Immobile realizzato con denaro illecito su terreno abusivo: confisca unitaria dei beni

In tema di misure di prevenzione è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con denaro illecito su terreno di provenienza illecita, in quanto i due beni devono essere valutati unitariamente sia sul piano economico che funzionale.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 56982/17, depositata il 20 dicembre. Il fatto. La Corte d’Appello confermava il decreto del Tribunale con cui veniva disposta la confisca di prevenzione di un fabbricato di proprietà degli imputati. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. Accessione invertita. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione di legge con riferimento al principio dell’accessione invertita. In particolare la Corte territoriale aveva applicato detto principio per giustificare la confisca del fondo su cui insistevano gli immobili, senza considerare gli argomenti prospettati dalla difesa, dovendosi riconoscere valore prevalente al terreno e non ai locali sopraelevati, stante il loro carattere abusivo . La Cassazione ha osservato che è applicabile, al caso di specie, il principio in forza del quale in tema di misure di prevenzione è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con denaro illecito su terreno di provenienza illecita, in quanto i due beni devono essere valutati unitariamente sia sul piano economico che funzionale non potendo essere suscettibili di un’utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato – bene principale – dal quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione . Necessità di una valutazione unitaria. Nella fattispecie la Corte territoriale ha ritenuto, correttamente, necessaria una valutazione unitaria in quanto il valore dell’immobile è preminente rispetto a quello del terreno. Secondo la Corte, inoltre, le censure dei ricorrenti sono aspecifiche in quanto si contesta la concretizzazione del criterio economico, ma non si indica nessun elemento comparativo per il valore attribuibile al terreno. In ragione di ciò la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, anche in relazione ai restanti motivi, a cui segue la condannata dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 ottobre – 20 dicembre 2017, n. 56982 Presidente Conti – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 12/1/2017 la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto del Tribunale di Frosinone in data 24/5/2015, con cui è stata disposta nei confronti di D.S.A. la confisca di prevenzione di un fabbricato indicato sub A , esclusa la parte originaria, composta da due vani e cucina, di manufatti accessori indicati sub D , E ed F , e dei fondi su cui catastalmente insistono tali immobili, e nei confronti di S.S. di tre lotti di terreno censiti nel foglio di mappa XX. 2. Hanno proposto ricorso il D.S. e la S. , tramite il loro difensore. 2.1. Con il primo motivo, premessa la prospettazione di violazione di legge derivante da motivazione incompleta e irrazionale, deducono specificamente violazione di legge con riguardo al parametro del valore del bene oggetto di confisca, in relazione agli artt. 10, comma 3, e 24 d.lgs. 159 del 2011. Nel valutare la sperequazione dei valori la Corte si era basata sul costo di costruzione ma aveva erroneamente applicato tale criterio sia in relazione al calcolo unitario sia con riguardo al periodo di riferimento sia infine con riguardo all’utilizzo indifferenziato del costo, a fronte di tipologie completamente diverse, senza considerare la natura abusiva delle opere e il fatto che i lavori erano stati realizzati in economia e in nero. Indebitamente era stato fatto riferimento aggiuntivamente alle opere di finitura e all’utilizzo di un criterio approssimativo per le opere accessorie. 2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge con riferimento all’omessa valutazione di allegazioni difensive, in relazione agli artt. 10 d.lgs. 159 del 2011, 125, 546 cod. proc. pen., 111 e 24 Cost Era stata segnalata la rilevanza delle dichiarazioni rese da P.P. , al fine di collocare la realizzazione dell’ampliamento in data anteriore al 2000, e dunque in epoca precedente quella in cui si era manifestata la pericolosità del proposto. Ma la Corte aveva omesso di motivare al riguardo. 