Istanza di ammissione al gratuito patrocinio e procedimento principale: l’elezione di domicilio è unica

L’elezione di domicilio effettuata contestualmente alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, opera non solo ai fini delle pronunce incidentali relative a tale istanza, ma anche ai fini dell’intero procedimento principale.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 56677/17, depositata il 19 dicembre. La vicenda. Un imputato per concorso in rapina aggravata ricorre in Cassazione avverso la sentenza di seconde cure dolendosi per la nullità della sentenza per mancata conoscenza del giudizio in quanto il relativo avviso era stato notificato presso il difensore nonostante egli l’avesse rifiutato ex art. 157, comma 8- bis , c.p.p Secondo il ricorrente infatti l’elezione di domicilio presso l’avvocato era contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito e doveva ritenersi riferita solo a tale procedimento incidentale. Elezione di domicilio. La doglianza si rivela priva di fondamento. Come ricorda il Collegio, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si inserisce quale procedura incidentale nel procedimento principale, dal quale non può dunque essere considerata autonoma. Ribadendo i requisiti dell’istanza medesima, la Corte sottolinea che un’eventuale dichiarazione o elezione di domicilio contenuta nella relativa istanza deve intendersi riferita solo agli avvisi che riguardano strettamente la procedura relativa all’ammissione al beneficio richiesto, ma anche, e soprattutto, agli avvisi concernenti il procedimento per il quale il beneficio stesso è stato richiesto . Risulta dunque inconferente l’affermazione del ricorrente secondo cui tale elezione di domicilio non ha nulla a che fare con la conoscenza/conoscibilità degli atti del procedimento principale , posto che l’ordinamento non consente alcuna parcellizzazione” degli effetti della dichiarazione di domicilio. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 novembre – 19 dicembre 2017, n. 56677 Presidente Diotallevi – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 09/06/2016, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Massa all’esito di giudizio abbreviato in data 12/01/2012 in forza della quale I.R. ed I.A. non sono stati riconosciuti responsabili del reato di concorso in rapina aggravata e condannati alla pena di giustizia. 2. Entrambi gli imputati propongono, a mezzo difensore di fiducia, ricorsi per cassazione avverso la suindicata sentenza. 2.1. I.R. , con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione per avere la corte territoriale disatteso le proprie censure quanto al riconoscimento della contestata recidiva. 2.2. I.A. , con un solo motivo, reitera l’eccezione di nullità della sentenza di secondo grado sull’asserito rilievo della mancata conoscenza del giudizio di appello essendo stato notificato il relativo avviso preso il difensore nonostante egli avesse dichiarato di rifiutare le notifiche ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen Afferma il ricorrente che l’elezione di domicilio presso l’avvocato, contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, doveva considerarsi riferita al solo procedimento incidentale relativo a tale istanza e limitata alle comunicazioni riguardanti esclusivamente l’istanza stessa. Considerato in diritto 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza delle censure dedotte. 2. Occorre rilevare, quanto alle censure avanzate da I.R. , che la Corte di appello ha operato ai fini della applicazione della recidiva una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del predetto imputato con motivazione congrua e logica non censurabile in questa sede, confermando la valutazione già operata, e ciò ha effettuato con motivazione congrua e logica. 3. Parimenti del tutto infondata è l’eccezione di nullità sollevata da I.A. e disattesa dalla corte territoriale. Occorre premettere che, in via di principio generale, la procedura concernente l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si inserisce nel procedimento principale - in relazione al quale tale beneficio è richiesto - e quindi non può essere considerata quale procedimento autonomo ed avulso rispetto a quello principale. 3.1. Va, invero, osservato che ai sensi dell’art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 - ove sono elencati i requisiti dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, richiesti a pena di inammissibilità - è stabilito che l’istanza in questione deve contenere a la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente b le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali c una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76 d l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione, mentre manca ogni riferimento all’indicazione di un domicilio da parte dell’istante. Ciò implica che un’eventuale dichiarazione o elezione di domicilio contenuta nella relativa istanza deve intendersi riferita non solo agli avvisi che riguardano strettamente la procedura relativa all’ammissione al beneficio richiesto, ma anche, e soprattutto, agli avvisi concernenti il procedimento per il quale il beneficio stesso è richiesto. 3.2. In tal senso ha già avuto modo di esprimersi la Corte di Cassazione affermando il condivisibile principio secondo cui è legittima l’elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente finalità diverse, purché ne sia certa l’autenticità e non equivoco il contenuto Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006 Cc. - dep. 23/10/2006 - Rv. 234900, imp. Corsaro e nell’enunciare tale principio, in relazione a fattispecie relativa alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito di una procedura esecutiva diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che, appunto, l’elezione di domicilio effettuata contestualmente alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, doveva ritenersi operante non solo ai fini delle pronunce incidentali relative a detta richiesta, ma anche ai fini dell’intero procedimento camerale vedi in senso conforme anche Sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009 - dep. 19/02/2009, Dostuni, Rv. 24286801 . 3.3. Per altro verso non va sottaciuto che l’affermazione del ricorrente secondo cui tale elezione di domicilio, infatti, e specificamente rivolta al procedimento incidentale e relativo alle spese di giustizia e non ha nulla a che fare con la conoscenza/conoscibilità degli atti del procedimento principale che in maniera più sensibile coinvolgono la persona dell’imputato non coglie nel segno dovendosi in questa sede dare continuità all’orientamento secondo cui atteso che l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della suddetta pronuncia incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento. Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016 - dep. 13/07/2016, Chielli, Rv. 26750101. 3.4. La Corte di Cassazione ha del resto avuto modo di affermare che Gli effetti della elezione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, salve le eventuali notificazioni al detenuto ovvero nel procedimento davanti alla cassazione deve escludersi pertanto che al negozio processuale di elezione possano essere apposte clausole, che ne limitino ab origine gli effetti nel tempo, in modo che, alla prevista scadenza, la elezione medesima venga a cessare e si verifichi il ripristino di pregressa situazione, rilevante ai fini dell’art. 157 c.p.p., e disposizioni successive. Del resto, la irrilevanza di siffatta eventuale limitazione temporale della elezione di domicilio risulta confermata, implicitamente, dalla disciplina prevista dall’art. 162 c.p.p., che alla revoca espressa della elezione di domicilio attribuisce efficacia a condizione che sia effettuata indicazione del luogo ove si vuole che le successive notificazioni siano eseguite, in difetto restando all’uopo fissato il domicilio precedentemente eletto Sez. 6, 3.7.1997, n. 8818, Floris, m. 205912 , pertanto, deve ritenersi che l’elezione di domicilio effettuata nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha esplicato i suoi effetti nell’ambito del procedimento penale in generale considerato, senza che possano avere rilievo clausole di limitazione degli effetti ai solo fini dell’istanza, tenuto conto della natura e delle finalità proprie dell’elezione di domicilio la quale non può ammettere limitazioni secondo il costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ne discende che del tutto correttamente la notifica del decreto di fissazione dell’udienza è stata effettuata presso il domicilio eletto in seno alla detta istanza. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.