I requisiti perché si configuri il concorso nel reato commesso da un altro soggetto

La Cassazione è chiamata ad esprimersi in merito ai requisiti necessari per la sussistenza del concorso di reato commesso da un altro soggetto. Nel caso di specie l’imputato veniva accusato di concorso di reato perché visto aggirarsi nel negozio, qualche giorno prima del tentato furto, in compagnia dell’altro condannato.

Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 8/18, depositata il 2 gennaio. Il fatto. Il Tribunale di Avellino condannava gli imputati per il reato di tentato furto. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione di prime cure, ridimensionando la pena inflitta ad un degli imputati in virtù di circostanze attenuanti generiche. Avverso la decisione di merito ricorre in Cassazione uno dei condannati lamentando violazione dell’art. 110 c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato . Il ricorrente lamenta che i Giudici di merito abbiano erroneamente fondando l’accusa valorizzando elementi di fatto un testimone sosteneva che il ricorrente si trovava nel negozio, qualche giorno prima del tentativo di furto, in compagnia dell’altro condannato , ritenuti idonei per evincere il concerto fra i soggetti e la volontà di agire in comune . Al contrario, secondo il ricorrente le risultanze probatorie non erano sufficienti per provare il necessario contributo causale e la volontà criminosa del medesimo. Contributo causale per il concorso di reato. Secondo la Corte, nel rispetto del consolidato insegnamento delle giurisprudenza di legittimità, il concorso di reato viene individuato in relazione al comportamento dell’agente, ossia quando lo stesso abbia dato un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa . In particolare il contributo causale rileva non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizioni dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà . Ciò detto, secondo la Suprema Corte, i Giudici di merito non hanno reso alcuna reale motivazione circa il contributo reso dal ricorrente per dimostrare che, quest’ultimo, con la sua presenza, abbia rafforzato l’intento criminoso o reso più agevole la commissione del reato. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugna con rinvio alla Corte d’Appello che dovrà accertare il contributo dell’imputato alla stregua dei citati principi e dell’esame dei fatti di causa.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 novembre 2017 – 2 gennaio 2018, n. 8 Presidente Ciampi – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 28/04/2010, il Tribunale di Avellino dichiarava B.A. e S.A. responsabili del reato loro ascritto ex artt. 56, 110, 624, 625, n. 2 e n. 7, c.p., e condannava, B.A. alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa, S.A. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 60,00 di multa. 1.1. Con la sentenza n. 6695/16 del 13/06/2016, la Corte di Appello di Napoli, adita dagli imputati, in riforma della sentenza di primo grado, previa concessione a B.A. delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti e alla recidiva, rideterminava la pena allo stesso inflitta in mesi sei di reclusione ed Euro 120,00 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza d’appello, propone ricorso per cassazione B.A. , a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p. violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla violazione dell’articolo 110 c.p. per carenza degli elementi costitutivi del concorso di persone nel reato e difetto di motivazione in ordine al contributo causale fornito dall’imputato all’azione delittuosa commessa da altri nonché alla sua adesione consapevole. Deduce che la Corte di Appello ha ritenuto la fondatezza dell’accusa valorizzando le dichiarazioni offerte dalla testimone escussa A.N. in quanto il fatto che il B. sia stato riconosciuto dalla teste come la persona che qualche giorno prima del tentativo di furto si era recato presso il negozio con la S. ed il D.V. , nonché la circostanza che gli stessi si siano allontanati insieme, sono elementi che fanno evincere il concerto fra i soggetti e la volontà di agire in comune. Sostiene che i comportamenti dell’imputato. prima ricostruiti e poi valorizzati dal giudice, appaiono di per sé neutri rispetto al necessario contributo causale ed all’atteggiarsi della eventuale volontà criminosa. Afferma che la mera presenza del ricorrente nel negozio qualche giorno prima, in uno al suo arrivo in un momento successivo a quello in cui altri commettevano il delitto, appaiono elementi estranei all’orbita del concorso di cui all’articolo 110 c.p., privi cioè del necessario rapporto sia con l’azione delittuosa posta in essere dal co-imputato, sia con la adesione consapevole al fatto-reato da quest’ultimo tentato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 4. La Corte di Appello ha fondato il proprio convincimento considerando che il B. sia stato riconosciuto dalla teste A. come la persona che qualche giorno prima del tentativo dí furto si era recato presso il negozio con la S. e il D.V. , nonché la circostanza che gli stessi si siano allontanati insieme, dopo che la commessa del negozio aveva scoperto il tentativo di furto da tali elementi i Giudici territoriali hanno tratto il concerto fra i soggetti e la volontà di agire in comune affermando, quindi, che la condotta del B. , sopraggiunto in un secondo momento e, evidentemente, come da previi accordi, salito direttamente al piano superiore del negozio ove il D.V. poneva in essere l’azione delittuosa, non può essere considerata mera connivenza non punibile, in quanto anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, su luogo dell’esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando è servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta . 4.1. Tale essendo il nucleo della decisione impugnata va rammentato che secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa cfr. Sez. 4, n. 48934 del 13/07/2017 Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 - dep. 21/01/2014-, Grosu, Rv. 258953 . 4.2. In particolare, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera dagli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti v. Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012 - dep. 25/09/2012 - Amato e altri, Rv. 253347 . 4.3. Orbene, risulta palese che la Corte di Appello non ha reso alcuna reale motivazione a riguardo del contributo reso dal B. , del quale non si è spiegato in che modo avesse con la sua presenza rafforzato l’intento criminoso dei concorrenti è appena il caso di rammentare che consapevolezza dell’altrui proposito e dell’altrui agire criminoso è elemento essenziale anche della connivenza non punibile . Se pertinente risulta l’evocazione dell’arresto di questa Corte Sez. 2, n. 40420 del 08,/10/2008 , del tutto carente è la sua applicazione, perché la motivazione noi descrive in qual modo il B. abbia reso più agevole la commissione del reato. 5. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, la quale dovrà accertare se l’imputato abbia reso un contributo causale, alla stregua dei principi qui rammentati e a seguito di approfondita disamina del quadro fattuale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.