2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge con riferimento al principio dell’accessione invertita in relazione agli artt. 10 d.lgs 159 del 2011 e 938 cod. civ La Corte aveva applicato il principio dell’accessione invertita per giustificare la confisca del fondo su cui insistevano gli immobili, ma non aveva considerato gli argomenti prospettati in chiave difensiva, dovendosi riconoscere valore prevalente al terreno e non ai locali sopraelevati, stante il loro carattere abusivo, ferma restando la rilevanza del terreno circostante e della porzione consistente dei locali al piano terreno. La Corte aveva omesso di dare concretezza al parametro economico mentre con riguardo a quello funzionale aveva prospettato la possibilità di utilizzazione dei beni per scopi di utilità sociale, omettendo di considerare che si trattava di beni realizzati in zona soggetta a vincoli per i quali non avrebbe potuto ravvisarsi un utilizzo sociale, fermo restando che era da considerare comunque il piano terreno abitato dal nucleo familiare, di per sé collidente con utilizzi sociali. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto ai lotti di terreno di proprietà di S.S. , non sono stati formulati specifici motivi di ricorso. 3. Relativamente alla confisca disposta nei confronti di D.S.A. , va rimarcato che il primo motivo, come esattamente rilevato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, deduce profili inerenti al merito, che in alcun modo possono essere declinati in termini di violazione di legge, unico parametro dello scrutinio di legittimità utilizzabile in materia di misure di prevenzione. La Corte ha osservato, con riguardo al tema della sproporzione, che all’epoca dell’edificazione, collocata intorno al 2000 e comunque in epoca di poco anteriore al sopralluogo del 21 novembre 2002, il D.S. e il suo nucleo familiare disponeva, a rigore, di redditi leciti modestissimi, non superiori a circa Euro 1.500,00 mensili, appena sufficienti per il sostentamento e dunque inidonei a giustificare i costi della realizzazione dell’ampliamento del piano terra e della realizzazione di un secondo piano dell’edificio in particolare la Corte ha a tal fine valorizzato le risultanze della consulenza tecnica di parte, utilizzando il criterio del costo di costruzione al metro quadrato, calcolato complessivamente in una somma superiore ad Euro 150.000,00, cui è stato aggiunto l’esborso connesso alle finiture e alle opere pertinenziali, cioè il forno, il deposito e il servizio igienico, così da giungere a circa Euro 200.000,00, in conformità con quanto nella sostanza prospettato dallo stesso consulente di parte. A fronte di ciò, la discussione articolata sull’individuazione anno per anno del costo di costruzione, sul riferimento a tipologie diverse, sul carattere abusivo delle opere, sull’assorbimento dei costi per le finiture, sull’entità dei costi di costruzione nel 2015, risulta evanescente e irrilevante, in quanto la Corte si è basata su indicazioni rivenienti dal consulente di parte, ha fatto riferimento all’anno di ritenuta realizzazione della gran parte delle opere, ha valorizzato la sopravvenienza delle opere pertinenziali, così pervenendo alla determinazione di uscite comunque largamente incompatibili con i redditi di cui il nucleo familiare avrebbe potuto disporre, essendo prive di rilievo le marginali variazioni, oggetto di deduzioni difensive, non idonee a prospettare un difetto di motivazione o profili di così radicale incongruità della motivazione, da rendere incomprensibile il percorso logico seguito dal Giudice. D’altro canto meramente assertive e aspecifiche sono le osservazioni riguardanti l’incidenza del carattere abusivo delle opere e la loro realizzazione in nero . 4. Il secondo motivo è incentrato sulla mancata valutazione delle dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive, rese da P.P. , pur positivamente valutate al fine di collocare la realizzazione di altri manufatti in epoca anteriore al 2000 e dunque anteriore anche all’operata perimetrazione della pericolosità del proposto. Sta di fatto che la Corte, pur avendo consapevolezza del narrato del P. , di cui aveva dato conto, riportando le doglianze difensive, ha concretamente motivato in ordine alla datazione delle opere, che ha collocato in epoca di poco anteriore al sopralluogo del novembre 2002 a tal fine ha dato rilievo al fatto che in precedenza, negli anni ‘90, erano stati realizzati travi di fondazione e pilastri, poi le tamponature e quindi il solaio di copertura relativo al piano terra, e che successivamente erano stati realizzati l’ampliamento del piano terra, quasi raddoppiato, e la cospicua sopraelevazione, cioè le opere oggetto di confisca, ritenute risalenti ad epoca non troppo anteriore al sopralluogo, in tal senso deponendo i relativi