L’avvocato in malattia può essere restituito nel termine per impugnare

La malattia del difensore può rappresentare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore idonea alla concessione della restituzione nel termine per impugnare, sempre se tale malattia non gli consenta di porre fine al proprio mandato prima della scadenza del termine per l’impugnazione stessa.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 37/18, depositata il 2 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Torino rigettava l’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione di una sentenza emessa dal Tribunale della stessa città. Secondo l’appellante la restituzione sarebbe stata giustificata da un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ossia, nel caso di specie, un impedimento fisico del proprio difensore emorragia interna coincidente con l’ultimo giorno utile per l’impugnazione. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’appellante propone ricorso per cassazione denunciando la sussistenza di una causa idonea alla concessione della restituzione nel termine. La restituzione nel termine per malattia del difensore. Il Supremo Collegio, ripercorrendo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, rileva l’esistenza di differenti posizioni in materia. Difatti, sebbene un filone giurisprudenziale ritenga che l’impedimento dovuto a malattia o morte del difensore non integri un’ipotesi di forza maggiore tale da legittimare la restituzione nel termine, un diverso orientamento ha invece individuato una causa di forza maggiore nella malattia del difensore che lo costringa a permanere nel proprio domicilio. Nel caso di specie l’impedimento assoluto del difensore – non contestato – si è verificato proprio l’ultimo giorno utile per il deposito della impugnazione e non gli ha consentito di porre termine al suo mandato ed in aggiunta, l’evento che ha impedito al difensore di adempiere il suo mandato non era prevedibile e come tale può rappresentare quel caso fortuito o forza maggiore . La Corte dunque accoglie il ricorso ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la restituzione in termine del ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 novembre 2017 – 2 gennaio 2018, numero 37 Presidente Ciampi – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto M.A. ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Torino in data 29.05.2017, con il quale è stata rigettata l’istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza pronunciata in data 28.03.2017 dal Tribunale della stessa città con la quale l’istante è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624 bis cod.penumero . Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato erroneamente aveva escluso la sussistenza della forza maggiore nell’evento occorso al difensore in data 12 maggio 2017 emorragia interna repentina , coincidente con l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello. Ciò posto, l’esponente deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento all’art. 175, cod. proc. penumero . Osserva che il provvedimento impugnato risulta ingiusto e gravatorio, giacché il G.i.p. ha ritenuto generica l’indicazione relativa alle effettive modalità con le quali è intervenuta la notifica del decreto penale. Rileva che l’esponente non ha avuto conoscenza effettiva dell’atto. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte dichiari inammissibile ovvero rigetti il ricorso. Osserva che un impedimento fisico limitato al giorno di scadenza del termine per impugnare non può rappresentare quel caso fortuito o forza maggiore non altrimenti vincibile richiesto dalla norma per la restituzione nel termine, essendo in tal caso imputabile alla parte il non aver saputo organizzare i propri impegni. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Si rileva che sulla possibilità di individuare il caso previsto dall’art. 175, comma 1, cod.proc.penumero , nel fatto di un difensore che colpito da malattia altamente invalidante non abbia presentato motivi di ricorso, vi sono due orientamenti di giurisprudenza. Alcune pronunce Sez. 4, numero 5103 del 05/02/1991, Rv. 187081 Sez. 4, numero 1447 del 10/05/1999, Rv. 213820 Sez. 2, numero 12922 del 09/03/2007, Rv. 236389 hanno affermato che l’impedimento dovuto a malattia del difensore o addirittura alla morte dello stesso, non costituisce forza maggiore al fine di ottenere la restituzione in termini in quanto ogni imputato conserva il potere di proporre impugnazione autonoma e il dovere di controllare il rispetto del mandato conferito, e inoltre il difensore può porre in essere ogni altra attività idonea per garantire il rispetto dei termini. Su questa linea si inseriscono molte altre decisioni che, pur non riferendosi allo stato di malattia, affermano il principio secondo cui l’imputato nel conferire l’incarico al proprio difensore non perde l’onere di scegliersi un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico che gli ha affidato, per cui ogni evento che abbia determinato l’omessa impugnazione non costituisce caso fortuito o forza maggiore Sez. 1, numero 25905 del 24/04/2001, Rv. 219106 Sez. U., numero 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419 Sez. 2, numero 49179 del 11/11/2003, Rv. 227696 . Un diverso orientamento ha, invece, affermato che l’impossibilità a lasciare il proprio domicilio per uno stato di malattia, costituisce un caso di forza maggiore in quanto determina l’assoluta incapacità a proporre impugnazione Sez. 4, numero 4969 del 01/12/2000, Rv. 219446 si è ancora sostenuto che la forza maggiore invocabile dal difensore deve consistere in un evento così grave da impedirgli di allontanarsi dal proprio domicilio o di nominare un sostituto Sez. 4, numero 1415 del 12/10/1994, Rv. 200000 Sez. 3, numero 1716 del 16/04/1997, Rv.208045. Infine, in un caso assolutamente identico si è affermato che è causa di forza maggiore l’impedimento assoluto del difensore dovuto ad uno stato di malattia in quanto nella presentazione dei motivi di impugnazione deve essere garantita l’effettività della difesa tecnica stante la complessità e delicatezza delle scelte che debbono essere fatte per cui non può ritenersi sufficiente la possibilità per l’imputato di presentare personalmente i motivi Sez. 3, numero 15187 del 22/02/2002, Rv. 221474 . Ritiene il Collegio che gli orientamenti non siano tra loro in contrasto e contengano affermazioni di principio in se condivisibili e che la questione vada risolta in relazione alla fattispecie che si presenta di volta in volta all’esame del giudice. Nel caso di specie l’impedimento assoluto del difensore - non contestato - si è verificato proprio l’ultimo giorno utile per il deposito della impugnazione e non gli ha consentito di porre a termine il suo mandato. E vero che quando si è verificato l’evento invalidante erano già trascorsi 29 giorni dal deposito della sentenza ma l’evento che ha impedito al difensore di adempiere il suo mandato non era prevedibile e come tale può rappresentare quel caso fortuito o forza maggiore non altrimenti vincibile richiesto dalla norma. In tal senso, la valutazione espressa dalla Corte di appello di Torino, con il provvedimento oggi impugnato, non risulta del tutto coerente rispetto al delineato insegnamento giurisprudenziale. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la restituzione nel termine di M.A. a proporre appello avverso la sentenza pronunciata a suo carico dal Tribunale di Torino in data 28/03/2017. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione in termine di M.A. a proporre appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 28.3.2017.