematiche espresse, sul punto, dal provvedimento applicativo della Corte di appello di Firenze - deve essere rimesso al giudice del rinvio. 6. Per le ragioni indicate, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.