verbali nonché le fotografie del manufatto, rappresentative della presenza di un cantiere edilizio e di rasature e tinteggiature non lontane nel tempo delle pareti perimetrali del piano terra e di quello sopraelevato, in corso di ultimazione all’atto dell’intervento degli operanti. Tali elementi valgono di per sé a disattendere la generica versione fornita dal P. circa la presenza di una costruzione articolata su due livelli già all’epoca della realizzazione delle opere di cui ai punti B e C - per le quali effettivamente la confisca era stata esclusa -, atteso che le indicazioni della Corte suffragano in modo specifico l’epoca dell’ampliamento e della sopraelevazione, dovendosi dunque radicalmente escludere un profilo di violazione di legge per omessa motivazione, a fronte di un’analisi mirata e comunque nel suo complesso idonea a superare, anche implicitamente, le argomentazioni e le deduzioni difensive, che la stessa Corte aveva con chiarezza esposto tutto ciò trova riscontro in affermazioni consolidate in materia di appello, alla cui stregua non è censurabile una sentenza allorché il rigetto di una deduzione difensiva risulti dalla motivazione complessivamente considerata Cass. Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, rv. 256340 . Il motivo di ricorso risulta a tale stregua manifestamente infondato. 5. È infine inammissibile il terzo motivo, perché aspecifico e manifestamente infondato. La Corte ha disposto la confisca anche del fondo su cui insistono gli immobili a loro volta confiscati, osservando che nel caso di specie era applicabile il principio in forza del quale in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un’utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato - bene principale - del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione Cass. Sez. 6, n. 16151 del 4/2/2014, Cusimano, rv. 259763 , principio che ha trovato autorevole riscontro anche con riguardo al sequestro e alla confisca di cui all’art. 12-sexies, legge 356 del 1992 Cass. Sez. U. n. 1152 del 25/9/2008, dep. nel 2009, Petito, rv. 241886 . In concreto la Corte ha dato conto della necessità di una valutazione unitaria, essendo preminente il valore dell’immobile rispetto a quello del terreno e non ostando l’incommerciabilità dell’edificio in ragione della sua natura abusiva. Il motivo di ricorso espone ragioni di non condivisione di tale assunto, segnalando che il suolo non è limitato a quello su cui insiste l’edificio ma riguarda anche il terreno circostante e la porzione di locali al pian terreno di cui non è stata disposta confisca non sarebbe stato concretizzato il criterio economico di valutazione sotto il profilo funzionale non si sarebbe tenuto conto della presenza di vincoli, tali da precludere l’utilizzo sociale del bene, prospettato dalla Corte, anche a fronte di un piano terreno parzialmente abitato dal proposto e dalla sua famiglia. Si tratta di censure, come detto, aspecifiche, in quanto si contesta la concretizzazione del criterio economico, ma non si indica alcun elemento comparativo, per dar conto del valore attribuibile al terreno si assume l’utilizzo di un criterio contrastante con quello del costo di costruzione, utilizzato per il giudizio sulla sproporzione, ma non si considera il diverso fine della valutazione, non si indica un diverso canone di stima e nel contempo non si tiene conto del comunque rilevante valore comunque attribuito al costo di costruzione si prospetta che non vi sarebbe margine per un utilizzo sociale del bene, a fronte del suo carattere abusivo e della presenza di vincoli, ma non si precisano tali vincoli, se non con generico richiamo ai rilievi del consulente tecnico di ufficio, e non si chiarisce in quali termini gli stessi sarebbero incompatibili con una diversa prospettiva di utilizzo sociale del bene. D’altro canto va rimarcato che la Corte ha correttamente dato rilievo al bene nella sua attuale e preminente consistenza, unico possibile oggetto di valutazione comparativa, anche di tipo funzionale, non potendo il ricorrente giovarsi di prospettive correlate al carattere comunque abusivo del bene, che ha già originato un provvedimento di acquisizione al patrimonio del Comune, e non potendo incidere neppure il dato estrinseco, pure esso genericamente dedotto ai fini in esame, dell’utilizzazione di una parte del piano terra, non oggetto di confisca, da parte del ricorrente e del suo nucleo familiare, a fronte della consistenza dell’ulteriore edificazione realizzata. 6. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.