Ladro ludopatico: due colpi per pagare i debiti di gioco. Esclusa la disciplina del reato continuato

Rapina in un supermercato e furto in campagna. Gli episodi si sono verificati in neanche due mesi. Obiettivo dell’uomo racimolare soldi per far fronte agli ingenti debiti di gioco. Per i Giudici della Suprema Corte, però, la ludopatia non è assimilabile alla tossicodipendenza ai fini dell’applicazione dell’art. 671, comma 1, c.p.p. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato .

Protagonista della vicenda un uomo affetto da ludopatia. Nonostante questo dato, e quindi la conseguente necessità di denaro per pagare i propri debiti di gioco, viene esclusa l’ipotesi del reato continuato”. Su questo punto i giudici chiariscono che la malattia del gioco non è assimilabile a dipendenze vere e proprie, come quella dall’alcool o dalla droga Cassazione, sentenza n. 866/18, sez. I Penale, depositata oggi . Denaro. In Tribunale, innanzitutto, si respinge la possibile applicazione della disciplina del reato continuato , applicazione auspicata invece da un uomo condannato per furto e rapina . I Giudici evidenziano innanzitutto che le violazione, pur commesse in un arco temporale ristretto circa due mesi e offensive del medesimo bene giuridico patrimonio , si differenziano con riferimento alle concrete modalità di realizzazione rapina con taglierino in un supermercato, in un caso, e tentato furto di uva da tavola in campagna, nell’altro caso e con riguardo ai beni concretamente appresi denaro e ‘buoni pasto’ in un caso, uva nell’altro . Su un altro fronte viene poi osservato che la necessità del ladro di procurarsi il denaro per pagare i debiti di gioco, contratti nel contesto del suo documentato stato di ludopatia può costituire il movente sotteso a entrambe le violazioni , mentre non è indicativa della unicità del disegno criminoso, inteso come rappresentazione degli elementi essenziali dell’illecito che si sarebbe successivamente commesso già al momento della realizzazione del primo reato , esprimendo invece uno stile di vita delinquenziale . Infine, per chiudere il cerchio, i Giudici spiegano che la scelta di pagare i debiti di gioco con i proventi dei reati non implica la predeterminazione a grandi linee dei reati in oggetto . Patologia. Nel contesto della Cassazione però il difensore del ladro ripropone la tesi del reato continuato . A questo proposito, egli osserva che l’avere commesso i reati in un breve arco temporale circa un mese e mezzo per pagare i debiti di gioco contratti per lo stato di conclamata ludopatia del suo cliente rende logico applicare il vincolo della continuazione , alla luce dell’art. 671 c.p.p Secondo l’avvocato, il principio previsto per lo stato di tossicodipendenza va applicato anche ai ludopatici. Quest’ultima osservazione viene respinta in modo netto dai Giudici del Palazzaccio, i quali ritengono non plausibile l’analogia tra lo stato patologico della ludopatia e lo stato di tossicodipendenza . E ciò, sia chiaro, nonostante l’estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatie . Quest’ultimo passaggio, difatti, non ha comportato l’assimilazione della ludopatia alla tossicodipendenza , concludono i magistrati, escludendo quindi l’applicazione della disciplinare del reato continuato .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 aprile 2017 – 11 gennaio 2018, n. 866 Presidente Novik – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 settembre 2016 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Fi. Mi., volta all'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a due sentenze rese dal medesimo ufficio, la prima il 31 ottobre 2013, riformata dalla Corte di appello di Bari solo in relazione alla pena, e la seconda il 14 settembre 2012, irrevocabili rispettivamente il 13 marzo 2015 e il 2 ottobre 2012. Il Tribunale, premesso il richiamo ai principi di diritto pertinenti al chiesto istituto, ripercorse le allegazioni dell'istante e le offerte produzioni documentali, rilevava, a ragione della decisione, che le violazioni, pur commesse in arco temporale ristretto circa due mesi e offensive del medesimo bene giuridico patrimonio , si differenziavano con riferimento alle concrete modalità di realizzazione rapina con taglierino in danno di un supermercato, in un caso, tentato furto di uva da tavola in campagna, nell'altro caso e con riguardo ai beni concretamente appresi denaro e buoni pasto in un caso, uva nell'altro la necessità, dedotta dall'istante, di procurarsi il denaro per pagare i debiti di gioco, contratti nel contesto del suo documentato stato di ludopatia, mentre poteva costituire il movente sotteso a entrambe la violazioni, non era indicativa della unicità del disegno criminoso, inteso come rappresentazione degli elementi essenziali dell'illecito che si sarebbe successivamente