Omesso versamento IVA: confisca del profitto del reato e limiti alla confisca per equivalente

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, nella quantificazione del profitto deve considerarsi anche il valore corrispondente alle sanzioni per il mancato pagamento dell’IVA. Mentre, qualora non sia possibile il sequestro diretto” del profitto del reato tributario nei confronti di una società, non trova applicazione il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che l’ente costituisca uno schermo fittizio.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 267/18, depositata il 9 gennaio. Il caso. Il PM di Napoli propone ricorso per cassazione avverso il decreto del GIP del Tribunale della medesima città con cui, in parziale accoglimento della sua richiesta, veniva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del delitto ex art. 10- ter d.lgs. 74/2000 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto , nonché la confisca per equivalente dei beni di una società. Il PM denuncia l’erronea esclusione dal profitto del valore corrispondente alle sanzioni per il mancato pagamento dell’IVA, nonché l’illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni della società. Il principio sul profitto nei reati tributari. Il Supremo Collegio, nel riconoscere l’illegittima esclusione dal profitto del valore delle sanzioni per il mancato pagamento dell’IVA, fissa il seguente principio di diritto. Nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario . Il principio sul sequestro diretto” del profitto del reato tributario. La Suprema Corte, nel rilevare altresì l’illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in assenza, nel caso di specie, dei presupposti dettati dal d.lgs. n. 231/2001 Responsabilità amministrativa delle società e degli enti , fissa il seguente principio di diritto. Quando il sequestro c.d. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del d.lgs. n. 231/2001 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica . La Corte dunque annulla il provvedimento impugnato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 dicembre 2017 – 9 gennaio 2018, numero 267 Presidente Savani – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Il p.m. di Napoli ha proposto ricorso avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il 31.3.2017, con il quale, in parziale accoglimento della sua richiesta, è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca del profitto del delitto ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000, sia alla confisca per equivalente dei beni della Abacus Marine s.p.a., già s.r.l Secondo il p.m., il giudice per le indagini preliminari è incorso in una duplice violazione di legge. In primo luogo ha erroneamente escluso dal profitto il valore corrispondente alle sanzioni per il mancato pagamento dell’i.v.a., in contrasto con l’orientamento costante della Corte di Cassazione il ricorrente cita la sentenza numero 18374 del 2013, RV 255036 , che comprende nel profitto oggetto del sequestro nei reati tributari l’imposta evasa, gli interessi e le sanzioni. Quanto al delitto per cui si procede il p.m. ha richiamato la sentenza della 3 sezione della Corte di Cassazione numero 20887 del 2015 in motivazione pagina 15 . In secondo luogo, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche sui beni della società, pur essendo la Abacus Marine una società operativa e non un mero schermo fittizio. Il p.m. rappresenta di non aver potuto discostarsi dal decreto del giudice per le indagini preliminari e di conseguenza, in assenza di denaro nei conti correnti della società, sono stati sottoposti a sequestro diversi beni immobili della società. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Effettivamente, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente escluso dal profitto il valore delle sanzioni per il mancato pagamento dell’i.v.a Nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario così Sez. Unumero , numero 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 . 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nel decreto di sequestro preventivo il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto applicabili gli artt. 5, 19 e 53 del d. Lgs. 231/1991 e di conseguenza ha disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca diretta che per equivalente. Orbene, anche in tal caso il giudice per le indagini preliminari è incorso nella violazione di legge nella parte in cui ha disposto il sequestro per equivalente in base agli artt. 5, 19 e 53 del d. Lgs. 231/1991. È pacifico che quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio Cass. Sez. U, numero 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del d.lgs. 8 giugno 2001, numero 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica. Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere annullato con rinvio il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il 31.3.2017, per un nuovo esame relativo alla determinazione del profitto ed ai limiti in cui è possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società, con riferimento ai seguenti principi di diritto nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del d.lgs. 8 giugno 2001, numero 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica . P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.