commesso già al momento della realizzazione del primo reato, esprimendo al contrario uno stile di vita delinquenziale, né implicando la scelta di pagare i debiti di gioco con i proventi di reati la predeterminazione a grandi linee dei reati in oggetto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Lu. Ma., l'interessato Fi., che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen. Secondo il ricorrente, l'avere egli commesso i reati, oggetto della richiesta, in un breve arco temporale circa un mese e mezzo per pagare i debiti di gioco contratti per il suo stato di conclamata ludopatia conferma la sussistenza del vincolo della continuazione, in applicazione analogica del nuovo testo dell'art. 671 cod. proc. pen., relativo allo stato di tossicodipendenza. Inoltre, nelle condotte ascritte sono rinvenibili gli indici rivelatori della unicità del disegno criminoso elaborati dalla giurisprudenza, quali la distanza cronologica tra i fatti, le modalità delle condotte e la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame allo stesso Giudice, stante la fondatezza del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso sviluppa censure manifestamente infondate ovvero non consentite o generiche. 2. E' destituita di ogni fondamento la deduzione del ricorrente che, fondandosi su un'affermata analogia tra il proprio stato patologico di documentata ludopatia e lo stato di tossicodipendenza, reclama l'applicazione della disciplina normativa di cui al nuovo testo dell'art. 671, primo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, alla cui stregua fra gli elementi che incidono sulla applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza . 2.1. Invero, come già condivisibilmente rimarcato da questa Corte, anche se l'art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012 n. 263, ha introdotto un programma di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza 'con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dalla Organizzazione mondiale della sanità G.A.P. ', la ludopatia, pur potendo avere in comune con la tossicodipendenza la dipendenza dal gioco d'azzardo, non diversamente peraltro da altre situazioni che creano dipendenza come il tabagismo, l'alcolismo e la cleptomania, affonda le proprie radici in aspetti della psiche del soggetto e non presenta, al momento attuale, quegli aspetti di danno, che l'esperienza ha dimostrato essere alla base dei comportamenti devianti cui, nell'ambito della discrezionalità legislativa, la modifica normativa sopra indicata ha inteso porre un rimedio , pervenendosi al rilievo conclusivo che in definitiva, l'estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatia non ne ha comportato l'assimilazione alla tossicodipendenza, né consente, per la differenza che si riscontra tra le situazioni di base, il ricorso all'analogia Sez. 1, n. 18162 del 16/12/2015, dep. 2016, Br., n.m. . 2.2. Di tali principi il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione, coerentemente sottolineando la non assimilabilità -ai fini delle valutazioni correlate al riconoscimento della continuazione dello stato di alcoldipendenza e di altri stati patologici, quali lo stato di ludopatia, allegato e documentato dal ricorrente, alla condizione della tossicodipendenza per la peculiarità della stessa, e ragionevolmente rappresentando che la necessità di procurarsi denaro per pagare i debiti da gioco, indicata come movente dei comportamenti illeciti del ricorrente, non è dimostrativa sul piano giuridico della riconducibilità degli stessi a un'unica ideazione criminosa posta a base di un originario e unitario programma criminoso, esprimendo piuttosto la inclinazione criminosa del medesimo in termini di scelta di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, non predeterminati nelle loro linee essenziali, per reperire, sussistendone l'occasione o l'opportunità, denaro/provvista economica. 3. Né introduce elementi di specificità l'ulteriore censura relativa alla omessa valorizzazione dei possibili indicatori della unicità del disegno criminoso elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, posto che la loro enunciazione descrittiva, non correlata alla disamina svoltane nell'ordinanza impugnata in termini congruenti ai dati fattuali disponibili, si traduce in un diffuso dissenso di merito rispetto a essa e in una pretesa diversa lettura e interpretazione di elementi già apprezzati ovvero ritenuti subvalenti nel discorso giustificativo con logica analisi fattuale e plausibile opinabilità di valutazione, e, pertanto, estranee al tema di indagine consentito in questa sede. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell'ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell'impugnazione al versamento della somma, ritenuta congrua, di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.